Le rette degli anziani in difficoltà non possono essere addossate sui parenti, ma se il diretto interessato non può provvedervi è il Comune a pagare

Retta RSA: quali spese

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Preliminarmente è importante affermare che riguardo alla retta del ricovero di un soggetto in una R.S.A. le spese relative alle prestazioni prettamente sanitarie fornite dalla predetta struttura vengono rimborsate al centro assistenziale dal Servizio Sanitario Nazionale, mentre gli esborsi che esulano dalle prestazioni mediche e infermieristiche (vitto, pulizia dei locali, servizio di lavanderia per fare solo qualche esempio), ovvero la cosiddetta retta alberghiera, vengono coperte dagli assistiti con le proprie fonti di reddito oppure, in quote variabili, dal Comune, se il ricoverato è in condizioni economiche svantaggiate.

Sul punto si osserva, infatti, che i Comuni stabiliscono gli importi a proprio carico e quelli dovuti dall'assistito utilizzando l'indicatore Isee.

I familiari non devono pagare la retta

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In molte circostanze, però, i familiari vengono chiamati a sottoscrivere una sorta di promessa di pagamento, al momento del ricovero del congiunto, obbligandosi in tal modo a soddisfare la retta.

A tal proposito va detto che nel caso in cui siano ricoverati in una struttura socio assistenziale ultrasessantacinquenni non autosufficienti o persone con disabilità gravi, i figli e i nipoti non sono tenuti al pagamento delle rette, rispetto alle quali rileva solo ed esclusivamente la situazione economica del ricoverato.

E ciò lo si deduce dalla legge 328/2000 che rimanda alle disposizioni previste da due decreti legislativi (il n. 109/1998 e il n. 130/2000).

Insomma: spetta solo all'assistito, se è in grado, pagare la retta e i Comuni non possono rivalersi sui cosiddetti "obbligati per legge", ovvero i parenti fino al quarto grado (tenuti, invece, a provvedere agli alimenti per il congiunto indigente).

Nei casi in cui l'anziano (o il disabile grave) non abbia mezzi, la retta è dunque a carico del Comune di appartenenza.

La conferma della Cassazione

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Del resto, anche la Cassazione, organo nomofilattico del nostro ordinamento, con sentenza n. 4558 del 22 marzo 2012, ha definitivamente fugato ogni dubbio in proposito stabilendo che le rette per pazienti ricoverati in R.S.A., seppur limitatamente ai soggetti con handicap gravi o ultrasessantacinquenni non autosufficienti, devono rimanere a carico del Servizio Sanitario Nazionale e non possono essere addossate sui parenti.

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Avv. Giuliana Degl'Innocenti


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