Riconosciuto il risarcimento del danno a un investitore: la banca ha venduto i titoli azionari quando il prezzo soglia non era stato ancora raggiunto

Investimento azionario e vendita coattiva in assenza dei presupposti

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La banca che non adempie all'impegno preso con l'investitore e vende i titoli azionari quando il valore non ha raggiunto ancora il prezzo soglia, deve risarcirlo perché lo priva della possibilità di vendere i titoli a un prezzo superiore a quello dello stop loss.

La sentenza n. 25843/2019 (sotto allegata) della Cassazione, riveste sicuro interesse per chi, come l'investitore coinvolto in questa vicenda giudiziaria, è stato privato della possibilità di ottenere dai titoli azionari in cui aveva investito, un guadagno superiore.

Contratto di acquisto azioni con vendita condizionato allo stop loss

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Un soggetto stipula con una banca un contratto che prevede la possibilità di eseguire delle operazioni di trading online attraverso la piattaforma che la banca stessa gli mette a disposizione. Nell'ambito del contratto l'investitore acquista allo scoperto sul mercato americano 12.500 azioni al prezzo complessivo di 156,125 dollari, in parte finanziato dalla banca.

Il contratto prevede che, qualora il prezzo unitario delle azioni scenda a 10,61 dollari (stop loss), la banca sia obbligata a vendere coattivamente tutte le azioni, trattenendo una parte della somma anticipata al cliente. Accade però che sul mercato americano avviene uno scambio dei titoli azionari dell'investitore al prezzo unitario di 10,515 dollari, anche se poi tale operazione viene annullata in base alla procedura di bad execution.

La banca però, violando la clausola che prevede la vendita solo se il prezzo unitario raggiunge 10,61 dollari, decide di vendere arbitrariamente le azioni.

L'investitore rileva però che dopo la vendita la quotazione dei titoli sale a 11,42 dollari e che il trend al rialzo si verifica anche nei mesi successivi, fino ad arrivare al valore unitario di 15,50 dollari.

L'investitore quindi chiede i danni che determina in € 4,89 ad azione per complessivi € 61.125 dollari corrispondenti a € 50.516,52.

Il danno dell'investitore deve essere provato ai fini del risarcimento

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Il giudice di primo grado rigetta la richiesta risarcitoria perché i danni non risultano provati, anche se riconosce la responsabilità contrattuale della banca per violazione della buona fede.

La Corte di Appello conferma la decisione del Tribunale, ma evidenzia che dopo la vendita coattiva della banca le azioni in realtà hanno continuato a registrare un trend negativo tanto che in data 15 maggio 2007 le stesse hanno raggiunto il valore unitario di 10,60 dollari, ossia un valore inferiore a quello dello stop loss al raggiungimento del quale la banca era obbligata a vendere per contratto.

Lo stesso investitore ha evidenziato che prima del 25 aprile 2007 non ha venduto azioni anche se la quotazione delle stesse era salita a un valore superiore a quello di acquisto.

La Corte di Appello quindi ritiene che non si può sostenere che tra il 25 aprile e il 25 maggio del 2007 l'investitore avrebbe venduto i titoli, evitando lo stop loss del 15 maggio 2007. In pratica per la Corte di appello l'investitore non ha provato il danno che gli sarebbe derivato nel periodo intercorso tra uno stop loss e l'altro, perché non è riuscito a dimostrare, neppure in via presuntiva, che senza la vendita coattiva del 15 aprile 2007 avrebbe tratto un vantaggio dal futuro andamento in positivo del mercato americano o avrebbe potuto evitare la perdita.

Da risarcire l'investitore che avrebbe potuto vendere a un prezzo superiore allo stop loss

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La Cassazione adita dall'investitore però la pensa diversamente dai giudici di merito e accoglie le ragioni dell'investitore ricorrente perché ritiene che il ragionamento della Corte di Appello non sia conforme al diritto.

Per la Corte "la vendita coattiva delle azioni da parte della banca, in assenza del relativo presupposto, ha determinato il massimo danno patrimoniale possibile per il ricorrente, costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisito e minor prezzo di vendita."

Il danno è risarcibile perché prima del successivo stop loss i titoli non avevano raggiunto il prezzo di vendita. L'investitore infatti non ha venduto le azioni nel periodo che ha preceduto lo stop loss, quando il titolo aveva raggiunto un prezzo superiore a quello di vendita.

Occorre tenere conto della natura dell'investimento azionario e dell'andamento del titolo nel suo complesso. La mancata vendita di un titolo a un certo prezzo non comporta che in futuro l'investitore non venda a un prezzo inferiore a quello raggiunto in precedenza. Per cui dalla mancata vendita dei titoli quando avevano raggiunto un prezzo superiore a quello di vendita non si può giungere alla conclusione che l'investitore non avrebbe venduto senza aspettare che i titoli raggiungessero il prezzo di acquisto.

Senza dubbio il cliente, se non ha diritto al mancato guadagno in relazione al prezzo che il titolo ha raggiunto dopo il secondo stop loss e che avrebbe comportato la vendita coattiva delle azioni, ha diritto al risarcimento per la possibilità che aveva di ridurre la perdita, vendendo d un prezzo che, anche se inferiore a quello di acquisito, sarebbe potuto essere superiore a quello previsto per la vendita coattiva.

Il danno quindi deve essere determinato in via equitativa perché non è possibile stabilire a quale prezzo l'investitore avrebbe potuto vendere. Il limite è costituito dal prezzo massimo raggiunto dal titolo tra uno stop loss e l'altro.

La Cassazione al termine di questo ragionamento conclude affermando quindi che: "la vendita coattiva delle azioni al prezzo minimo in assenza del relativo presupposto da parte della banca ha determinato un danno per l'investitore derivante dalla apprezzabile, seria e consistente possibilità perduta di vendere il titolo ad un prezzo superiore a quello di stop-loss e con il limite del massimo prezzo raggiunto dal titolo prima dello stop-loss successivo; tale eventualità non può essere esclusa per il solo fatto che il titolo non abbia mai raggiunto prima del successivo stop-loss il prezzo di acquisto."

Si ringrazia il Dott. Salvatore Di Paolo per la cortese segnalazione

Leggi anche:

- La responsabilità della banca

- La responsabilità del gestore nella giurisprudenza

Scarica pdf Cassazione n. 25843/2019

Foto: 123rf.com
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