Il Cnf conferma la sanzione disciplinare della sospensione per tre mesi dall'attività per l'avvocato che rivolge alla collega frasi volgari e ingiuriose

Esposto nei confronti del collega offensivo

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Il CNF con la sentenza n. 71/2020 (sotto allegata) conferma la sanzione della sospensione di tre mesi irrogata dall'organo di disciplina a un avvocato, accusato da una collega di averle rivolto frasi e parole decisamente poco consone ed educate. Vediamo cosa è successo nel dettaglio.

Un'avvocata espone che il 22 settembre 2010, davanti alla stanza di un giudice, un collega le ha rivolto frasi ingiuriose e offensive, tanto che la stessa presentava un esposto al Consiglio di appartenenza, allegando la denuncia querela presentata per gli stessi fatti alla Procura della Repubblica.

L'avvocato accusato dei suddetti comportamenti presenta le sue osservazioni, esponendo, a giustificazione del proprio comportamento, le cagionevoli condizioni di salute che lo stesso presentava al momento dei fatti e la condotta scorretta della collega. La denunciante in seguito ritira la querela.

Nel frattempo, in sede disciplinare viene avviata l'istruttoria nei confronti dell'avvocato accusato, che eccepisce l'intervenuta prescrizione del procedimento avviato contro di lui, senza negare i fatti per i quali la collega ha presentato l'esposto, richiamando nuovamente a sua discolpa le sue condizioni di salute e la condotta della collega e producendo la sentenza del G.d.p che, preso atto della remissione della querela, dichiara di non doversi procedere nei suoi riguardi.

Viola le norme di disciplina l'avvocato che offende la collega

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Il procedimento disciplinare viene avviato nei confronti dell'avvocato perché, come esposto dalla collega, poco prima di un'udienza, di fronte ad altri colleghi e operatori giudiziari, la apostrofava con epiteti ingiuriosi, offensivi e volgari, dandole della miserabile, cafona e deficiente e definendo la sua cartella porta documenti come la "peggio delle sporte della Standa."

Conclusa l'istruttoria viene rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'avvocato in quanto, secondo la SU n. 2223/2010, in pendenza del procedimento penale, nel procedimento disciplinare avviato per gli stessi fatti, il termine non decorre. Provata infine la responsabilità disciplinare dell'avvocato poiché i fatti sono stati confermati dallo stesso incolpato e dati testimoni escussi.

Ragioni per le quali viene applicata la sanzione disciplinare della sospensione per 3 mesi dallo svolgimento dell'attività professionale, per la violazione:

  • dei doveri di dignità, probità, decoro e lealtà contemplati dall'art. 9 del CDF;
  • dell'obbligo di tenere un comportamento corretto e leale con i colleghi come previsto dall'art. 19 CDF;
  • del divieto di utilizzare espressioni sconvenienti e offensive nei confronti dei colleghi come richiesto dall'art. 52 del CDF.

Errato non considerare le condizioni di salute del responsabile

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L'avvocato, appresa la notizia della sua sospensione, ricorre al CNF eccependo:

  • l'erroneità della decisione assunta in merito all'eccezione di prescrizione, in quanto l'orientamento assunto a base della decisione è applicabile solo se il procedimento disciplinare viene avviato per impulso dell'autorità penale;
  • la violazione del suo diritto di difesa, visto che non è stato dato rilievo alla sua condizione di salute e che non sono stati ascoltati i testi e i capitoli di prova da lui richiesti.

Sospeso per tre mesi l'avvocato che rivolge alla collega frasi turpi e volgari

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Il CNF con la sentenza n. 74/2020 rigetta il ricorso dell'avvocato, confermando la correttezza del principio applicato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina e respingendo quindi nuovamente l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.

Sul motivo relativo alla mancata ammissione delle prove testimoniali presentate il CNF precisa che "il COA (CDD) ha il potere di valutare la convenienza a procedere all'esame di tutti o di parte dei testi ammessi e, quindi, di revocare l'ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare conformemente al principio de libero convincimento che si applica anche al giudizio disciplinare."

Per quanto riguarda la violazione accertata il CNF precisa che la stessa riguarda in particolare il divieto di usare con i colleghi frasi sconvenienti e offensive. Ovvio che l'avvocato, nell'esercizio della sua attività di difesa, deve usare toni accesi e fermi, questa libertà però non può sfociare nella violazione di altri doveri come quelli che impongono all'avvocato di tenere una condotta informata alla probità e al decoro.

Nel caso di specie, osserva il CNF, il contesto era palesemente diverso e assai più grave, perché l'avvocato ha utilizzato frasi turpi e volgari in modo reiterato, che risultano lesive non solo delle regole deontologiche, ma anche dei precetti penali e di quelli che regolano la civile convivenza.

Il CDD nell'applicare quindi la pena della sospensione di tre mesi dall'esercizio dell'attività professionale, non ha affatto esagerato, stante "l'assoluta gravità delle espressioni usate, addirittura in luogo pubblico ed alla presenza di terzi."

L'art. 21 comma 3 del nuovo codice disciplinare del resto richiede che la sanzione debba essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza di dolo, alla sua intensità e ai comportamenti dell'incolpato precedenti e successivi. Il tutto tenendo anche conto del pregiudizio subito dalla parte assistita e dal cliente, da quanto è stata compromessa l'immagine della professione forense, senza trascurare la vita professionale e i precedenti disciplinari.

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Scarica pdf sentenza del CNF n. 74/2020

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