Potrà essere "agile" e senza precisi vincoli di orario o di luogo oppure "da remoto" con vincoli di orario e nel rispetto di altri obblighi ben precisi

Due modalità di smart working

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Per chi lavora nella pubblica amministrazione sarà possibile scegliere tra lo smart working in due modalità. A pensarci è la bozza di accordo del Ccnl delle funzioni centrali per triennio 2019-2021 condivisa con Aran e sindacati (sotto allegata). Potrà essere "agile" lo smart working senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro (compreso il lavoro dall'estero perché cadono i paletti che limitavano lo smart working degli statali entro i confini nazionali). Oppure potrà essere "da remoto" con vincoli di orario e «nel rispetto degli obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro». In sintesi un telelavoro in piena regola che potrà essere svolto o a casa (telelavoro domiciliare) o attraverso altre forme di lavoro a distanza come il coworking e il lavoro decentrato.

Lavoro agile, come si attua

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Cosa si intende per lavoro agile, in primis? È una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, ma in ogni caso entro i confini del territorio nazionale. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali dell'Agenzia e in parte all'esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. Nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il lavoratore dovrà accertare la presenza delle condizioni che garantiscono il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 in materia di sicurezza sul lavoro, la piena operatività della dotazione informatica, la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni trattati.

Lavoro agile, modalità di svolgimento

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Nello specifico, l'articolo 6 della bozza, spiega che l'individuazione delle giornate lavorative durante le quali la prestazione è resa in lavoro agile avviene a fronte di programmazione settimanale, bisettimanale o mensile proposta dal lavoratore, con anticipo di almeno tre giorni rispetto al periodo programmato. Tale programmazione diviene operativa dopo l'accettazione del dirigente della Unità Organizzativa a cui il lavoratore è assegnato. Per motivate esigenze lavorative o produttive, il dirigente può procedere a modifiche della programmazione, da comunicarsi con preavviso di almeno un giorno. Per esigenze personali, il lavoratore può richiedere al dirigente una variazione del calendario programmato. Inoltre l'Agenzia si riserva di richiamare in sede il lavoratore al sopraggiungere di esigenze organizzative e/o produttive urgenti ed impreviste.

Scarica pdf bozza accordo Aran

Foto: 123rf.com
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