Per la Cassazione, venuto meno il rapporto senza che l'avvocato abbia intrapreso alcuna attività giudiziaria, il giudice deve esaminare se e quali iniziative il cliente avrebbe potuto assumere

Responsabilità avvocato e comportamento del cliente

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Nel verificare la sussistenza della responsabilità professionale in capo all'avvocato a seguito del giudizio contro di lui intentato dal cliente, il giudice di merito dovrà effettuare una valutazione "ex ante", sulla base di un giudizio controfattuale, circa il possibile o probabile esito dell'iniziativa giudiziaria non intrapresa o malamente intrapresa o proseguita.


Ciò significa che, venuto meno il rapporto professionale senza che l'avvocato abbia intrapreso alcuna attività giudiziaria, andranno esaminate e ponderate se e quali iniziative il cliente avrebbe potuto assumere e, in caso di totale inerzia, il giudice potrà valutare tale comportamento ai fini della responsabilità del legale ove il rapporto si sia concluso.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza n. 5683/2021 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di un avvocato convenuto in giudizio assieme al padre, anch'egli avvocato e poi defunto nelle more, dagli eredi della vittima di un disastro aereo.


Questi si erano rivolti ai legali per ottenere assistenza nella controversia nei confronti dei responsabili della morte della congiunta, sino poi a intentare causa contro i professionisti per ottenere la loro condanna all'integrale risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità professionale, in conseguenza della "mala gestio" nell'esecuzione del mandato professionale loro conferito.

Azione risarcitoria contro l'avvocato

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Formalizzata una prima richiesta di risarcimento, i legali non avevano poi promosso la relativa la relativa controversia nei confronti del vettore aereo nei due anni successivi al disastro. Venuti a conoscenza che i familiari di altre vittime della medesima tragedia si erano rivolti all'avvocato di altro foro, i clienti sollecitavano i legali ad attivarsi per la causa, ricevendone però come risposta l'invito a presentarsi presso lo studio per il ritiro dei documenti, senza spiegazione delle ragioni della rinuncia.


Ritirato il fascicolo dallo studio, i familiari si mettevano in contatto con l'altro avvocato, apprendendo da lui di essere ormai decaduti dall'azione di responsabilità nei confronti del vettore aereo, ai sensi dell'art. 29 della Convenzione di Varsavia del 1929, non essendo stato tale termine di decadenza interrotto dalle missive inviate dagli avvocati al legale del vettore aereo, e non direttamente a quest'ultimo.


Da qui l'azione risarcitoria nei confronti dei propri avvocati che vengono condannati sia in prime che in seconde cure. La Suprema Corte, invece, ritiene meritevole d'accoglimento alcune doglianze dell'avvocato.

Accertamento responsabilità professionale

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In particolare, gli Ermellini rammentano come l'accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato nel giudizio contro di lui intentato dal cliente implichi, da parte del giudice di merito, un giudizio prognostico circa il possibile o probabile esito dell'iniziativa giudiziaria non intrapresa o malamente intrapresa o proseguita.


Si tratta di una "valutazione ex ante sulla base di un giudizio c.d. controfattuale che il giudice di merito è tenuto a compiere secondo la regola causale della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non" (cfr., ex multis Cass. n. 3355/2014 e n. 25112/2017), posto che qualunque iniziativa giudiziaria comporta la sussistenza di una certa ineliminabile percentuale di aleatorietà.


La Cassazione precisa, tuttavia, che questo "non significa che il cliente, per sentire accogliere la sua domanda, debba essere obbligato ad assumere una qualche iniziativa giudiziaria, in ipotesi anche se certamente destinata a fallire, prima di poter agire nei confronti dell'avvocato a titolo di responsabilità professionale". In sostanza, una volta venuto meno il rapporto professionale senza che l'avvocato abbia intrapreso alcuna attività giudiziaria, il giudice di merito non potrà fare a meno di esaminare e di ponderare se e quali iniziative il cliente avrebbe potuto assumere.

Inerzia del cliente

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In caso di totale inerzia del cliente, dunque, il giudice potrà decidere se un simile comportamento debba essere valutato ai fini della responsabilità professionale dell'avvocato, ove il rapporto si sia concluso. Nella vicenda in esame, i familiari della vittima, concluso il rapporto con gli avvocati, non avevano affidato ad altri legali il compito di assumere qualche iniziativa giudiziaria.


Sollecitati al ritiro del fascicolo e fidandosi del parere fornito dall'altro legale sul decorso della prescrizione biennale, gli eredi non si erano fatti assistere da altro avvocato, né avevano promosso un qualsivoglia giudizio risarcitorio.


Non solo la sentenza impugnata non ha esaminato questo profilo, ma neppure ha valutato, nonostante le sollecitazioni dell'avvocato, la totale inerzia dei danneggiati dopo l'interruzione del rapporto professionale con il suo studio, posto che, tra l'altro, l'eventuale maturazione della prescrizione dell'azione risarcitoria (da illecito) nei confronti del vettore aereo non avrebbe comportato la prescrizione della diversa azione, di natura contrattuale, contro l'organizzatore e il venditore del viaggio turistico al quale la vittima aveva preso parte.


Si tratta, secondo gli Ermellini, di profili decisivi, se non altro ai fini della valutazione richiesta dall'art. 1227, secondo comma, c.c., in base al quale il risarcimento "non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza". A tale valutazione dovrà provvedere il giudice di rinvio.

Danno da perdita di chance

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In chiusura, dopo aver ribadito la natura contrattuale della responsabilità professionale dell'avvocato, la Cassazione precisa che il relativo risarcimento assume i connotati del danno da perdita di chance e va risarcito, se esistente, secondo i relativi criteri.


Nel caso di specie, con una valutazione errata, la Corte d'Appello ha liquidato il risarcimento in favore dei danneggiati come se si trattasse di un danno da fatto illecito, finendo col liquidare il danno posto a carico del professionista inadempiente come se l'illecito fosse a lui addebitabile. In altri termini, come se il legale potesse essere considerato responsabile della sventurata fine della vittima e ciò è giuridicamente del tutto errato.


E la natura contrattuale della responsabilità professionale comporta la necessaria applicazione dell'art. 1225 c.c., che limita la responsabilità contrattuale al danno prevedibile, salvo che l'inadempimento o il ritardo non dipendano da dolo.

Scarica pdf Cassazione Civile, ordinanza n. 5683/2021

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