"In materia di accertamenti relativi alla paternità ed alla maternità, la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obbiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione".
E' quanto ha di recente osservato la Corte di Cassazione (Sent. 3563/2006) rilevando, tra le altre, cose che "essa, pertanto, in tal caso, non è un mezzo per valutare elementi di prova offerti dalle parti, ma costituisce strumento per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione".
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