Il Ministero della Giustizia con il provvedimento del 31 maggio fornisce importanti chiarimenti sui requisiti di validità dei titoli di avvocato stranieri

Chiarimenti sui titoli di "avvocato" stranieri

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Il Ministero della Giustizia con il provvedimento prot. n. 0042043 del 31 maggio 2021 (sotto allegato) fornisce importanti delucidazioni in ordine al riconoscimento dei titoli professionali stranieri di avvocato.

Il provvedimento tratta in particolare la qualità di avokat in Romania e di abogado in Spagna.

Avokat in Romania

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Sul primo titolo, quello di avokat in Romania, il provvedimento del Ministero precisa che l'unica autorità in grado di verificare la validità del titolo in Romania è la Unionea Nationala a Barouilor din Romania (U.N.B.R) che, come ha specificato la Corte di Giustizia UE, non ha nulla a che vedere con la UNBR Bota, poiché l'esercizio della professione forense esercitata dai membri di detta associazione deve considerarsi abusivo.

Come chiarito inoltre dalla Cassazione SU nell'ordinanza n. 34441/2019 "l'iscrizione all'albo non si consolida nel tempo, ma è sempre subordinata alla verifica dell'originaria sussistenza e successiva permanenza dei requisiti."

Ne consegue che "a nulla rileva la pratica triennale condotta in Italia sulla base della direttiva 98/5/CE, utile a dispensare dalla prova attitudinale italiana un professionista solo laddove sia regolarmente abilitato nel proprio paese".

Come si desume infine dalla SU n. 19403/2017 i Consigli dell'Ordine possono sempre verificare che il titolo necessario all'iscrizione all'albo sia stata acquisito nel totale rispetto della legge del paese di provenienza.

Abogado in Spagna

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Per quanto riguarda invece il titolo di "abogado" il provvedimento del Ministero ricorda che per conseguire tale titolo è necessario che i laureati frequentino un master e poi un esame di Stato. Solo chi ha fatto domanda di omologa del titolo straniero di laureato in diritto (anche italiano quindi) entro il 31/10/2011 può iscriversi al Colegio de abogados senza frequentare il master e senza sostenere l'esame.

Il Ministero rileva però come le modalità per conseguire il titolo di abogado in Spagna sono diverse, ma non tutte sono idonee per la legge italiana. Chi vuole quindi richiedere il riconoscimento del titolo di abogado in Italia non può limitarsi a produrre il certificato che attesta la frequentazione del master e il superamento dell'esame di Stato, occorre infatti documentare in modo dettagliato l'intero percorso intrapreso per ottenere il titolo spagnolo.

Il Tra Lazio nella sentenza n. 3066/2018 ha chiarito poi che l'avvenuta iscrizione al Colegio de Abogados non è rilevante ai fini della validità del titolo, risultando necessarie le attestazioni ufficiali della Stato membro interessato, per coloro che non hanno richiesto l'omologazione della laurea italiana in giurisprudenza entro il 31 ottobre 2011.

Scarica pdf Min. Giustizia provv. del 31.05.2021

Foto: lex iuris
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