La richiesta del dipendente di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo, deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. La sentenza del Tar

Domanda di trasferimento temporaneo

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Viene respinta la domanda proposta da un appuntato della Guardia di Finanza di trasferimento temporaneo da un Comando Regionale ad un altro, fino al termine del mandato di consigliere comunale, ciò in applicazione dell'art. 78 co. 6 del T.U. 267/2000.

L'appuntato è stato chiamato ad espletare i compiti di Consigliere Comunale presso un determinato Comune.

Il ricorso amministrativo

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Il militare presenta allora il ricorso amministrativo.

Sostiene che il diniego è illegittimo, tra l'altro per il motivo che nella provincia di auspicata destinazione si riscontra una forte carenza di personale per i ruoli di soprintendenti, appuntati e finanzieri.

il Tar accoglie il suo ricorso, così come il Consiglio di Stato (sentenza di appello n. 6171 datata 01.09.2021, Sezione 2).

Vediamo perché il ricorso del dipendente viene accolto due volte.

In sostanza, i giudici ravvisano la mancata delibazione della domanda del ricorrente con priorità, una volta avviati i diversi procedimenti di trasferimento verso uffici del Comando regionale.

Inoltre, ritengono non sussistente il possibile ostacolo al sospirato trasferimento per la coincidenza tra il luogo in cui sarebbe chiamato a svolgere il proprio servizio istituzionale quale finanziere e l'ambito della circoscrizione elettorale nella quale si è presentato come candidato.

Infine, rilevano cospicue carenze di organico presso i vari comandi della provincia in questione, al punto che sono state disposte nuove assegnazioni presso detti uffici.

La norma

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Nello specifico, il Consiglio di Stato condivide il pensiero del Tar, essendo vero da una parte che il militare eletto consigliere comunale non vanta un diritto perfetto ad essere trasferito, ma dall'altra parte essendo altrettanto vero che, in ogni caso, queste domande vanno esaminate e valutate con criteri di priorità.

La norma non ammette deroghe sul punto.

In conclusione, il criterio regolatore che si può ricavare dalle due pronunce è il seguente: questo tipo di trasferimento temporaneo, siccome legato al mandato amministrativo, va tenuto fuori dalla normale programmazione attinente alla movimentazione ordinaria dei militari e deve essere istruito a parte.


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