La circolare Inps n. 32/2021 fornisce i primi chiarimenti sull'applicazione dell'esonero contributivo per chi assume lavoratrici svantaggiate

Indicazioni sull'esonero contributivo per chi assume lavoratrici svantaggiate

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La circolare Inps n. 32 del 22 febbraio 2021 (sotto allegata) fornisce le prime indicazioni operative sulla misura che prevede l'esonero contributivo per le assunzioni delle donne lavoratrici previsto dai commi 16, 17, 18 e 19 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021 n. 178/2020.

Analizziamo gli aspetti principali della disciplina rinviando, per le informazioni tecniche di dettaglio, alla lettura della circolare.

Esonero contributivo fino a 6000 euro: condizioni e risorse

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La legge di bilancio 2021 riconosce a chi assume donne nel biennio 2021-2022 l'esonero contributivo del 100% fino a 6000 euro. Nella determinazione delle contribuzioni che possono essere esonerate, è necessario fare riferimento a quella effettivamente esonerabile. Per questo la circolare fornisce un elenco delle contribuzioni per le quali non è previsto l'esonero.

Il riconoscimento di tale esonero è però subordinato al rispetto di determinate condizioni.

Prima di tutto le assunzioni devono produrre "un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati, rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti." In caso di assunzioni a tempo parziale l'incremento viene valutato di conseguenza. Il calcolo dell'incremento viene considerato "al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate (…) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto." Requisito a cui la circolare dedica l'intero paragrafo 6.

L'esonero contributivo inoltre può essere concesso nei limiti e alle condizioni della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020 e l'efficacia dei commi 16 e 17 è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

La copertura di tale esonero è coperto con le risorse del Programma Next Generation EU che per il 2021 sono pari a 37,5 milioni di euro che salgono a 88,5 milioni di euro per l'anno 2022.

Datori che possono accedere all'esonero contributivo

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Possono beneficiare dell'esonero contributivo i datori di lavoro privati, compresi quelli che operano nel settore agricolo e i seguenti:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici;
  • gli enti trasformati in società di capitali, benché a capitale interamente pubblico;
  • le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

Sono invece escluse le pubbliche amministrazioni elencate dall'art. 1, comma 2, del dlgs n. 165/2001.

Lavoratrici per le quali si ha diritto all'esonero contributivo

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L'esonero contributivo viene riconosciuto a chi assume lavoratrici svantaggiate, ossia:

  • donne con almeno cinquant'anni e disoccupate da più di un anno;
  • donne di qualsiasi età, che risiedono in regioni ammesse ai finanziamenti con i fondi strutturali dell'UE e senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di ogni età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici
  • che si caratterizzano per un'elevata disparità di genere e senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Rapporti di lavoro che beneficiano dell'incentivo

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L'esonero contributivo viene riconosciuto in relazione alle seguenti assunzioni:

  • a tempo determinato;
  • a tempo indeterminato;
  • che derivano dalle trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;
  • part-time;
  • rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro legge n. 142/2001;
  • rapporti di lavoro a scopo di somministrazione a tempo determinato e indeterminato.

Il rapporto di lavoro condiziona la durata dell'incentivo:

  • in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi;
  • in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per 18 mesi;
  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.
  • L'incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto fino al limite complessivo di 12 mesi.

Il periodo in cui si può beneficiare dell'incentivo può essere sospeso solo nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità. In questo caso il periodo di godimento viene differito di conseguenza.

Condizioni dell'esonero contributivo

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La circolare precisa che l'esonero contributivo per chi assume donne svantaggiate è subordinato al rispetto di determinate condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, documentato dal DURC;
  • non aver violato le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e aver rispettato gli altri obblighi di legge;
  • aver rispettato gli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali di datori e lavoratori più rappresentative a livello nazionale;
  • aver applicato i principi generali in materia d'incentivi all'occupazione dlgs n. 150/2015.

A questi si aggiungono i presupposti previsti nello specifico dalla legge di bilancio 2021.

Cumulo dell'esonero con altri incentivi

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L'esonero contributivo è compatibile con altri esoneri o riduzioni, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, a condizione che la normativa che li disciplina non ne vieti espressamente il cumulo.

Nei casi in cui l'esonero per le lavoratrici svantaggiate risulta cumulabile con un'altra agevolazione, per l'applicazione della seconda misura agevolata deve farsi riferimento contribuzione residua "dovuta", alla luce del primo esonero applicato.

La cumulabilità degli esoneri, quando consentita "deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l'ultimo esonero introdotto nell'ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua "dovuta". Pertanto, laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti le medesime lavoratrici, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo."

Scarica pdf Circolare numero 32 del 22-02-2021

Foto: 123rf.com
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