Il tribunale di Benevento ammette il debitore alla procedura di liquidazione anche in presenza di atti contestati dai creditori

Legge Salva suicidi

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Dal Tribunale di Benevento, con la firma del Giudice Monteleone, arriva un decreto che offre molti spunti per uno studio preciso e puntuale sulle cause ostative all'accesso della legge salva suicidi (legge 3/2012), in particolare in presenza di atti contestati dai creditori, ovvero in presenza di atti in frode ai creditori.

La vicenda

Un noto professionista della provincia di Benevento, un neurochirurgo molto affermato, accedeva alla procedura di liquidazione del patrimonio, legge 3/2012, nota a tutti come legge salva suicidi, con continuità lavorativa, mettendo a disposizione tuttavia solo i suoi crediti futuri derivanti dall'attività lavorativa.

I suoi beni immobili erano stati conferiti, anni prima, in un trust autodichiarato.

Tuttavia i creditori dell'istante si opponevano all'accesso del debitore alla procedura di sovraindebitamento, per la presenza di atti in frode ai creditori.

L'istante infatti, prima di acceder alla procedura, aveva ceduto le quote societarie, ed aveva istituito un trust, autodichiarato, ove egli era lo stesso trustee, ed in detto trust aveva conferito i suoi beni immobili.

L'Agenzia Entrate e Riscossione gli aveva contestato il reato di "sottrazione fraudolenta del pagamento di imposte" ex art. 11, d.lgs. 74/2000", in quanto il trust aveva di fatto reso inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Era stato così disposto dal G.I.P. del Tribunale di Benevento il sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., sulla contestazione dell'AER.

Il principio della migliore soddisfazione dei creditori

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Il Giudice Monteleone, del tribunale di Benevento, in merito alle contestazioni fatte dai creditori, osserva quanto segue.

In merito alla cessione delle queste societarie, afferma che il valore delle stesse era esiguo e non incideva affatto nella procedura.

Con riferimento al trust autodichiarato del debitore, osserva invece questo segue.

"Nell'ottica dei creditori concorrenti a nulla rileva che vi siano stati atti che hanno diminuito la garanzia patrimoniale del debitore, se la procedura stessa consente, in ogni caso, un adeguato soddisfacimento delle proprie pretese; al contrario, un interpretazione dell'atto in frode quale atto meramente pregiudizievole finirebbe per svilire la stessa ratio sottesa agli istituti in esame, in quanto qualsiasi atto dispositivo compiuto dal debitore negli ultimi 5 anni sarebbe, in astratto, ostativo allo sviluppo della procedura, anche laddove essa si basi su un serio e adeguato piano di ristoro dei creditori.

Tali considerazioni trovano conferma della direzione cui è improntata l'attuale evoluzione dell'Istituto del sovraindebitamento: legislatore delegato e infatti riscritto la relativa disciplina all'interno del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza i cui articoli 268-269-270 condizionano l'apertura della procedura (ora "liquidazione controllata") all'attestazione dell'OCC sulla completezza e attendibilità della documentazione sulle cause del sovraindebitamento e sulla fattibilità della procedura, omettendo l'ulteriore indagine sugli atti in frode compiuti, a conferma della non rilevanza degli stessi per i creditori, a fronte di un piano autonomamente idoneo a soddisfarli in linea di principio generale (che permea di sé tutta la procedura) del "miglior soddisfacimento dei creditori".

Liquidazione del patrimonio

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Il Giudice evidenzia infine nel suo decreto, con riferimento alla contestazione dell'Agenzia Entrate e Riscossione, che il debitore aveva messo a disposizione tutti i suoi beni nella procedura, e che comunque all'AER, nella procedura aperta, veniva garantito, e pagato immediatamente, il 10% del debito totale.

"Evidente risulta, a fronte di questa drastica riduzione, il vantaggio per l'intero ceto creditorio: in primis per il creditore principale (l'amministrazione finanziaria), che a seguito della tempestiva apertura della procedura, otterrà il pagamento immediato del debito In conformità ai principi informatori della nuova legge finanziaria (con possibili effetti riverberanti in relazione al provvedimento cautelare reale disposto dal gip del Tribunale di Benevento ai sensi dell'art. 321, c.p.p. 2°comma) e, in secondo luogo per i creditori residuali, i quali verranno notevolmente aumentata la propria percentuale di soddisfacimento sul ricavato della liquidazione."

Il Giudice Monteleone si sofferma inoltre, con meticolosa precisione, sul sequestro preventivo disposto sui beni facenti parte del Trust, ed a tal proposito rileva che: "Giova così incidentalmente soffermarsi sulla sorte di tali beni nell'eventualità in cui gli stessi ritornino nella piena disponibilità del ... a seguito del venir meno della misura cautelare reale, in quanto la possibilità di includere gli stessi nella procedura di liquidazione sarebbe di notevole vantaggio per tutti creditori, anche in termini di abbreviazione dei tempi di durata dalla relativa liquidazione. La circostanza per cui i beni sono stati inseriti in un Trust autodichiarato determina, infatti, la possibilità che il soggetto istante, nella qualità di trustee, possa disporre degli stessi nella presente procedura, anche unitamente agli altri beni - in questo caso redditi - di cui egli invece dispone personalmente."

Il Giudice quindi apriva la procedura di liquidazione del patrimonio con continuità lavorativa, pur in presenta di contestazione da parte dei creditori, per la presenza di atti in frode agli stessi.

Importante evidenziare inoltre che il giudice Monteleone, con riferimento alla assoluta irrilevanza della diminuzione della garanzia patrimoniale dei creditori, purchè ci sia un adeguato soddisfacimento delle pretese dei creditori, osserva che: "Tale considerazione trovano conferma della direzione della tua l'evoluzione dell'Istituto del sovraindebitamento: il legislatore delegato ha infatti riscritto la relativa disciplina all'interno del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza i cui articoli 268-269-270 condizionano l'apertura della procedura (ora liquidazione controllata) all'attestazione dell'OCC sulla completezza e attendibilità della documentazione sulle cause del sovraindebitamento e sulla fattibilità della procedura, omettendo un ulteriore indagine sugli atti in frode compiuti, a conferma della non rilevanza degli stessi per i creditori, a fronte di un piano autonomamente idoneo a soddisfarli in linea di principio generale (che permea di sé tutta la procedura) del "miglior soddisfacimento dei creditori".

Scarica pdf decreto Trib. Benevento
Floriana Baldino Avv. Floriana Baldino
Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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