Per la Cassazione, non rileva la forma e neppure l'amicizia pregressa: se il dipendente è soggetto ai poteri direttivi del datore allora il rapporto di lavoro è subordinato

Rapporto di lavoro subordinato anche se formalmente autonomo

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La Cassazione torna ancora una volta a occuparsi della differenza tra rapporto di lavoro subordinato e autonomo e ribadisce ancora una volta che se il lavoratore è soggetto ai poteri direttivi e organizzativi del datore, ha orari fissi e continuati di lavoro, percepisce un fisso mensile ed è inserito nell'organizzazione, allora il rapporto di lavoro è subordinato, senza che rilevi il rapporto di lavoro pregresso tra datore e dipendente. Respinto quindi il ricorso in Cassazione di uno studio legale contro la sentenza del giudice d'Appello, che ha confermato la sentenza di primo grado che ha accolto la domanda della segretaria, qualificando il rapporto di lavoro, formalmente autonomo, come subordinato nei fatti. Questo quanto emerge dall'ordinanza della Cassazione n. 23324/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Il Tribunale accoglie la domanda diretta a ottenere il riconoscimento della qualifica di dipendente subordinata della segretaria che per anni ha lavorato in uno studio legale. Decisione che viene confermata anche il sede di appello.

Errata qualificazione del rapporto di lavoro

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I titolari dello studio ricorrono quindi anche in Cassazione, contestando la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato perché il giudizio si è fondato su criteri del tutto erronei.

Prevalgono gli elementi di fatto del rapporto di lavoro

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Per la Cassazione, che rigetta il ricorso, il motivo sollevato è completamente infondato.

Il caso in esame ripropone la questione della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e autonomo, rapporti che oggi, subiscono contaminazioni che ne alterano le caratteristiche di base, tanto che alla fine si realizzano modelli difficilmente definibili e inquadrabili in una delle due categorie.

Per giurisprudenza ormai consolidata ciò che distingue il lavoro subordinato da quello autonomo però è "il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base a un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa".

Nel rapporto di lavoro subordinato quindi il lavoratore è sottoposto al potere direttivo e organizzativo del datore in favore del quale mette a disposizione le sue energie lavorative, mentre nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è il risultato dell'attività lavorativa.

Nel qualificare un rapporto di lavoro tuttavia, come insegna la giurisprudenza di legittimità, non si può "prescindere dalla ricerca della volontà delle parti".

Detto questo, quando il giudice deve qualificare un rapporto come subordinato o autonomo deve "individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo svolgimento del rapporto, essendo il contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione (art. 1362, secondo comma, c.c) ma anche ai fini dell'accertamento di una nuova e diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista da autonoma a subordinata."

In sostanza, chiarisce la Cassazione, nel contrasto tra dati formali e sostanziali del rapporto è a questi ultimi che il giudice deve dare prevalenza, anche perché occorre considerare che nel rapporto c'è sempre una parte del rapporto che potrebbe essere persuasa in un certo senso ad accettare la qualificazione del rapporto come autonomo, pur di garantirsi un'occupazione.

Sono elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro subordinato, come chiarito di recente dalla Cassazione quindi:

  • la retribuzione fissa mensile per la prestazione lavorativa;
  • l'orario di lavoro continuo e prestabilito;
  • la continuità della prestazione lavorativa in relazione al collegamento tecnico, organizzativo e produttivo dell'azienda;
  • il vincolo di subordinazione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore con limitazione dell'autonomia del dipendente;
  • l'inserimento nell'organizzazione aziendale.

Spetta in ogni caso al lavoratore che vuole rivendicare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato rispetto a quello autonomo, dimostrare l'esistenza degli elementi tipici del primo, senza che rilevi, come nel caso di specie, una volta ha dimostrato il requisito della eterodirezione, il pregresso rapporto di amicizia, perché questo non esclude un rapporto di lavoro di natura subordinata.

Leggi anche:

- Lavoro subordinato e lavoro autonomo

- Cassazione: Lavoro autonomo o subordinato? Ecco alcuni alcuni criteri indicatori

Scarica pdf Cassazione n. 23324/2021

Foto: 123rf.com
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