Negato dalla Corte di Appello di Roma alla ex moglie l'assegno di divorzio perché dopo la separazione ha acquisito autonomia grazie a nuove fonti di entrate e a una convivenza stabile

Assegno di divorzio per l'ex

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Non spetta l'assegno di divorzio alla ex moglie che dopo la separazione intrattiene una nuova relazione, conclusasi con il matrimonio, apre un negozio che gli fornisce entrate tutt'altro che modeste e percepisce metà del canone di locazione della casa in comproprietà con il marito. Questa la decisione della Corte di Appello di Roma n. 2806/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Una coppia si separa consensualmente e il Tribunale stabilisce in favore della moglie un assegno di mantenimento di 450 euro mensili e l'uso della casa in comproprietà fino al 31.12.2009.

Il marito ricorre poi in Tribunale per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in favore della moglie in sede di separazione e l'assegnazione a se stesso della casa coniugale. La donna è infatti diventata economicamente indipendente ed è andata a vivere con il nuovo compagno, mentre lui è ospite della sorella.

La moglie, costituitasi in giudizio, si oppone alle richieste dell'ormai ex coniuge relative all'assegno di mantenimento (di cui chiede l'aumento a 500 euro mensili) e all'assegnazione dell'immobile, perché da quanto le risulta, convive con un'altra donna in un altro immobile.

I coniugi danno inoltre atto che la casa in comproprietà, dal gennaio 2013, è stata concessa in locazione. Il Presidente però si limita a confermare le decisioni del Tribunale in sede di separazione.

A questo punto il marito impugna il provvedimento presidenziale innanzi alla Corte di Appello di Roma, la quale ritiene eccessivo aggiungere all'importo dell'assegno di divorzio l'importo di 350 euro pari alla metà del canone di locazione spettante al marito, perché in questo modo la somma in favore della donna risulta eccessiva rispetto alle capacità reddituali delle parti.

Il Tribunale intanto dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio e riconosce in favore della ex moglie un assegno mensile di 450,00 euro.

Basta assegno per la ex che convive da anni con un altro uomo

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A questo punto il marito si oppone al riconoscimento della misura perché la ex moglie da anni convive con un altro uomo. La stessa inoltre ha redditi derivanti da un negozio che vende articoli da regalo e prodotti per fumatori.

La donna però, costituitasi in giudizio, precisa che in realtà, prima del matrimonio con il nuovo marito, non ha mai convissuto, che da quel momento ha dichiarato all'ex marito di rinunciare al mantenimento per il futuro, che ha percepito sempre entrate modeste dal suo negozio, che la casa in comproprietà con l'ex è sfitta dal 2018 e che il ricorrente vive con una nuova compagna in un altro immobile. Chiede quindi il riconoscimento del suo assegno di divorzio.

Nuova attività, nuova convivenza ed entrate: stop all'assegno di divorzio

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La Corte di Appello accoglie l'appello del marito, dichiarando cessato dal 2.10.2015

l'obbligo dell'appellante di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della moglie per le seguenti ragioni.

Prima di tutto è emerso in giudizio che la donna da febbraio 2013 ha iniziato a percepire la metà dell'importo del canone di Euro 700,00 mensili per la locazione della casa coniugale e ha aperto il suo negozio.

In sede d'interrogatorio la stessa ha ammesso di avere una relazione stabile dal 2009 con l'uomo che poi è diventato suo marito. E' poi emerso che il nuovo marito percepiva nel 2014 un reddito annuo di 31.000 euro e che la donna in realtà conviveva stabilmente con lui sin dal 2011/2012.

Non solo, il negozio aperto dopo la nuova relazione è ancora attivo e mensilmente sui conti della donna vengono versati mediamente duemila euro.

"Tale nuovo e duraturo regime di vita more uxorio, formalizzato solo dopo l'emissione della sentenza di primo grado che ha contestualmente definito lo status e gli aspetti economici, la percezione della rendita di cui si è detto (metà del canone di locazione della casa in comproprietà) e l'avvio dell'attività commerciale costituiscono elementi che, unitamente considerati, dovevano indurre a ritenere non più dovutole alcun emolumento da parte del coniuge."

Da qui la decisione della Corte di Appello di dichiarare cessato "a far data dalla domanda avanzata nel ricorso presentato in data 2.10.2015 innanzi al Tribunale" l'obbligo dell'appellante di versare l'assegno di mantenimento in favore della ex moglie.

Scarica pdf Corte Appello Roma n. 2806/2021

Foto: 123rf.com
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