Le società di capitali, la cui disciplina è contenuta negli artt. 2325 e ss. c.c., possono rivestire diverse forme, ma l'elemento comune è l'autonomia patrimoniale perfetta fatta eccezione per i soci accomandatari delle S.a.p.a.

Cosa sono le società di capitali

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Le società di capitali sono quelle in cui l'elemento distintivo è rappresentato dal capitale, che prevale, rispetto alle persone che ne fanno parte. Per questo spesso se ne parla in contrapposizione alle società di persone, in cui invece a prevalere è proprio l'elemento personale, rappresentato dai soci che ne fanno parte.

Quali sono le società di capitali

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Le società di capitali possono rivestire le seguenti forme giuridiche:

  • società per azioni
  • società per azioni uni-personale
  • società in accomandita per azioni
  • società a responsabilità limitata
  • società a responsabilità limitata uni-personale
  • società a responsabilità limitata semplificata

Titoli azionari

Dal nome delle varie tipologie societarie emerge la centralità dei titoli azionari che compongono il capitale delle s.p.a e delle s.a.p.a. E' proprio in base al possesso delle azioni che i soci possono esercitare il diritto di voto nelle assemblee, partecipare agli utili e alle perdite, sottoscrivere aumenti di capitale e acquisire una parte del patrimonio netto in caso di liquidazione. Vero è che i titoli azionari non sono tutti uguali. Esistono ad esempio le azioni privilegiate, che attribuiscono il diritto di voto nelle assemblee straordinarie, le azioni di risparmio, che non contemplano il diritto di voto o le azioni speciali previste appositamente dallo statuto della società.

Titoli obbligazionari

Ai titoli azionari si affiancano i titoli obbligazionari che però, la cui emissione, in base a quanto previsto all'art. 2410 c.c, deve essere deliberata dagli amministratori se la legge o lo statuto non dispongono diversamente. Tali emissioni inoltre, che possono avere ad oggetto titoli obbligazionari nominativi o al portatore, ai sensi dell'art. 2412 c.c., possono essere emesse nei limiti della "somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio."

Disciplina delle società di capitali

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A disciplinare le società di capitali è il codice civile nel titolo V, che al capo V (artt. 2325 - 2451) contiene la regolamentazione delle società per azioni (s.p.a), al capo VI (artt. 2452- 2461) quella delle società in accomandita per azioni (s.a.p.a) e al capo VII (artt. 2462-2483) delle società a responsabilità limitata (s.r.l).

La s.r.l. uni-personale è presente nel nostro ordinamento dal 1993 (D.lgs. n. 88/1993), mentre la s.p.a uni-personale è una novità introdotta con la riforma del diritto societario del 2003.

Caratteristiche generali delle società di capitali

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Le società di capitali come abbiamo anticipato, si differenziano principalmente dalle società di persone perché in esse il capitale assume maggiore rilievo. Esso può essere rappresentato, a seconda della tipologia societaria adottata, da quote o titoli azionari. Le società di capitali però si distinguono anche per la presenza di altri elementi, vediamo quali

- Autonomia patrimoniale perfetta

Nelle società di capitali l'elemento economico, rappresentato dal patrimonio e dal capitale, è quello che le caratterizza maggiormente. L'autonomia patrimoniale perfetta fa sì che delle obbligazioni della società infatti risponde solo la società, non i soci che ne fanno parte. Coloro quindi che vantano dei crediti verso la società hanno la possibilità di aggredire solo il patrimonio della stessa per soddisfare i loro diritti. Questo perché il patrimonio dei soci è distinto rispetto a quello della società. Per cui se la società contrae dei debiti i soci rischiano solo quanto conferito o apportato all'interno della società.

- Responsabilità limitata dei soci

Collegata e conseguente alla responsabilità patrimoniale perfetta è la responsabilità limitata dei soci. Essi godono infatti di una responsabilità limitata per quanto riguarda le obbligazioni sociali. La caratteristica della distinzione netta tra patrimonio societario e patrimonio dei singoli soci tecnicamente viene definita autonomia patrimoniale perfetta.

- L'eccezione delle società in accomandita per azioni

A questa regola fanno però eccezione le società in accomandita per azioni. In queste società infatti i soci vengono distinti in due categorie: i soci accomandanti e i soci accomandatari, la cui responsabilità in relazione alle obbligazioni societarie è assai diversa.

A stabilirlo è l'art. 2452 c.c, il quale dispone che: "Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni."

Nelle s.a.p.a la qualifica di socio accomandatario conferisce di diritto anche il diritto a rivestire la carica di amministratore, diversamente da quanto accade nelle altre società di capitali, in cui la carica di socio conferisce invece il diritto di eleggere gli amministratori della società.

