La società che ricorre in Cassazione sollevando motivi pretestuosi e inammissibili va condannata per lite temeraria

Abusa del processo chi solleva motivi pretestuosi

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Una società ricorre in Cassazione, ma motivi sollevati in sede di legittimità però tutti dichiarati illegittimi, per questo la Corte condanna la società ricorrente ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c per temerarietà della lite. Questo quanto sancito dall'ordinanza della Cassazione n. 32031/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Una S.R.L. impugna la sentenza con cui la Corte di Appello ha confermato la decisione di primo grado.

Società ricorre in Cassazione

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  • La S.R.L. però non si arrende e ricorre in Cassazione sollevando tre motivi con i quali contesta la violazione dell'art. 2320 c.c perché l'incarico professionale era stato dal socio accomandante che non ne aveva i poteri.
  • Con il secondo lamenta la violazione dell'art. 1372 c.c che disciplina l'efficacia del contratto, perché il giudice ha omesso di valutare il sinallagma del contratto.
  • Con il terzo infine rileva l'omesso esame della consulenza tecnica di primo grado da cui è emerso che la prestazione svolta da controparte era inferiore a quanto concordato.

Lite temeraria per la S.R.L. che solleva motivi inammissibili

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La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché sono inammissibili tutti e tre i motivi di ricorso.

Il primo è infatti inammissibile perché sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno chiarito che la società aveva ratificato il contratto di prestazione professionale del falsus procurator, manifestando in tal modo la volontà di fare proprio il contratto concluso in suo nome e per suo conto.

Inammissibile anche il secondo motivo perché aspecifico e perché non tiene conto dell'affermazione della Corte di Appello, ossia che: "Nel caso di specie, il compenso è stato pattuito contrattualmente e l'appellato ha correttamente svolto l'incarico conferitogli e pertanto giustamente ha diritto a ottenere il pagamento dell'eseguita prestazione così come contrattualmente pattuita.

Inammissibile infine anche il terzo motivo, anch'esso aspecifico, perché non individua il vizio e in ogni caso la consulenza è stata oggetto di discussione.

Il ricorso quindi per la Corte è inammissibile, ma c'è di più, la società ricorrente deve essere dichiarata responsabile ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c per temerarietà dell'iniziativa giudiziaria stante la pretestuosità dei motivi sollevati. La Cassazione a tale riguardo ribadisce che "In tema di responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c costituisce abuso del diritto di impugnazione, integrante colpa grave, la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati, in ordine a ragioni già formulate nell'atto di appello espresse attraverso motivi inammissibili, poiché pone in evidenza il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel reiterare il gravame."

Da qui la condanna al pagamento delle spese di lite per € 3000,00 per la soccombenza, a cui vanno aggiunte le spese per il legale di controparte, oltre all'importo di 3000 euro per abuso del processo ai sensi dell'art. 96 comma 3, oltre al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso.

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Scarica pdf Cassazione n. 32031/2021

Foto: 123rf.com
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