La digital tax service è una tassa che si applica ai soggetti che prestano i servizi digitali. Vediamo in cosa consiste e chi riguarda

Equa imposizione: una necessità

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Ormai da molto tempo si sente parlare di equità fiscale fra tutte le imprese che operano in un mercato globalizzato e in particolar modo in questo periodo pandemico dove il nostro modo di vivere ha dovuto subire - suo malgrado - dei cambiamenti forzati dalla pandemia da Covid 19, che hanno caratterizzato le abitudini di tutti noi, definendo i confini dell'epoca del New Normal e fornendo importanti indicazioni sulle modalità del consumo durante il nuovo periodo di isolamento.

Questo periodo di lockdown ha, inoltre, definito la forma del consumatore del futuro. La crisi sanitaria e le relative restrizioni governative infatti, hanno catalizzato l'adozione di strumenti online anche per aspetti più delicati, come le operazioni bancarie o la gestione delle cure sanitarie, creando in questo modo nuove tendenze che si sono affermate ad una velocità esponenziale.

Sono subentrati anche i Primi Day e Black Friday dal web che hanno soffiato gli acquisti di Natale alle altre forme distributive così creando un ulteriore colpo ai negozi di vicinato che stanno vivendo una forte incertezza economica aggravata dai continui lockdown.

L'aumento delle vendite on line, seppur formalmente lecito, sta alterando tutti gli equilibri economici. Le piattaforme che operano in e-commerce godono notoriamente di condizioni agevolate soprattutto per quanto riguarda la tassazione; infatti così facendo riescono a drenare importanti risorse e ricchezza alla nostra economia.

Questa è una lotta impari che il nostro Paese riuscirà difficilmente a sostenere.

Nel panorama globalizzato dell'economie mondiali le politiche fiscali si sono trovate ad affrontare fenomeni di alta mobilità dei contribuenti e del capitale, di alto numero di transazioni transfrontaliere e di internalizzazione delle strutture finanziarie.

Per questo motivo, ormai da tempo, si sente parlare della necessità, per fini di equità fiscale, che le imprese multinazionali digitali come Google, Facebook o Amazon che operano in vari paesi senza avere una reale presenza fisica, siano tassate al pari delle altre imprese.

L'imposta sui servizi digitali

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A livello internazionale, la sfida di garantire che il reddito di tutti gli attori dell'economia digitale sia soggetto a un'equa imposizione era già stata identificata nell'ambito della relazione sull'azione 1 del progetto BEPS dell'OCSE/G20 e nella relazione intermedia dell'OCSE sulla tassazione dell'economia digitale che è stata presentata ai ministri delle Finanze del G20 nel marzo 2018.

Nel frattempo, alcuni Stati Membri dell'Unione Europea, tra i quali l'Italia, hanno già proceduto autonomamente all'introduzione di un'imposta sui servizi digitali che si applica ai soggetti che prestano tali servizi e che hanno un ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano per prestazione di servizi digitali.

L'imposta si applica con un'aliquota del 3 per cento sui ricavi e viene versata entro il mese successivo a ciascun trimestre.

Questa imposta che avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019 è stata modificata dalla legge di bilancio del 2020, modificandone la disciplina sui servizi digitali, con lo scopo di chiarire le modalità applicative dell'imposta con riferimento ai corrispettivi colpiti, alle dichiarazioni, alla periodicità del prelievo, ma soprattutto per svincolare l'applicazione dell'imposta dall'emanazione di provvedimenti attuativi.

Da ultimo, l'articolo 2 del decreto legge n. 3 del 2021 ha prorogato il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio 2021 al l6 marzo 2021 e il termine di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021. Dalla web tax italiana si attende un gettito di circa 708 milioni di euro all'anno. Una stima, quella della relazione tecnica alla legge di Bilancio 2020, che naturalmente non poteva prevedere l'effetto Covid-19 sui bilanci delle aziende attive nell'economia digitale.

