Parametri ex art. 3 della legge 549/95, accertamento sulla base dei parametri presuntivi di ricavi e compensi

Accertamento sulla base dei parametri presuntivi di ricavi e compensi

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All'art. 3 co. 181 - 189 della legge 549/95 e approvati con il DPCM 29.1.96 ed in seguito modificato dal DPCM del 97, i parametri presuntivi di ricavi e compensi possono essere impiegati per l'accertamento analitico - induttivo dei ricavi e dei compensi ai sensi dell'art. 39 co. 1 lett. d) del DPR 600/73.

I parametri presuntivi vengono applicati nei confronti dei contribuenti per i quali non sono stati approvati gli studi di settore o qualora siano strati approvati ricorrano una o più cause di esclusione.

L'elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull'attività svolta è contenuta nel DPCM 29.1.96. I parametri sono applicati in relazione all'attività prevalente svolta dal contribuente individuata in relazione al relativo codice di attività. In caso di esercizio di più attività d'impresa o di più attività artistiche o professionali, per le quali non è stata tenuta la contabilità separata, per attività prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entità dei ricavi o compensi.

Soggetti interessati dai parametri

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In base alle disposizioni contenute nell'articolo 3 della L. 549/1995, i parametri interessano le attività di impresa o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati di ammontare non superiore ad euro 5.164.568,99, in regime sia di contabilità semplificata oppure ordinaria.

Il limite posto deve essere determinato ai ricavi riferibili all'ordinaria attività svolta dal contribuente di cui all'art. 85 del TUIR, Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli previsti dalle lettere

c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle società o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell'articolo 44;

d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44 emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; e dei compensi riferibili all'ordinaria attività svolta dal contribuente di cui all'art. 54 co. 1 del TUIR.

Esercizi con più attività

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Secondo l'art. 1 co. 2 del DPCM del 29.1.96 in caso di esercizio di più attività d'impresa o di più attività artistiche o professionali, per le quali non è stata tenuta la contabilità separata, per attività prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entità dei ricavi o compensi. Per le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e per le società semplici costituite tra persone fisiche che conseguono redditi di lavoro autonomo, nel cui ambito operano associati o soci esercenti attività contraddistinte da codici diversi, si considera attività prevalente quella svolta dagli associati o dai soci ai quali è imputata la maggior entità del reddito; in caso di partecipazioni paritetiche si considera prevalente l'attività per la quale, in base ai parametri, è determinato un minor ammontare di compensi.

Per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni che hanno intrapreso iniziative produttive da meno di cinque periodi d'imposta sono previsti gli adeguamenti che non si applicano in caso di esercizio di attività produttive già esistenti o di subentro nelle stesse. I parametri si applicano per gli accertamenti relativi al periodo d'imposta 1995 ovvero, per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per gli accertamenti relativi al primo periodo d'imposta di durata pari a 12 mesi chiuso successivamente al 30 giugno 1995.

Soggetti esclusi dall'accertamento induttivo

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L'accertamento induttivo non trova applicazione nei confronti di alcuni soggetti, non si applica pertanto:

- agli enti non commerciali, residenti o non residenti, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi dichiarati e dal regime di contabilità;

- alle imprese in liquidazione;

- ai soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari;

- ai soggetti che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta;

I parametri non trovano applicazione nei confronti dei soggetti per i quali opera una delle cause di esclusione dell'accertamento sulla base degli studi di settore. Sotto il profilo oggettivo, il comma 182 dell'articolo 3 esclude dall'applicazione dell'accertamento in base ai parametri i contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a dieci miliardi di lire (ovvero euro 5.164.568,99).


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