Cos'è un'OPA (Offerta pubblica di acquisto)
Avv. Valeria Zeppilli |

Cos'è un'OPA (Offerta pubblica di acquisto)

L'Offerta Pubblica di Acquisto è un'offerta, un invito a offrire o un messaggio promozionale relativo all'acquisto di prodotti finanziari

Cos'è l'OPA

L'OPA è un'offerta con la quale un soggetto dichiara formalmente agli azionisti di una società quotata la propria disponibilità ad acquistare i titoli della società medesima a un prezzo superiore a quello di borsa, con il fine di acquisire o rafforzare il proprio controllo.

L'offerente può essere sia una persona fisica che una persona giuridica, mentre i destinatari sono tutti coloro che posseggono gli strumenti finanziari oggetto dell'OPA stessa, senza alcuna differenziazione.

Obbligo di comunicazione alla Consob

Chi intende lanciare un'OPA è obbligato a darne preventiva comunicazione alla Consob.

A tale comunicazione va allegato un documento nel quale sono riportate le informazioni necessarie per maturare un giudizio consapevole sull'offerta e che, in quanto tale, è destinato alla futura pubblicazione.

OPA, OPS e OPAS

L'OPA va tenuta distinta da due figure simili: l'OPS – Offerta Pubblica di Scambio e l'OPAS – Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio.

Infatti, l'offerta fatta tramite OPA è in denaro contante, mentre con l'OPS sono offerti titoli azionari e con l'OPAS il corrispettivo è costituito sia da titoli che da denaro.

Irrevocabilità dell'OPA

L'OPA è irrevocabile. Ciò, tuttavia, non vuol dire che essa non possa essere assoggettata ad alcune condizioni (come, ad esempio, il raggiungimento di un certo numero di titoli): queste sono possibili, ma vanno specificate nel documento di offerta.

Tuttavia, l'OPA non può mai essere sottoposta a condizioni meramente potestative, ovverosia che si verificano solo sulla base di una scelta discrezionale dell'offerente.

Obblighi della società oggetto di OPA

La società oggetto dell'Offerta Pubblica d'Acquisto deve comunicare al pubblico tutti i dati necessari per la valutazione dell'offerta, con un documento nel quale vanno indicati anche il proprio giudizio circa l'operazione e gli eventuali fatti di rilievo non riportati nell'ultimo bilancio o nell'ultima situazione infrannuale pubblicata.

OPA obbligatoria e facoltativa

L'OPA può essere obbligatoria o facoltativa.

L'OPA obbligatoria si ha quando si verificano determinate condizioni che costringono l'offerente a presentarla. Essa può avere a oggetto solo azioni ordinarie di società italiane e che sono quotate in mercati regolamentati italiani. L'OPA obbligatoria può essere totalitaria, di consolidamento o residuale.

L'OPA facoltativa o volontaria, invece, si ha quando l'offerente decide spontaneamente di presentarla. Questa seconda tipologia non conosce limiti per quanto riguarda gli strumenti finanziari che ne costituiscono l'oggetto.

OPA amichevole od ostile

Un'altra rilevante distinzione è quella tra OPA amichevole e OPA ostile.

Nella prima, il consiglio di amministrazione della società oggetto dell'offerta è favorevole alla stessa, nella seconda, invece, il c.d.a. si è pronunciato contrario.

Leggi anche:

- OPA: il caso Hitachi - Ansaldo

- Diritto società: strumenti a difesa delle scalate ostili


Avv. Valeria Zeppilli

Avv. Valeria Zeppilli

Avvocato e dottore di ricerca in Scienze giuridiche, dal 2015 fa parte della redazione di Studio Cataldi – Il diritto quotidiano. Collabora con la cattedra di diritto del lavoro, diritto sindacale e diritto delle relazioni industriali dell'Università “G. D'Annunzio” di Chieti – Pescara.


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