"Con riferimento alla cumulabilità fra l'indennizzo di cui alla legge 210/1992 e il risarcimento dei danni per responsabilità dell'amministrazione della sanità nella causazione dell'infezione c'è unanimità in giurisprudenza sul fatto che la richiesta e l'ottenimento dell'indennizzo non sono ostative alla richiesta e all'ottenimento del risarcimento dei danni. C'è invece contrasto sul quesito se le somme ottenute come indennizzo
debbano sommarsi a quelle da assegnarsi come risarcimento o se il risarcimento debba essere limitato alla eventuale differenza positiva fra l'intero ammontare del danno e le somme già percepite come indennizzo ex legge 210/1992. La Corte Suprema non si è ancora pronunciata sul punto. (…) Non sono molti i giudici di merito che si sono pronunciati su questa questione e vi sono sentenze di entrambi gli orientamenti possibili. Nel senso della cumulabilità del risarcimento all'indennizzo si sono pronunciati Tribunale di Bari, 20 marzo 2004, n. 562 e Tribunale di Roma, 26 settembre 2003; nel senso della necessità di decurtare dal risarcimento le somme attribuite come indennizzo si sono pronunciati Tribunale di Roma, 8 gennaio 2003 per la quale «la liquidazione dei danni risarcibili ad una vittima di epatite post-trasfusionale, che, lamentando la negligente gestione delle politiche di emovigilanza, abbia promosso nei confronti del ministero della sanità un'azione risarcitoria volta ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni conseguenti al contagio, deve tener conto di quanto l'attore abbia visto riconoscersi a titolo di indennizzo
ai sensi della L. 210/92, posto che questa attribuzione indennitaria, pur avendo nominalmente un titolo giuridico diverso rispetto al risarcimento del danno, trova causa diretta nell'interesse dello Stato a venire incontro alle esigenze economiche di quanti abbiano riportato danni irreversibili da epatiti postrasfusionali, con l'effetto di rendere operante la "compensatio lucri cum damno" (nella specie, in applicazione di questo principio, è stata respinta la richiesta di risarcimento, poiché i danni astrattamente liquidabili in esito all'azione risarcitoria promossa contro il Ministero sono stati quantificati dal giudicante in una somma inferiore all'importo dell'indennizzo
già riconosciuto all'attore ai sensi della L. 210/92)», e Tribunale di Roma, 19 dicembre 2002, per la quale «il giudice del giudizio risarcitorio è tenuto a detrarre dall'eventuale maggior importo del danno risarcibile (nel caso di illecito colposo dell'amministrazione) quello (eventualmente minore) liquidato dalla stessa amministrazione a titolo di indennizzo, con la conseguenza che, nel caso in cui quest'ultimo sia invece maggiore (o uguale) all'importo del danno risarcibile, la domanda risarcitoria deve essere rigettata». È quanto si legge nella motivazione della Sentenza del Tribunale di Catania (n. 266/2007) che, allineandosi con l'orientamento di altre pronunce di merito espressesi in tal senso, ha scelto di aderire alla linea che predilige lo scomputo della somma percepita a titolo di indennizzo ex legge 210/1992 dal risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. e ciò sulla base del fatto che, diversamente, si verrebbe a rappresentare per il danneggiato un arricchimento.

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