L'Inps informa che il mancato versamento di due rate, anche non consecutive, fa decadere la rateazione e l'applicazione degli interessi legali sull'importo residuo

Le rateizzazioni e le modifiche successive

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Il mancato versamento di due rate, anche se non consecutive, comporterà la decadenza dalla rateazione e l'applicazione degli interessi legali sull'importo residuo. Così chiarisce l'Inps nel messaggio n. 102 del 13 gennaio 2020 (in allegato) in cui detta le istruzioni per il versamento dei contributi sospesi per Covid, per la quota parte destinata al rimborso rateale.

Con il messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020 sono state illustrate le modalita? con cui e? possibile effettuare i versamenti sospesi dalle norme emergenziali. E? stato previsto che il versamento potesse avvenire in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione in quattro rate mensili a partire dal 16 settembre 2020.

L'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha introdotto un'ulteriore modalita? di rateizzazione dei versamenti sospesi, prevedendo la possibilita? per i contribuenti di effettuare i versamenti beneficiando di una diversa modulazione dell'adempimento rateale; il 50 per cento delle somme oggetto di sospensione poteva essere versato in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili entro il 31 dicembre 2020, mentre per il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute e? stata prevista una rateizzazione fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili con prima rata da versare entro il 16 gennaio 2021. Resta ferma la possibilita? per il contribuente di effettuare il pagamento in unica soluzione anche della restante parte delle somme dovute.

Cosa succede in caso di mancato versamento

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Ancora, con i messaggi n. 3274 del 9 settembre 2020 e n. 3882 del 23 ottobre 2020 sono state illustrate le modalita? di versamento dell'importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Adesso vengono chiarite le informazioni operative per il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo. Considerato il perdurare della situazione di emergenza, il versamento della prima rata del restante 50 per cento, se non eseguito entro il 16 gennaio 2021, sara? considerato validamente intervenuto anche se effettuato entro il 31 gennaio 2021.

Si ricorda che, per ciascuna Gestione previdenziale, l'importo minimo di ognuna delle ventiquattro rate non puo? essere inferiore a € 50,00. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dalla rateizzazione di cui all'articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020 e sull'importo residuo saranno dovuti, con decorrenza 16 settembre 2020, gli interessi legali

. In assenza di regolarizzazione di tale debito residuo, anche attraverso la rateazione si procederà al trasferimento del credito all'Agente della Riscossione, con la formazione dell'Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.

Contributi, le istruzioni operative

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Ai fini del pagamento delle rate, l'Inps spiega che, per ciascuna gestione, l'importo minimo di ognuna delle 24 rate non può essere inferiore a 50,00 euro. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dalla rateizzazione e sul residuo sono dovuti, a decorrere dal 16 settembre 2020, gli interessi legali. I versamenti vanno fatti con F24 e, chi fruisce di più sospensioni, deve compilare più righe del modello, una per ogni periodo/periodi oggetto di sospensione.

Nel caso di aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica al momento della restituzione dei contributi sospesi dovrà essere compilato l'elemento indicando nell'elemento quello della denuncia in cui l'elemento è dichiarato, in quello il Codice 33 - Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi e in quello il valore della singola rata relativo alla restituzione del 50 per cento dell'importo totale sospeso, avendo inoltre cura di valorizzare il con D - Dichiarazione e il con il Codice 002 - Emergenza Covid Circolare 37/2020. Il pagamento dovrà essere effettuato con il modello "F24", avendo cura di indicare sullo stesso il mese in cui viene effettuata la denuncia; la causale da utilizzare sarà P X 33, laddove la X deve assumere il valore corrispondente alla Gestione di riferimento.

Scarica pdf messaggio Inps n. 102/2021

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