- Amministrazione scollegata dalla qualità di socio

Nelle società di capitali non è necessario, a fini amministrativi, essere in possesso della qualità di socio. Al socio infatti compete il controllo, la partecipazione agli utili e alle perdite e il voto che può essere esercitato anche per la scelta degli amministratori.

- Gestione collegiale maggioritaria

Nelle società di capitali le decisioni vengono prese collegialmente. I soci votano in proporzione alle quote o azioni possedute del capitale e le decisioni vengono prese a maggioranza.

- Organizzazione interna

Nelle società di capitali l'organizzazione interna prevede la presenza di vari organi organi previsti dalla legge tra i quali rivestono particolare importanza l'assemblea dei soci, gli amministratori (riuniti anche in consigli di amministrazione e il collegio sindacale.

Come nascono le società di capitali

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Le società di capitali nascono in virtù di un accordo, che viene definito contratto societario o atto costitutivo.

Il contratto con cui si crea una società di capitali incontra il limite dalla tipicità, nel senso che non si possono far nascere tipi di società diversi da quelli espressamente previsti dal nostro ordinamento. Per quanto riguarda invece le caratteristiche del contratto societario esso è, nella maggior parte dei casi, un contratto formale (tranne che per le società di fatto) consensuale, di durata, plurilaterale (o unilaterale per le s.r.l e le s.p.a uni-personali), con una comunione di scopo e aperto all'ingresso di altri soci.

Le società per azioni

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Le società per azioni rappresentano il modello più complesso delle società di capitali. Il Codice civile le disciplina dall'art. 2325 fino all'art. 2451 c.c. Esse vengono istituite con atto costitutivo che deve avere la forma dell'atto pubblico e che deve essere depositato nel registro delle imprese entro 10 giorni, perché è con questa iscrizione che la società acquista la personalità giuridica.

Il capitale minimo per la costituzione di una S.p.a. è di 50.000 euro, esso però deve essere anche interamente sottoscritto.

La costituzione di una S.p.a. però, come previsto dall'art. 2333 c.c., può avvenire anche per mezzo di una pubblica sottoscrizione in base a un programma dei promotori, che va depositato dal notaio prima di essere reso pubblico.

Le S.p.a. sono obbligate a tenere il libro giornale il libro degli inventari, le scritture contabili richieste da dimensioni e natura della società, a cui si aggiungono anche il libro dei soci, delle obbligazioni, delle adunanze e delle deliberazioni assembleari di azionisti e obbligazionisti e il quello degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447 sexies c.c.

Gli organi societari

I soggetti che operano all'interno delle S.p.a. sono diversi e alcuni di essi sono solo eventuali: i soci fondatori, i soci promotori, l'assemblea degli azionisti, gli amministratori, i direttori generali, il collegio sindacale, il revisore legale dei conti. Lo Statuto può disporre che l'amministrazione e il controllo della società vengano affidati a un consiglio di gestione e a un consiglio di sorveglianza o a un consiglio di amministrazione e un comitato.

I principali organi societari vengono distinti nelle seguenti tipologie:

  • organo deliberativo: è l'assemblea dei soci, che viene convocata per prendere le decisioni di maggiore rilievo verso l'esterno. Le assemblee possono essere ordinarie o straordinarie e alle stesse possono prendere parte tutti o alcuni soci. La disciplina della convocazione dell'assemblea che il codice civile detta per le s.p.a vale anche per gli altri tipi di società di capitali;
  • organo amministrativo: nel sistema monistico può essere un amministratore unico o a un consiglio di amministrazione, mentre nel sistema dualistico tale funzione può essere svolta da un consiglio di gestione a cui si affianca un consiglio di sorveglianza;
  • organo di controllo: nel modello tradizionale è rappresentato dal collegio sindacale, nel sistema dualistico dal consiglio di sorveglianza, in quello monistico da un comitato che si occupa del controllo della gestione.

Tipologie di S.p.a.

Le S.p.a. si distinguono nelle seguenti tipologie particolari:

  • società che ricorrono al capitale di rischio, distinte a loro volta in società quotate in borsa (a ristretta base azionaria e con azionariato diffuso) e società non quotate in borsa;
  • le società che non ricorrono al capitale di rischio e che per questo sono formate da un numero di soci piuttosto ristretto.

Le società in accomandita per azioni

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Come anticipato, nelle s.a.p.a, in deroga alla regola della autonomia patrimoniale perfetta, i soci accomandatari rispondono delle obbligazioni societarie in via solidale e illimitata, mentre gli accomandanti nei limiti della loro quota.

Tale distinzione deve emergere chiaramente nella denominazione della società, che deve contenere il nome di uno dei soci accomandati e indicare esplicitamente "società in accomandita per azioni". La distinzione suddetta però emerge anche dai poteri che la legge conferisce agli accomandatari, che sono amministratori di diritto della società e soggetti agli stessi obblighi degli amministratori delle S.p.a.

