Quando i comportamenti del dipendente non determinano valutazioni negative sulla rettitudine e non pregiudicano il prestigio dell'Istituzione. La sentenza del Tar Lecce

Sanzione disciplinare di corpo

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La sanzione disciplinare di corpo del rimprovero, per avere il militare intrattenuto una relazione extraconiugale con una donna sposata, non sempre determina valutazioni negative da parte dell'amministrazione militare sulla rettitudine e non sempre incide sul prestigio dell'Istituzione.

Il fatto della vita privata

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Infatti, per avere riflessi sulla condotta del militare sotto il profilo della mancanza di rettitudine e del nocumento al prestigio istituzionale, il fatto della vita privata deve concretamente incidere sulla vita militare del dipendente.

In altri termini: nella sanzione disciplinare si deve arrivare al punto che può dirsi sufficientemente provato, e motivato, in che termini un fatto di vita privata, come una relazione extraconiugale, abbia avuto di per sè riflessi pregiudizievoli sulla condotta del militare, specie sotto i profili della mancanza di rettutudine e del nocumento al prestigio dell'Istituzione.

Insomma: se manca la prova concreta che il fatto di vita privata abbia prodotto riflessi negativi sulla condotta del militare, la sanzione irrogata è illegittima.

La sentenze del Tar Lecce n. 519/2021

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Un caso dove tale illegittimità nella sanzione è stata rilevata è quello trattato e risolto, favorevolmente per il militare ricorrente, dal Tar Lecce Sez. 2, con la sentenza n. 519 del 09.04.2021.

Qui il tribunale amministrativo ha confermato l'illegittimità della sanzione del rimprovero, mancando sia la prova che la motivazione del provvedimento, in relazione all'incidenza della condotta privata del dipendente in ambito militare.

Pertanto, il Collegio ha annullato il provvedimento con cui è stata confermata la sanzione disciplinare del rimprovero, con condanna alle spese a carico del Ministero della Difesa.

In definitiva: si può dire che i comportamenti del dipendente non determinano valutazioni negative sulla rettitudine, non pregiudicando il prestigio dell'Istituzione, quando manca la prova specifica che quei comportamenti hanno realmente arrecato nocumento all'amministrazione militare.


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