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La società in accomandita per azioni

Avv. Valeria Zeppilli - La società  in accomandita per azioni si caratterizza, al pari della società  in accomandita semplice, per la presenza di due categorie di soci: i soci accomandatari e i soci accomandanti. Mentre i primi sono per legge amministratori e rispondono delle obbligazioni sociali solidalmente e illimitatamente, i secondi ne rispondono nei limiti del capitale sottoscritto. 

La tipologia di società in accomandita per azioni

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Tale tipologia sociale, nonostante ciò, si differenzia profondamente rispetto alla s.a.s.. Infatti, oltre a rientrare nella famiglia delle società di capitali e non in quella delle società di persone, essa è disciplinata dalle norme relative alla società per azioni, in quanto compatibili, e si caratterizza per il fatto chela partecipazione dei soci, sia accomandanti che accomandatari, è rappresentata da azioni.

Anche la figura dell'accomandatario di s.p.a. è in realtà è profondamente diversa da quella dell'accomandatario di s.a.s. Infatti mentre quest'ultimo non deve necessariamente essere anche amministratore, nella società in accomandita per azioni vi è un legame indissolubile tra  la qualità di accomandatario e il ruolo di amministratore. Inoltre mentre nella tipologia di società di persone l'accomandatario risponde delle obbligazioni sociali anche antecedenti l'acquisto della qualità di socio e indipendentemente dal fatto di essere o meno amministratore, nel modello rientrante tra le società di capitali egli risponde solo delle obbligazioni sorte nel periodo in cui ha fatto parte della società in tale qualità.

Venendo alla figura dell'accomandante, essa, non essendo oggetto di regolamentazione specifica, è assimilabile a quella degli azionisti di società per azioni.

La disciplina della società in accomandita per azioni

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Come accennato, alla società in accomandita per azioni si applicano, in quanto compatibili, le norme della società per azioni. Tali norme, quindi, disciplinano la costituzione, i conferimenti e le azioni.

Tuttavia il legislatore si è preoccupato di dettare disposizioni particolari con riferimento alla denominazione sociale e all'atto costitutivo. La prima, infatti, deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari e specificare la tipologia sociale (ad es. "Mario Rossi s.a.p.a."), mentre l'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari e, stante la coincidenza di questi ultimi con gli amministratori, non necessariamente provvedere alla loro nomina a tale carica.

Con riferimento all'organizzazione interna, anche nella società in accomandita per azioni, come nella società per azioni, devono coesistere l'assemblea, gli amministratori e il collegio sindacale. Le peculiarità stanno nelle diverse modalità di adozione di alcune delibere da parte dell'assemblea, nella citata coincidenza tra amministratori e accomandatari (che tuttavia non comporta l'inamovibilità di questi ultimi, i quali possono rinunciare in ogni momento all'ufficio), nel divieto per gli accomandatari di votare per la nomina o la revoca dei sindaci.

Un'ultima peculiarità della società in accomandita per azioni sta nel fatto che essa si scioglie se tutti gli amministratori cessano dalla carica e non vengono sostituiti nel termine di sei mesi. In questo intervallo un amministratore straordinario, nominato dal collegio sindacale, è chiamato a compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Non costituisce causa di scioglimento della società il venir meno di tutti gli accomandanti, a meno che non sia necessario adottare una delibera per legge riservata solo ad essi.