La fauna selvatica, disciplinata dalla legge n. 157/1992, in caso di danni a terzi vede come legittimata passiva della richiesta risarcitoria la Regione. La norma applicabile è l'art. 2052 c.c. come ribadito dalla Cassazione

Fauna selvatica: la normativa

[Torna su]

Gli animali selvatici sono oggetto di diversi provvedimenti normativi. La prima legge di riferimento è la n. 157/1992 che contiene le "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio."

All'art. 1 si precisa che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e che compiti particolari, in relazione a diverse specie di animali, sono affidate alle Regioni e alle Province. Per l'argomento però che qui interessa trattare la norma di riferimento più importante è senza dubbio l'articolo 2052 del codice civile il quale così dispone: "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo hai in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito."

La conferma di quanto detto proviene dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che con una recente ordinanza ha riepilogato i principi giuridici guida da seguire nelle cause risarcitorie intraprese per danni causati da animali selvatici. Vediamo di cosa si tratta.

Danni provocati da animali selvatici: art. 2052 c.c.

[Torna su]

Un uomo conviene in giudizio la Regione Molise e la Provincia di Isernia per ottenere il risarcimento dei danni portati dal suo veicolo dopo l'impatto con un grosso cinghiale. Sia la Regione che la Provincia però eccepiscono la propria legittimazione passiva nel giudizio ai sensi degli articoli 2043 e 2052 c.c. La Cassazione nell'ordinanza n. 18454/2022 dichiara che per risolvere il caso di specie deve darsi seguito all'indirizzo di legittimita? con cui questa Sezione della Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:

  • Applicabilità dell'art. 2052 cc.

"I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c. c., giacche?, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilita? previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprieta? o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.

  • Legittimata passiva è la Regione
Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonche? delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attivita? di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti; la Regione puo? rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.

  • Al danneggiato l'onere del nesso tra evento e condotta dell'animale

In materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si e? posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle piu? adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.

  • Invocabile l'art. 2052 c.c.

Con detto indirizzo giurisprudenziale che oramai puo? considerarsi consolidato - Cass. 05/11/2021, n. 32018; Cass. 9/02/2021, n. 3023; Cass. 20/04/2020, n. 7969; Cass. 29/04/2020, nn. 8384 e 8385; Cass. 6/07/2020, n. 13848; Cass. 2/10/2020, n. 20997; Cass. 31/08/2020, n. 18085; Cass. 31/08/2020, n. 18087; Cass. 15/09/2020, n. 19101; Cass. 1.2/11/2020, n. 25466 - e? stato superato il precedente quadro interpretativo che riteneva impossibile invocare per la fauna selvatica il regime previsto dall'art. 2052 c.c., attesa l'inestensibilita? del dovere di custodia ivi previsto agli animali selvatici che vivono in liberta?.

Questa Corte, invece, oggi ritiene che la proprieta? pubblica delle specie protette disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonche? di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, determina una situazione equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione", al fine di trarne una utilita? collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario.

Di conseguenza, e? la Regione a dover essere considerata, ex art. 2052 cod.civ., l'esclusiva responsabile dei danni causati dagli animali - perche? se ne serve nel senso dianzi precisato - salvo che provi il caso fortuito. Cio? comporta, evidentemente, che sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, gravera? l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonche? il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.

  • Al conducente dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno

Ove si controverta di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici non basta - ai fini dell'applicabilita? del criterio di imputazione della responsabilita? di cui all'art. 2052 c.c. - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiche? al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e poiche?, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali, il conducente del veicolo e? comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo - per ottenere l'integrale risarcimento del danno che afferma di aver subito - dovra? anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro , dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici, e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilita? ed irrazionalita? per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno."

Il precedente sulla responsabilità della Regione

[Torna su]

L'appena citato mutamento giurisprudenziale sulla responsabilità della Regione in materia di danni cagionati dalla fauna selvatica, come ricorda la Cassazione n. 22271/2021 è la Cassazione n. 7969/2020 "che ha espressamente riconosciuto la legittimazione passiva in via esclusiva alla regione in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonche? delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti" (nei cui confronti, peraltro, la regione puo? rivalersi, anche chiamandoli in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) -, sulla cui scorta si sono espresse, tra le pronunce massimate, Cass. sez. 3, 22 giugno 2020 n. 12113 e Cass. sez. 3, ord. 6 luglio 2020 n. 13848; l'orientamento e? stato ribadito da tutti i successivi arresti non massimati (Cass. sez. 6-3,ord. 31 agosto 2020 nn. 18085 e 18087; Cass. sez. 6-3, ord. 15 settembre 2020 n. 19101; Cass. sez. 6-3,ord. 2 ottobre 2020 n. 20997; Cass. sez. 3, ord.11 novembre 2020 n. 25280; Cass. sez. 6-3, ord. 9 febbraio 2021 n. 3023)."

Leggi anche Danni causati da animali selvatici: la Cassazione inverte la rotta


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: