La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 14142 dello scorso 2 ottobre, ha affermato che il lavoratore reintegrato giudizialmente nel posto di lavoro a seguito di illegittimo licenziamento non può essere trasferito ad altra unità produttiva, a meno che non sussistano sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustifichino tale scelta da parte del datore di lavoro. Tra queste ragioni, precisa la Corte, non rientra il fatto che il lavoratore, dopo il licenziamento, sia stato sostituito con un altro lavoratore avente le sue stesse mansioni.
Corte di Cassazione, con sentenza n. 14142
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