Un'articolata pronuncia del Giudice di Pace di Belluno mette in luce le sostanziali differenze tra procedimento di omologazione e approvazione in materia di rilevamento automatico della velocità

Approvazione e omologazione non sono equivalenti

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In materia di apparecchi che consentono il rilevamento automatico della velocità in assenza di contestazione immediata, le procedure di approvazione e omologazione non possono essere intese come equivalenti.


Si deve ritenere prevalente l'esigenza di garantire che i prototipi degli stessi, prima di essere commercializzati e posti concretamente in uso, siano stati sottoposti a precise verifiche tecniche e a esami di laboratorio che ne attestino precisione e affidabilità. Si tratta di verifiche ed esami che sono il presupposto della procedura di omologazione da parte del M.I.S.E., a cui, se previsto, potrà poi seguire l'approvazione da parte del M.I.T.

È questa la conclusione a cui è ha chiarito il Giudice di Pace di Belluno (giudice Fabrizio Schioppa) nella sentenza n. 119/2021 (qui sotto allegata) pronunciandosi a seguito dell'opposizione promossa da una società, difesa dall'avv. Fabio Capraro, e destinataria di una serie di verbali per violazione dei limiti di velocità elevati al veicolo aziendale.


Tra i motivi di impugnazione emerge la presunta assenza di omologazione dell'apparecchio da parte del MISE. Con un'articolata motivazione, il magistrato onorario prende le mosse dal provvedimento pubblicato l'11 novembre 2020 sul sito del Ministero delle Infrastrutture (a firma del Direttore Generale), secondo cui le procedure di omologazione e di approvazione di tutti i dispositivi di regolazione e controllo della circolazione stradale (autovelox, telecamere Ztl, photored, ecc.) sarebbero sostanzialmente "equivalenti" e, quindi, sarebbe sufficiente la sola procedura di approvazione per conferire validità all'efficacia degli stessi.


Leggi: Autovelox: omologazione e approvazione per il ministero sono equivalenti!

Procedure differenti

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Conclusioni contestate dal giudice bellunese, che innanzitutto richiama l'art. 142, comma 6, C.d.S. che espressamente considera fonti di prova, per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, le risultanze di "apparecchiature debitamente omologate".


La distinzione tra approvazione e omologazione, si legge nel provvedimento, appare agevolmente individuabile nell'art. 192 reg. att. C.d.S., nonostante la norma non specifichi in modo chiaro le singole ipotesi in cui sia richiesto l'uno o l'altro. "Certo è che non possono essere considerati la stessa cosa", afferma il giudice, "altrimenti non vi sarebbe stata la ragione di due differenti menzioni".


A ulteriore sostegno di tali rilievi è la previsione di cui al secondo comma del medesimo articolo, che non parla anche di approvazione, ma esclusivamente di omologazione dettagliandone il procedimento per i prototipi. Infine, anche il terzo comma contribuisce nel tracciare una linea di demarcazione: dalla sua lettura si comprende come l'approvazione sia "un procedimento più semplice, laddove l'omologazione riguarda quegli apparecchi per i quali il regolamento abbia stabilito le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni".


In sostanza, stando a quanto previsto dalla normativa in materia, "l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie del prototipo di un apparecchio appositamente testato in un laboratorio" e la competenza risulta essere del Ministero dello Sviluppo Economico. La semplice approvazione, invece, appare come "un procedimento di tipo semplificato, non richiedendo la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o da particolari prescrizioni previste dal regolamento".

Quando si ricorre all'omologazione?

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Pertanto, dalla lettura normativa e in assenza di precisazioni riguardanti le singole tipologie di apparecchi (non discutendosi, infatti, solo di autovelox), il presupposto necessario per la riproduzione del prototipo testato e per la sua immissione sul mercato può essere l'omologazione oppure la semplice approvazione.


E il Giudice di Pace ribadisce come le due procedure non possano essere confuse, neppure in virtù della previsione di cui all'art. 192, comma 7, reg. att. c.d.s. secondo cui: "su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del Decreto Ministeriale di omologazione o di approvazione e il nome del fabbricante".


In linea generale, si legge nel provvedimento, "si ricorrerà all'omologazione qualora sia necessario attestare che il prototipo di un determinato apparecchio (autovelox o altro) risponda alle caratteristiche richieste dal regolamento, mentre sarà sufficiente l'approvazione qualora il regolamento non indichi caratteristiche o prescrizioni particolari cui attenersi".


La maggiore importanza dell'omologazione risiede nel fatto, quindi, che si tratta non solo di un atto amministrativo, ma di una procedura avente natura squisitamente tecnica finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento da utilizzare. Nonostante, a seconda dei casi, si proceda procederà ad omologazione oppure ad approvazione, in ogni caso "al fine della verifica dell'osservanza dei limiti di velocità, ex art. 142, comma 6, C.d.S. dovranno considerarsi fonti di prova esclusivamente le risultanze di apparecchi debitamente omologati dal Ministero dello Sviluppo Economico".

L'avallo della giurisprudenza

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L'omologazione, procedimento oggi eseguito dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha lo scopo di verificare l'efficacia e il corretto funzionamento degli autovelox e la loro rispondenza a determinate caratteristiche tecniche, così da conferire valore legale di prova alle fotografie scattate e alla velocità rilevata.


A suo tempo, con la sentenza n. 15042/2011, la Corte di Cassazione ha stabilito il principio di diritto secondo cui il modello dello strumento deve essere omologato, mentre quello concretamente utilizzato deve essere approvato.


Ancora, con sentenza n. 113/2015, la Corte Costituzionale ha sancito la necessità che i prototipi degli apparecchi utilizzati per la misurazione elettronica della velocità (soggetti alla L. n. 273/1991) abbiano ottenuto la "debita omologazione" ex art. 142,comma 6, C.d.S, del modello da parte del MISE. E il decreto di omologazione, quale atto tecnico spettante al Ministero, dovrà poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.


Il giudice precisa come, secondo l'interpretazione fornita dagli Ermellini con la citata sentenza, gli apparecchi dovrebbero poi (successivamente all'omologazione del prototipo), ex art. 345 comma 2 reg. att. c.d.s., essere provvisti anche di certificato di approvazione rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ma questo in linea di principio e nel rispetto della normativa in materia, anche valutata alla luce delle menzionate pronunce.


"Che poi le cose, in concreto, vadano in molti casi diversamente e che i Ministeri interessati forniscano interpretazioni piuttosto distanti dalla ricostruzione effettuala, non stupisce, essendo gli stessi, va ricordato, parte in causa" soggiunge la sentenza, che non manca di sollecitare il legislatore a fare definitiva chiarezza, poiché fino a quel momento la questione "è comunque destinata a rimanere controversa, soprattutto in ragione di una normativa che risulta farraginosa e che si presta, come tale, ad interpretazioni differenti". Nel caso di specie, poiché i verbali impugnati fanno riferimento esclusivamente, all'approvazione del M.I.T., gli stessi non possono essere convalidati.


Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Giudice di Pace Belluno sent. 119/2021

Foto: 123rf.com
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