L'inserimento di link esterni in un sito è legale? La Corte Ue vieta il framing senza il consenso del titolare del sito

Link automatici: vietato il framing

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Ai sensi dell'art. 3, par. 1, dell direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001 "Costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi di tale disposizione il fatto d'incorporare, mediante la tecnica del framing, in una pagina Internet di un terzo, opere protette dal diritto d'autore e messe a disposizione del pubblico in libero accesso con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore su un altro sito Internet, qualora tale incorporazione eluda misure di protezione contro il framing adottate o imposte da tale titolare." Queste le conclusioni della Corte di Giustizia Europa espresse nella sentenza relativa al caso C 392/19 (sotto allegata). Prima di analizzare la vicenda e le ragioni della decisione chiariamo che cos'è il framing.

Che cos'è il framing?

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Il framing è un'azione con cui si incorpora un'opera protetta dal diritto d'autore nella pagina di un sito internet di un terzo. Con il framing si inserisce un link a un sito esterno in una finestra (frame), senza indicare però che il collegamento porta a una risorsa esterna rispetto al portale. Si tratta quindi di una pratica che riguarda l'utilizzo di un collegamento ipertestuale, noto come link, nel world wide web, finalizzato a richiamare il contenuto di un determinato sito internet. L'operazione è spesso e volentieri illecita a causa del modo con cui il contenuto della pagina web è richiamato e presentato. Si fa infatti ricorso a una struttura graficamente identica a quella del sito web richiamante, senza alcuna indicazione sulla provenienza dei contenuti presenti. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea

con la sentenza del 9 marzo 2021 ha fornito una risposta proprio in merito alla liceità/illiceità del framing.

La licenza può essere subordinata a misure anti-framing?

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La vicenda vede coinvolti due soggetti: la VG Bilt- Kunst, che gestisce i diritti di autore nell'ambito delle arti visive e la SPK, una fondazione che si vede rifiutare dalla VG un contratto di licenza per poter utilizzare il catalogo delle sue opere, senza una clausola che obblighi la SPK ad adottare misure tecnologiche contro il framing da parte di terzi.

Controversia che porta la SPK a promuovere un'azione per accertare se la VG Bild-Kunst possa subordinare la licenza all'attuazione delle misure tecnologiche sopra specificate. Richiesta che la fondazione non è disposta a concedere, ritenendo che la licenza possa essere subordinata all'adozione di misure anti- framing.

La questione pregiudiziale sottoposta alla Corte

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Il procedimento prosegue fino a quando il giudice del rinvio non decide di sospendere il giudizio e chiedere alla Corte di risolvere la seguente questione pregiudiziale: "Se l'incorporazione, mediante framing, di un'opera disponibile su un sito Internet liberamente accessibile con il consenso del titolare del diritto sul sito Internet di un terzo costituisca una comunicazione al pubblico dell'opera, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, qualora ciò avvenga aggirando le misure di protezione contro il framing che il titolare del diritto ha adottato o ha fatto adottare."

Casi in cui il framing è legale

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Nella motivazione della sentenza, la Corte ad un certo punto, prima di giungere alla decisione finale sul caso di specie chiarisce che il framing è legale quando: "un autore autorizzi in modo preventivo, esplicito e privo di riserve, la pubblicazione dei suoi articoli sul sito Internet di un editore, senza ricorrere inoltre a misure tecnologiche che limitano l'accesso a tali opere a partire da altri siti Internet." In questo caso infatti "si può ritenere, in sostanza, che tale autore abbia autorizzato la comunicazione di dette opere a tutti gli internauti."

In quali casi invece il framing è illegale?

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Viceversa, continua la Corte, è illegale quando "il titolare dei diritti ha messo in atto o imposto sin dall'origine misure restrittive connesse alla pubblicazione della sua opera. In particolare, nell'ipotesi in cui un collegamento cliccabile consenta agli utilizzatori del sito in cui si trova tale collegamento di eludere misure restrittive adottate dal sito in cui l'opera protetta si trova per limitare l'accesso del pubblico ai soli abbonati e, in tal modo, costituisca un intervento senza il quale tali utilizzatori non potrebbero beneficiare delle opere diffuse, il complesso di detti utilizzatori dovrà essere considerato quale pubblico nuovo, che non è stato preso in considerazione dai titolari del diritto d'autore al momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale, ragion per cui per tale comunicazione al pubblico si impone l'autorizzazione di tali titolari."

Framing: quando è necessario il consenso del titolare del sito?

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Fatte queste necessarie premesse e precisazioni la Corte rileva che il caso di specie riguarda l'ipotesi in cui il titolare del diritto d'autore tenta di subordinare la concessione di una licenza al fine di mettere in atto misure restrittive contro il framing al fine di limitare l'accesso alle sue opere da siti Internet diversi da quelli dei suoi licenziatari.

In questi casi, ossia quando "il titolare del diritto d'autore ha adottato o imposto ai suoi licenziatari l'uso di misure restrittive contro il framing in modo da limitare l'accesso alle sue opere da siti Internet diversi da quello dei suoi licenziatari, la messa a disposizione iniziale sul sito originale e la messa a disposizione secondaria, tramite framing, costituiscono comunicazioni al pubblico differenti, ciascuna delle quali deve quindi essere autorizzata dai titolari dei diritti interessati."

Il framing non autorizzato dall'autore è vietato

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La Corte negli ultimi passaggi della sentenza riconosce l'indubbio valore dei collegamenti ipertestuali, frame compresi, perché in un certo senso garantiscono il funzionamento di Internet e la circolazione dei pensieri e dell'informazione. Ritenere però che "il titolare del diritto d'autore, anche nell'ipotesi in cui abbia introdotto misure restrittive contro il framing delle sue opere, abbia acconsentito a qualsiasi atto di comunicazione al pubblico di dette opere da parte di terzi a beneficio di tutti gli utenti di Internet si scontrerebbe con il suo diritto esclusivo e inesauribile di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle sue opere."

Scarica pdf Cgue sentenza framing Causa 392/19

Foto: 123rf.com
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