Le critiche alla tassa digitale italiana

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La nuova tassa digitale italiana ha sollevato diversi dubbi e critiche, la maggior parte dei quali provengono in particolare dagli Stati Uniti, tant'è che il rappresentante per il commercio statunitense nei primi giorni del mese di gennaio 2021 ha presentato un rapporto sulla nuova tassazione dei servizi digitali da parte dell'Italia. In particolare nello stesso rapporto l'imposta viene giudicata "irragionevole" e "discriminatoria" nei confronti delle aziende americane. Secondo l'analisi condotta dal governo Usa, l'imposta si applicherebbe a 43 imprese, di cui 27 statunitensi e solo 3 italiane (e rimanenti 13 di altri Paesi). A questa critica si aggiunge il fatto che la tassazione si applica ai ricavi e non ai profitti o alle vendite.
Gli intrecci geopolitici sui temi della tassa digitale si sono ulteriormente infittiti al World Economic Forum di Davos, dove è stata affrontata la questione del multilateralismo tra Unione europea, Cina e Usa, nel quale sia la cancelliera Angela Merkel, sia la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno sottolineano l'importanza della sfida digitale e il bisogno di intensificare la discussione con l'Ocse su una tassa sul digitale che risponda alla necessità di "contenere l'immenso potere delle Big Tech".

Servizi digitali a cui si applica la digital tax service

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La normativa sulla digital tax trova riferimento nel co. 35, all'art. 1 della legge n. 145/2018, dove si individua, fra i soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali, i soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso dell'anno solare realizzano congiuntamente un ricavo complessivo non inferiore a 750.000.000 nel corso di un anno solare; un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37 dello stesso precetto, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000.

L'imposta si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

  • veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
  • messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
  • trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.
Ai sensi dell'art. 2359 c.c. non sono tassabili i ricavi derivanti dai servizi resi a soggetti che, ai sensi dello stesso articolo, si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante. I ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette. Il periodo d'imposta, che coincide con l'anno solare, considera tassabile ove l'utente del servizio è localizzato nel territorio dello Stato in detto periodo.
La localizzazione avviene con riferimento principalmente all'indirizzo di protocollo internet (lP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali.

Soggetti non residenti

Per quanto riguarda i soggetti non residenti e privi di una stabile organizzazione del territorio dello Stato, che realizzano i presupposti di cui al co. 36 dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, devono fare richiesta all'Agenzia delle entrate di un numero identificativo ai fini dell'imposta sui servizi digitali.

Aliquota e oneri per le imprese

L'imposta ha un'aliquota del 3% e si applica sui ricavi tassabili realizzati dall'impresa in ciascun trimestre.

Tale imposta deve essere versata entro il mese successivo a ciascun trimestre e le imprese digitali sono altresì tenute alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili prestati entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d'imposta.

L'art. 44-bis del medesimo art 1 della L. 145/2018, introdotto dall'art. 1 co. 678 lett. i) della legge di bilancio 2020, ha stabilito che i soggetti d'imposta devono tenere un'apposita contabilità mensile dove rilevare sia le informazioni sui ricavi derivanti dai servizi imponibili, sia le informazioni sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare, a seconda della tipologia dei servizi, le proporzioni da cui discendono i calcoli della c.d. "percentuale rappresentativa" di cui al precedente co. 40-ter.

Servizi esclusi dalla digital service tax

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Sono esclusi è dal novero dei ricavi su cui si applica la "digital service tax":

  • la fornitura diretta di beni e servizi nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;
  • la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
  • la messa a disposizione di un'interfaccia digitale da parte dello stesso fornitore il cui scopo è quello della funzione dell'interfaccia medesima;
  • la messa a disposizione dell'interfaccia digitale per gestire i sistemi dei regolamenti interbancari di cui al D.lgs. 385/93 o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;
  • lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti;
  • la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa;
  • i servizi infragruppo, ai sensi del nuovo art. 1 co. 37-bis della Legge n. 145/2018.

Avv. Maurizio Auteri
Studio.tributario.meloni.auteri@gmail.com


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