Secondo una recente Sentenza del Tribunale di Napoli, solo a seguito di una contestazione specifica della bolletta il gestore dovrà dimostrare il regolare funzionamento del contatore

Quando si può contestare la bolletta per malfunzionamento del contatore?

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Capita spesso di ricevere bollette della fornitura di acqua, luce o gas con importi esorbitanti, analizzando i quali si evince che la causa dell'eccessivo importo è dovuta all'attribuzione di consumi sproporzionati che sarebbero avvenuti nel periodo fatturato. Qualora l'utente ritenga di non aver consumato quella determinata quantità di acqua, energia elettrica o gas e ritenga che l'errore sia dovuto ad una registrazione sbagliata dell'apparecchio di rilevamento, è necessaria la contestazione della bolletta per malfunzionamento del contatore.

Gli indizi che evidenziano un malfunzionamento del contatore

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Solitamente, gli indizi più utili a mettere in evidenza un eventuale malfunzionamento del contatore sono i seguenti:

- la circostanza che l'abitazione presso cui è ubicata la fornitura sia stata abitata saltuariamente durante il periodo fatturato;

- la comparazione con le bollette precedenti e, in particolare, con quelle relative allo stesso periodo dell'anno precedente;

- la tipologia di utenza e l'utilizzo dell'immobile secondo la sua destinazione tipica;

- la taratura del contatore: calcolando tutti gli apparecchi presenti nell'abitazione è palese dimostrare un superamento di potenza che comporterebbe, di fatto, l'interruzione automatica del flusso di erogazione.

Come dimostrare il malfunzionamento del contatore

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La contestazione "specifica per malfunzionamento del contatore" può avvenire, preventivamente, per mezzo di un reclamo da inviare al fornitore mediante lettera raccomandata o Pec (posta elettronica certificata) che, se riscontrato positivamente, porterà al ricalcolo dei consumi effettivi e al conguaglio in fattura.

In caso di rifiuto, o di mancata risposta, il consumatore deve avviare l'istanza per un tentativo di conciliazione presso l'Arera compilando il modulo online sul sito ufficiale "conciliazione.arera.it". Se quest'ultima si conclude con un verbale di mancato accordo, si deve procedere per via giudiziale.

La contestazione specifica secondo il Tribunale di Napoli

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In virtù della recente Sentenza n. 8724 del 25/10/2021 del Tribunale di Napoli, il consumatore, però, non può limitarsi a sollevare una contestazione generica, sostenendo l'ipotetico malfunzionamento del contatore, ma deve dimostrare, altresì, di aver vigilato per evitare abusive manomissioni, custodendo diligentemente l'impianto.

Il Giudice ha, inoltre, indicato dei concetti chiave da osservare nei casi di contestazione di una bolletta troppo alta per probabile malfunzionamento del contatore:

- la fattura commerciale è predisposta dal fornitore ma ha un «contenuto partecipativo» con il cliente, in quanto espone e comunica i consumi rilevati nel periodo dal contatore e gli importi fatturati; quindi essa non ha un valore di prova di tali elementi, ma soltanto di «mero indizio»;

- l'utente può sempre contestare l'errata fatturazione dei consumi, che costituisce una «presunzione semplice» e può essere smentita da elementi di segno contrario, come gli indizi suindicati;

- se l'utente contesta il malfunzionamento del contatore, «spetta al somministrante dimostrare che lo strumento di misurazione funzioni perfettamente», ma questo obbligo sorge solo in presenza di una contestazione specifica, «rivolta a negare l'esattezza del computo estimativo» fatto dalla società in base ai dati rilevati dal contatore "sospetto";

- in ogni caso, l'utente deve «provare che gli eccessivi consumi sono dovuti a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitarli con un'attenta custodia dell'impianto» e deve dimostrare «di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi».

Ad integrazione dell'articolo si cita l'Avv. Cosimo Damiano Fabio Mastrorosa quale difensore del creditore.

Avv. Antonella Bua

avv.antonellabua@libero.it


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