Bilanciamento tra il Right to be forgotten e l'Open Access alle informazioni di chiunque, in qualunque momento, senza alcuna limitazione. Profili problematici in rilievo nell'era del digitale

Diritto all'oblio: cos'è e perché è importante

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Il diritto ad esser dimenticati, o Right to be forgotten, nasce parallelamente ad Internet (e a breve comprenderemo il perché), grazie all'elaborazione della giurisprudenza europea.
Il General Data Protection Regulation (Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, anche noto come GDPR), difatti, al suo art. 17, stabilisce un elenco di motivi in presenza dei quali il diretto interessato può richiedere la tempestiva ("senza giustificato ritardo") cancellazione dei dati personali che lo riguardano.

Vedi anche la guida Diritto all'oblio


Nel medesimo articolo, inoltre, sono evidenziate alcune eccezioni in presenza delle quali il diritto alla cancellazione non spetta (ad esempio, quando tali dati soddisfano il diritto alla libertà di espressione o di informazione, o esigenze di ricerca).
Ma perché taluno potrebbe avvertire l'esigenza di esser dimenticato?
Si pensi, ad esempio, ad un omicida che ha scontato la sua pena, e che ora giace indisturbato in un piccolo paesino lontano anni luce da quello in cui ha commesso il suo reato, e per cui è già stato condannato (dalla giustizia e dall'opinione pubblica), e che sta provando a redimersi ricominciando una nuova vita altrove, moltissimi anni dopo.
Improvvisamente, come un fulmine a ciel sereno, una nota testata giornalistica pubblica un articolo in cui si ricordano tutti gli omicidi avvenuti in un dato anno, o si commemorano le vittime di una data età, o di un dato paese: così compare il nome di Tizio, corredato dalla sua tragica storia, che egli pareva aver dimenticato, e che i suoi nuovi compaesani non conoscevano. E così Tizio viene nuovamente arginato da tutti, la sua redenzione diviene pressoché impossibile, la sua etichetta è di nuovo quella di trenta o quaranta anni prima: "assassino".

Possiamo configurare in capo a Tizio il diritto all'oblio? O meglio: egli aveva la possibilità di rifarsi una vita, di rinascere, di redimersi, e di non esser ricordato unicamente come l'assassino di trenta o più anni prima?
Ebbene, l'Unione Europea ci dice di sì. E ci dice anche che quelle notizie, se divulgate senza alcun interesse pubblico, infangherebbero la reputazione e l'identità di Tizio, altererebbero la concezione che la gente ha di lui. Si badi bene: non si mira certamente a cancellare il passato, ma ad impedire la ri-diffusione di talune notizie senza alcun interesse concreto, a distanza di un lasso di tempo apprezzabile, che non avrebbero alcuna conseguenza se non quella di ledere l'identità di un soggetto.
Tale concetto poteva sembrare superfluo quando le notizie venivano al massimo ritagliate dai giornali, salvo poi ingiallirsi e scolorirsi. Non lo è, certamente, in un'epoca in cui tutte le notizie sono a portata di click, ed in pochi secondi si può risalire ad una notizia di venti anni prima, e non vi è alcuno scatolone da riempire con i ritagli di giornale, dato che l'indicizzazione dei motori di ricerca permette di archiviare un numero indefinito e infinito di notizie.
E allora.. quid juris?

Il "Decalogo del giornalista"

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Veniamo al dunque: purché si configuri la legittimità della rinnovata diffusione di informazioni, è necessario che ricorrano taluni requisiti, secondo la recente giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. III, ord. 13551/2017).
La Cassazione è infatti giunta a classificare il cd. "decalogo del giornalista", istituto prettamente giurisprudenziale anch'esso, che configura una serie di requisiti da rispettare per bilanciare il diritto all'informazione, di stampa e di cronaca con il diritto alla riservatezza (Cass. Civ. Sez. I., sent. 5259/1984).
Innanzitutto, l'informazione deve rispondere ad un interesse pubblico, ovvero possedere una certa utilità sociale. Ciò significa, in sostanza, che deve esser diretta ad una considerevole soglia di soggetti che potenzialmente potrebbero esser interessati a tale notizia.
Inoltre, affinché possano esser divulgati, i fatti devono esser rilevanti e importanti, non mere curiosità o apprezzamenti personali.
Infine, tali fatti devono essere essenziali, ovvero veritieri e puri, scevri da commenti personali di qualunque tipo, anche indiretto, e soprattutto da critiche o commenti denigratori.
Da ultimo, il fatto deve esser veritiero, ovvero pienamente aderente alla verità storica (conosciuta sino a quel momento, difatti si parla di "verità oggettiva o anche soltanto putativa").
Altra pronuncia della Cassazione (Cass. Sent. 5525/2012) ha poi aggiunto che, qualora un'informazione sia memorizzata anche in una rete internet, il titolare della stessa sia tenuto a rispettare "i criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza dell'informazione, nonché a garantire la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia".

L'intervento della Corte di Giustizia

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La recente sentenza della Corte di Lussemburgo (Corte di Giustizia, Sent. 24/09/2019, C-507/17) ha dato nuova linfa vitale al tema del diritto all'oblio, ed in particolare con riferimento alla deindicizzazione (ovvero cancellazione di determinati link sui motori di ricerca).
Il caso nasceva, in breve, da una decisione del Garante francese per la protezione dei dati (CNIL), che aveva accolto la domanda di un soggetto il cui nome continuava ad emergere nei risultati di ricerca di Google relativamente ad episodi che lo stesso chiedeva di rimuovere. L'autorità francese, pertanto, condannava Google alla deindicizzazione di tali link, il quale però provvedeva con limitazione territoriale (e non universale, come richiesto dal Garante).
La Corte di Giustizia adita osservava come, in riferimento alla Direttiva CE 95/46 del 1995 e al Reg. UE 2016/679, non sussista alcun obbligo per il gestore di ricerca (Google, in tal caso) di effettuare la deindicizzazione su ogni sua versione, ma solo nella versione del motore di ricerca corrispondente agli Stati membri (e non unicamente nella versione del Paese di riferimento, quindi Google France).
In conclusione, è opportuno sottolineare quanto questo tema sia in perpetuo e necessario aggiornamento, e sia pressoché impossibile, allo stato attuale, individuarne una fine.
Va però tenuto a mente come attuare un bilanciamento tra diritti così delicati e in costante evoluzione sia fondamentale, e ancor più importante è capire, di volta in volta, quale diritto sacrificare: quello alla riservatezza, quello all'oblio o quello all'informazione.

Dott.ssa Iossa Martina, avvocato praticante, contattabile per informazioni o collaborazioni all'indirizzo email iossamartina@libero.it


Foto: 123rf.com
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