La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 12692/92, ha stabilito che “il datore di lavoro può disporre il trasferimento lontano da casa di un proprio dipendente anche se questi deve accudire una persona affetta da handicap”. I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che è sempre necessario tenere conto delle esigenze economiche ed organizzative dell'azienda. Di conseguenza, la tutela del soggetto portatore di handicap non può essere fatta valere quando il relativo esercizio venga a ledere le esigenze economiche e gestionali del datore di lavoro, in quanto ciò - specie per i rapporti di pubblico impiego - può tradursi in un danno per la collettività.
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