Il Giudice di Pace di Alessandria accoglie il ricorso di un automobilista che aveva eccepito l'assenza di un atto di autorizzazione all'installazione dell'apparecchio

La necessità di una delibera di giunta motivata

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È nullo il verbale con cui la Polizia Municipale sanziona la violazione del codice della strada rilevata da un'apparecchiatura elettronica omologata, se manca alla base una delibera della Giunta Comunale che individui la localizzazione di tale apparecchiatura e la motivazione dell'installazione.

A sancirlo è una sentenza del Giudice di Pace di Alessandria, la n. 505/2021 (sotto allegata).

Le regole sull'installazione di apparecchi elettronici di rilevazione

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Il giudice di pace ha emanato la sentenza in oggetto decidendo sul ricorso di un utente che, con l'assistenza di Globoconsumatori Onlus, aveva presentato opposizione a sanzione amministrativa finalizzata all'annullamento di un verbale elevato dalla Polizia Municipale a seguito di accertamento per mezzo di apparecchiatura elettronica dell'attraversamento stradale con semaforo rosso.

La norma che si presumeva violata era quindi quella prevista dall'art. 146 comma 3 del codice della strada, in base al quale il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante le segnalazioni del semaforo che vietino la marcia stessa, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il ricorrente aveva fondato le sue doglianze sulla mancanza di un atto, riferibile all'ente comunale, che disponesse o autorizzasse l'installazione dell'apparecchio di rilevazione e ne indicasse le motivazioni.

Al riguardo, il giudicante ha operato alcune rilevanti distinzioni in merito all'organo cui spetta la competenza ad emanare un simile provvedimento.

Diversità di competenze tra Giunta Comunale e dirigenti

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Come noto, in controversie di questo tipo, l'ente accertatore assume la veste di attore in senso sostanziale, nonostante il ricorso introduttivo venga proposto dal soggetto sanzionato.

Infatti, l'onere della prova ricade in capo all'ente comunale, che deve dimostrare la fondatezza e la legittimità del suo operato (sul punto vedasi anche autorevole e consolidata giurisprudenza, a cominciare da Cass. 5095/1999).

Pertanto, nella causa in oggetto incombeva sul Comune di Alessandria l'onere di produrre la documentazione che legittimasse l'utilizzo dell'apparecchiatura elettronica installata sull'impianto semaforico in questione.

L'ente territoriale ha prodotto, in questo caso, solamente delle determine dirigenziali a contenuto tecnico, che presupponevano o rimandavano a precedenti delibere di Giunta; queste ultime, però, non venivano prodotte in giudizio, né ne veniva specificato il contenuto.

La linea difensiva del Comune si basava sulla tesi che la legittimità dell'attività sanzionatoria posta in essere prescindeva dall'esistenza di una precedente delibera di Giunta Comunale.

Al proposito, si citava una circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2010 che, a parere del resistente e sulla scorta di quanto previsto dall'art. 207 commi 2 e 5 TUEL (d.lgs. 267/00), individuava nella figura del dirigente (e non della Giunta) l'organo competente alla regolamentazione della circolazione su strada.

Atti di indirizzo politico e atti di gestione

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Dall'esame degli atti e dall'analisi della normativa sul tema, però, il giudice di pace adito rilevava che una delibera di Giunta è da ritenersi quale necessario presupposto della decisione di installare un sistema di rilevamento semaforico.

In altri termini, la delibera di Giunta Comunale ha valore di atto di indirizzo politico-amministrativo legittimante l'adozione della successiva determina dirigenziale (di natura meramente esecutiva e gestionale) con cui si dispone l'installazione dell'apparecchiatura elettronica.

In particolare, come anche chiarito dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 2941/M del 14 maggio 2008, la delibera di Giunta deve anche contenere l'esatta individuazione del luogo di installazione e la motivazione della scelta che ne è alla radice, "in relazione alle esigenze della circolazione e della sicurezza del traffico e degli utenti", e ciò anche al fine di consentirne il successivo controllo in sede giurisdizionale, sotto il profilo dell'eccesso di potere.

Non essendo stata prodotta dal Comune la richiesta delibera di Giunta, il giudice di pace ha accolto il ricorso, annullando il verbale opposto.

Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio del provvedimento

Scarica pdf sentenza Gdp Alessandria n. 505/2021

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