L'Agenzia delle entrate, con risposta del 17/12/2020, conferma che il trasporto funebre non è esente da bollo neanche in caso di legge regionale di deroga

Imposta di bollo sui documenti

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Con risposta n. 603 del 17 dicembre 2020 (qui sotto allegata), a riscontro dell'interpello di un Comune della Liguria, l'amministrazione finanziaria ha ribadito che anche gli atti necessari per procedere al trasporto della salma scontano l'imposta di bollo.

Si precisa che ci si riferisce al tributo minore che segue alla formazione scritta di determinati atti e viene assolto con applicazione della marca sullo stesso documento (per i documenti informatici e per gli atti trasmessi telematicamente da notai e pubblici ufficiali l'assolvimento è virtuale).

La questione del trasporto funebre

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Nel caso di specie, l'ente locale riteneva che l'imposta di bollo - pari ad euro 16,00 su ogni foglio - andasse applicata anche sulle istanze e sulle autorizzazioni al trasporto funebre, sebbene la legge regionale della Liguria n. 15 del 10 luglio 2020, all'art.19, comma 13, preveda che il trasporto funebre non possa essere gravato da alcun diritto fisso e che le relative domande ed autorizzazioni siano esenti dall'imposta di bollo.

Secondo l'interpellante, la normativa nazionale sull'imposta di bollo, in specie costituita dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972, non potrebbe essere derogata da una legge regionale, in ragione della riserva costituzionale a favore dello Stato di cui all'art.117, lett. e), Cost. In tal senso, invoca anche la risoluzione n. 75/E del 3 giugno 2005, secondo la quale, ai sensi degli articoli 3 e 4 della Tariffa allegata al Dpr n. 642/1972, sulle istanze ed autorizzazioni al trasporto funebre è dovuta l'imposta di bollo.

Trasporto funebre: il bollo va pagato

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Con la risposta in commento, l'Agenzia ha aderito alla posizione dell'ente locale, ponendo a fondamento della sua posizione le previsioni normative di cui alla Carta Costituzionale, al D.p.r. n. 285 del 10.9.1990 sulla polizia mortuaria e al T.U. sull'imposta di bollo.

Infatti:

  • l'art.117, lett. e), Cost. attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di tributi e di contabilità, per cui (ndr) le relative leggi regionali non possono contenere norme in contrasto con la legge statale, la quale prevale secondo il fondamentale criterio di sovraordinazione nella gerarchia delle fonti normative;
  • il regolamento sulla polizia mortuaria, di cui al D.p.r. n. 285/1990, all'articolo 23, richiede che l'incaricato del trasporto di un cadavere sia munito di apposita autorizzazione del Sindaco, da consegnare al custode del cimitero, per cui a monte occorre presentare l'istanza di rilascio;
  • il T.U. sull'imposta di bollo, all'articolo 1, assoggetta ad imposta gli atti, documenti e registri indicati nella Tariffa allegata e l'art.3 della Tariffa assoggetta ad imposta fin dall'origine le istanze, petizioni, (..) dirette a uffici e organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni (..) per ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo (..); l'art.4 della Tariffa assoggetta ad imposta fin dall'origine gli atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (..) rilasciati (..) a coloro che ne abbiano fatto richiesta.

Dato che l'istanza di autorizzazione al trasporto funebre dev'essere presentata al Comune ed è tesa ad ottenere il provvedimento autorizzativo, va da sé che sia l'istanza, sia il provvedimento rientrino nella disciplina dei predetti articoli del T.U. sull'imposta di bollo, il quale, per dettato costituzionale, prevale sulla legge regionale di deroga.

Criticità interpretative

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Non si comprende quale sia la 'locuzione utilizzata' nell'art.19 della legge regionale, che, a parere dell'ufficio, confermerebbe la soluzione interpretativa. Infatti: il citato art.19 si limita a prevedere, per un verso, che il trasporto è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso; per altro verso, che il trasporto funebre è esente da diritti fissi e che le domande e le autorizzazioni al medesimo sono esenti da bolli.

Né può attribuirsi significato all'inciso 'autorizzazione rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso'; essendo ovvio che se la salma sia trasportata per la sepoltura in un comune ligure da una diversa regione di decesso, l'autorizzazione dovrà essere rilasciata da quest'ultima regione e, dunque, istanza e provvedimento saranno tassati.

E nelle Regioni a Statuto speciale?

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L'Agenzia delle Entrate non affronta, nemmeno con qualche cenno, il profilo (probabilmente ritenuto estraneo alla questione) dell'eventuale esenzione dall'imposta di bollo sul trasporto funebre nelle Regioni a Statuto speciale, di cui all'art.116 della Costituzione.

Il cit. art.116 riconosce, infatti, al Friuli Venezia Giulia, alla Sardegna, alla Sicilia, al Trentino-Alto Adige/Südtirol e alla Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale, tra le quali l'autonomia impositiva. Per l'effetto, stando ai principi ricavabili dalla Carta Costituzionale, queste regioni possono determinare i tributi per i corregionali e, persino, incidere sui tributi erariali pure maggiori (Irpef e Iva) con leggi regionali di esenzione e/o di parziale abbattimento. Ciò, perché lo statuto speciale è norma costituzionale e prevale, nella gerarchia delle fonti, sulla legge dello Stato. Non a caso, la Regione a statuto speciale è stata definita anche Regione-Stato.

Quale sia la concreta estensione del principio di autonomia impositiva nelle rispettive Regioni è, però, questione molto articolata e complessa (il cui esame non può che essere meditato in altra sede).

avv. Francesca Cosentino

Foro di Catania- francesca.cosentino02@gmail.com



Scarica pdf risposta Ag. Entrate n. 603/2020

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