Avv. Cristina Matricardi |

Giudice di Pace: 'velomatic'? Rileva solo la velocità e non è idoneo a rilevare il passaggio con il rosso

Il Giudice di Pace di Lecce, nella recentissima Sentenza del 9 gennaio 2007, in tema di violazioni al Codice della Strada, ha avuto modo di precisare alcune regole che debbono essere rispettate per poter ritenere ammissibile la contestazione non immediata dell'infrazione in assenza dell'organo di polizia. In particolare il Giudice di Pace, in tema di violazioni al Codice della Strada per attraversamento di incrocio con il semaforo rosso, ha stabilito che "la contestazione non immediata dell'infrazione è ammissibile, in assenza dell'organo di polizia, solo se il rilevamento avvenga a mezzo di utilizzo di apparecchiature debitamente omologate e previa l'applicazione ed osservanza delle prescrizione imposte come ad es. che l'apparecchiatura sia installata in posizione protetta e non manomettibile, la foto deve riprodurre la panoramica dell'incrocio con il semaforo o l'altra lanterna dopo l'incrocio, devono essere scattate almeno due fotografie, una dopo il superamento della linea di arresto, che deve essere visibile e l'altra quando il mezzo è al centro dell'incrocio; inoltre, proprio perché l'omologazione prevede un lasso di tempo tra il primo ed il secondo scatto, sembra scontato che sulle foto debbano essere indicati anche i secondi". Il Giudice di Pace ha inolte evidenziato che è onere della PA fornire la prova circa la perfetta funzionalità e omologazione dell'apparecchiatura elettronica utilizzata. Nel caso di specie il Giuduce di Pace ha annullato la sanzione a un cittadino giacché l'apparecchio utilizzato per la rilevazione dell'infrazione (velomatic) rileva solo la velocità e non è idoneo a rilevare il passaggio dei mezzi con il semaforo rosso.

Leggi la motivazione della sentenza

Giudice di Pace di Lecce, Sentenza 9.01.2007

Motivi della decisione

Il ricorso proposto da ……… avverso il verbale PH n° 466/06, elevato dalla Polizia Municipale di Surbo, è fondato e va, pertanto, accolto.

Il verbale oggetto del presente ricorso e l’accertamento che esso presuppone si fondano esclusivamente sulle risultanze dell’apparecchiatura elettronica F.T.R. e pertanto, non vi è prova certa sulla responsabilità dell’opponente atteso che al momento del rilevamento dell’infrazione non vi era in (loco alcun vigile preposto al controllo e lo strumento elettronico utilizzato era ancora omologato ai sensi del precedente decreto del 27 gennaio 2000 - Prot. 430 del Ministero dei Lavori Pubblici, per i! quale era richiesta necessariamente la presenza dell’operatore di Polizia Municipale ed erano omologati solo come “ausilio a vigile in servizio” per la lettura e la trascrizione manuale delle targhe dei veicoli in infrazione e che fosse in funzione, oltre l‘incrocio, altra lanterna semaforica di ripetizione del segnale, in posizione tale da poter essere inquadrata nel campo di visuale dell’apparecchio fotografico.

In merito, pertanto, si precisa che, in deroga al principio generale della contestazione immediata (che è la regola generale che può essere derogata solo in presenza di determinate condizioni), potrebbe essere ammissibile la contestazione non immediata dell’infrazione, in assenza dell’organo di polizia, solo se il rilevamento avvenga a mezzo di utilizzo di apparecchiature debitamente omologate e previa l’applicazione ed osservanza delle prescrizione imposte come ad es. che l’apparecchiatura sia installata in posizione protetta e non manomettibile, la foto deve riprodurre la panoramica dell’incrocio con il semaforo o l’altra lanterna dopo l’incrocio, devono essere scattate almeno due fotografie, una dopo il superamento della linea di arresto,’ che deve essere visibile e l’altra quando il mezzo è al centro dell’incrocio; inoltre, proprio perché l’omologazione prevede un lasso di tempo tra il primo ed il secondo scatto, sembra scontato che sulle foto debbano essere indicati anche i secondi.

Ebbene, in merito a tanto, nulla la P. A. ha provato in ordine alla perfetta funzionalità ed omologazione dell’apparecchiatura elettronica utilizzata che, peraltro, per quel che risulta dalla fotografie in atti, è un “velomatic”, idoneo a rilevare la velocità e non il passaggio con la luce rossa.

Per le considerazioni innanzi esposte è evidente l’insufficienza della sola documentazione fotografica a costituire piena prova dell’avvenuta violazione dell’art. 146 comma 3 del C.d.S., con conseguente applicazione dell’art. 23, penultimo comma della L. 689/81, che impone l’accoglimento dell’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’ opponente.

Ed invero, l’esame dei verbale di accertamento e contestazione inviato al ricorrente per mezzo posta, prestampato, privo di sottoscrizione e, pertanto, predeterminato nella sua motivazione, non può ritenersi rispettoso delle norme del C.d.S., le quali, nelle ipotesi di mancata contestazione immediata, impongono una serie di attività per nulla dimostrate nel corso del procedimento.

Il verbale de quo è stato, pertanto, illegittimamente emesso e conseguentemente il ricorso è fondato e deve essere accolto.

In ragione della materia trattata, ritiene il Giudicante che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Lecce:

- accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il verbale n° PH 466/06 della Polizia Municipale di Surbo con ogni conseguenza di legge.

Spese compensate.


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