A questa società si applicano le disposizioni previste dal codice civile per le società per azioni, in quanto compatibili e quelle specifiche dettate per le s.a.p.a di cui agli articoli 2452 -2462 c.c.

L'atto costitutivo delle S.a.p.a, se modificato deve essere approvato dall'assemblea dei soci con le maggioranze richieste per le assemblee straordinarie della S.p.a. In ragione inoltre del ruolo degli accomandatari, la modifica deve essere approvata da tutti loro.

La società a responsabilità limitata

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La società a responsabilità limitata o S.r.l. è una società di capitali in cui il socio assume un ruolo centrale (anche se delle obbligazioni societarie risponde solo la società con il suo patrimonio) e il cui capitale non è rappresentato da azioni.

Per la sua nascita è necessario un atto pubblico, l'ammontare minimo del capitale non può essere inferiore a 1 euro e i conferimenti non possono essere inferiori al valore complessivo del capitale sociale. La riduzione dell'importo necessario alla costituzione di una S.r.l. ha permesso a molti giovani, con disponibilità economiche limitate, di aprire una società con una forma giuridica in grado di tutelare il loro patrimonio personale.

Tornando ai conferimenti, se l'atto costitutivo non stabilisce diversamente, devono essere effettuati in denaro. Se poi è possibile effettuare dei conferimenti in natura, chi lo effettua deve presentare una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, che deve anche attestarne il valore.

I conferimenti possono essere divisi e trasferiti sia per atto tra vivi che mortis causa, a meno che lo statuto non disponga diversamente.

Gli organi della S.r.l. sono: l'assemblea dei soci (che esprime la volontà sociale), gli amministratori (che si occupano della gestione della società) o il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale, che è obbligatorio quando la società presenta determinate caratteristiche dimensionali. Il suo compito principale è di controllare che la gestione della società avvenga nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e dallo statuto.

Scioglimento e liquidazione delle società di capitali

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La vita delle società di capitale si conclude con lo scioglimento e la liquidazione.

La fase dello scioglimento è disciplinata agli articoli 2484 -2486 c.c. Le società di capitali si possono sciogliere per diverse ragioni:

  • raggiungimento dell'oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo;
  • decorso del termine;
  • riduzione del capitale sotto la soglia prevista dalla legge,
  • deliberazione assembleare;
  • errata collocazione delle quote o delle azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso;
  • in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dallo statuto societario.

Lo scioglimento non deve essere solo deliberato dall'assemblea, esso deve essere iscritto anche nel registro delle imprese. Da questo momento esso produce i suoi effetti.

Dall'accertamento dello scioglimento fino alla fase successiva della liquidazione la società viene gestita dagli amministratori, che devono provvedere a conservare l'integrità del patrimonio, a meno che non si rendano necessari atti urgenti.

Dalla liquidazione l'attività della società viene a cessare. La liquidazione richiede la nomina dei liquidatori, che devono appunto liquidare la società esercitando i poteri conferiti dall'assemblea. In questa fase gli stessi devono mettere fine ai rapporti che la società ha con i terzi, pagarne i debiti, redigere il bilancio e, se residua qualcosa, ripartire l'attivo tra i soci in proporzione alle rispettive quote.

Conclusa la liquidazione la società viene cancellata dal registro delle imprese, formalità che fa perdere alla società la sua personalità giuridica.

Differenza tra società di persone e società di capitali

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La differenza principale tra le società di persone e le società di capitali è rappresentata dal fatto che:

  • nelle società di capitali delle obbligazioni contratte per la società risponde solo la società con il suo patrimonio (autonomia patrimoniale perfetta). I soci pertanto non rischiano nulla del proprio patrimonio personale;
  • nelle società di persone invece, anche per il rilievo che viene dato alla figura del socio, delle obbligazioni della società rispondono anche i soci (autonomia patrimoniale imperfetta) solidalmente e illimitatamente con il loro patrimonio personale (con l'eccezione dei soci accomandanti delle società in accomandita semplice che rispondono solo neri limiti della quota conferita alla società).

Quando è il caso di scegliere una società di capitali

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Le società di capitali presentano, come abbiamo visto, il vantaggio di non comportare rischi per il patrimonio personale dei soci. Sono quindi adatte a realtà imprenditoriali di dimensioni medio grandi (fatta eccezione per le forme uni-personali) che si prefiggono obiettivi di lungo termine.

Le società di capitali comportano infatti non solo costi elevati per la loro costituzione, ma anche un impegno in termini di adempimenti fiscali e legislativi davvero considerevole.

Si prestano quindi a progetti ambiziosi, a soggetti che non hanno paura di fare squadra e di affrontare tutte quelle le difficoltà che strutture così complesse possono comportare.

Leggi anche Le società di persone e di capitali

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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