La circolare del 7 dicembre 2020 del capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno chiarisce quali sono le sanzioni per chi viola i divieti di spostamento

Sanzioni per chi viola il dpcm 3 dicembre

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Il sito del Ministero dell'Interno informa che "Alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 previste dall'ultimo dpcm dello scorso 3 dicembre si applicano le sanzioni previste dall'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020."

A precisarlo è la circolare n. 15350/117/2/1 (sotto allegata) del 7 dicembre 2020 del capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno Bruno Frattas, in riferimento ai divieti di spostamento previsti per periodo che va dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e alle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021.

La circolare, indirizzata ai Prefetti, ai Governatori per le Province e al Presidente della Giunta per la Valle d'Aosta colma una lacuna segnalata da alcuni organi dell'informazione, che hanno segnalato la mancanza di disposizioni contenenti le sanzioni previste in caso d'inosservanza dei divieti di spostamento introdotti dall'art. 1, comma 4, del Dpcm del 3 dicembre.

Multa dai 400 ai 1.000 euro

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Leggendo l'art. 4 del Decreto legge n. 19/2020, coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35, a cui rimanda la circolare del 7 dicembre, a meno che il fatto non costituisca reato, chi viola le misure di contenimento individuate anche dal presidente del Consiglio dei Ministri con i suoi Dpcm è punito con la sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma che va dai 400 ai 1000 euro. Importi che vengono ridotti del 30% se si provvede al pagamento nel termine di 5 giorni (da 280 euro - 666,68 euro).

Qualora le predette violazioni vengano commesse con l'utilizzo di un veicolo la misura della suddetta sanzione è aumentata fino a un terzo.

Autocertificazione non veritiera: carcere fino a 6 anni

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Infine, nei casi in cui si rende necessario giustificare lo spostamento con la produzione di un'autocertificazione, se questa non risulta veritiera, è prevista la pena della reclusione da 1 a 6 anni per il reato di cui all'art 495 c.p. che punisce il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale.

Con il DL Natale corretto l'errore sulle sanzioni 

Si segnala che dopo il Dpcm del 3 dicembre è stato emanato il decreto legge

n. 172/2020, che ha stabilito i nuovi "colori" delle Regioni durante il periodo delle festività Natalizie e i conseguenti divieti di spostamento. Questa volta si è scelto quindi di ricorrere a un atto avente forza di legge. In questo modo è stato corretto l'errore che si era creato per colpa del Dl n. 158/2020, che aveva previsto i divieti di spostamento tra Comuni e Regioni senza però prevedere la cornice sanzionatoria che l'art. 1 della legge n. 689/1981 richiede sia stabilita con legge. 

Il Dl n. 172/2020 infatti, al comma 3 dell'art. 1 prevede che: "La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158,  e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35."

Chi trasgredisce quindi i nuovi divieti di spostamento previsti per le festività, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 400 ai 1000 euro, che sono aumentate fino a un terzo se la trasgressione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo. Come prevede però il richiamato art. 4 del Dl n. 19/2020 "non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650  del  codice  penale  o  da  ogni  altra  disposizione  di  legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo  3, comma 3. "

Leggi anche:

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- Dpcm Natale: il testo

Scarica pdf Circolare 7.12.2020 sanzioni dpcm 3.12.2020

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