Tra la personalizzazione del danno alla salute e i pregiudizi morali non aventi fondamento medico-legale. La Suprema Corte torna sul danno morale "mettendo in dubbio" le tabelle milanesi

Risarcimento del danno morale

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La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 25164 del 2020, depositata dalla III Sezione Civile il 10 novembre 2020 (sotto allegata), è tornata ad affrontare il delicato e sempre attuale tema del risarcimento del danno morale, quale pregiudizio non patrimoniale non avente fondamento medico legale, perciò distinto dal danno alla salute e dal relativo sistema di personalizzazione.

La vicenda

La pronuncia decide su una domanda di risarcimento del danno, subito da un uomo che veniva investito da un autoveicolo poi risultato rubato ed il cui conducente non poté essere identificato, nei confronti di una compagnia assicurativa quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.

In primo grado, l'attore vedeva rigettata la propria richiesta risarcitoria sulla scorta della mancata allegazione della prova vertente sulla invocata ipotesi di cui all'art. 283, co. 1, lett. d) del Codice delle Assicurazioni, ossia sul fatto che il veicolo veniva posto in circolazione contro la volontà del proprietario.

Al contrario, ritenendo provata la circostanza di cui all'articolo citato, la Corte d'Appello territorialmente competente addiveniva a pronunciare la condanna della compagnia a risarcire il danno.

In particolare, i Giudici di secondo grado liquidavano il danno facendo applicazione delle Tabelle di Milano, riconoscendone la personalizzazione in ragione della indiscussa impossibilità per l'attore di cimentarsi in attività fisiche, nonché un ulteriore somma a titolo di risarcimento delle sofferenze patite di natura interiore e non relazionale.

La sentenza d'appello viene impugnata per cassazione dalla compagnia assicurativa e la controversia discussa in udienza pubblica avendo i giudici di legittimità ritenuto che i motivi di ricorso ponessero delicate questioni di diritto, di rilievo nomofilattico.

I presupposti per la personalizzazione del danno alla salute

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La ricorrente lamenta che i giudici di secondo grado non abbiano adeguatamente valutato le circostanze caratterizzanti il fatto in esame ritenendole sufficienti a fondare il diritto alla personalizzazione del risarcimento del danno, così contravvenendo ai principi affermati, in materia, dalla giurisprudenza di legittimità.

Il motivo di ricorso è ritenuto fondato dai Giudici di legittimità i quali colgono l'occasione per intervenire nuovamente sul tema descrivendo i limiti di operatività della personalizzazione del danno quale particolare strumento di definizione del quantum debeatur.

La trattazione della Corte prende le mosse dalla definizione del raggio di applicazione dello strumento della personalizzazione del danno, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni private, nonché dalla più recente giurisprudenza.

Ed invero, gli Ermellini rammentano che la "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento o, almeno astrattamente, in diminuzione del "valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto", ossia dell'"incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali" afferenti alla persona del danneggiato.

In altre parole, la personalizzazione del danno deve mettere in evidenza le circostanze eccezionali e specifiche che caratterizzano il caso concreto, così che la valutazione dello stesso tenga conto non solo del danno che astrattamente ci si attende quale conseguenza di un dato evento lesivo, bensì anche del particolare nocumento che la persona del danneggiato concretamente può soffrire.

Va da sé che, per la Corte, non può essere accordata alcuna personalizzazione del danno con conseguente aumento (o diminuzione) del valore tabellare di ristoro se non ove questa guardi esclusivamente alle specificità del caso concreto.

Invero, i pregiudizi individuabili, secondo l'id quod plerumque accidit, in capo alle vittime del medesimo evento lesivo si devono ritenere risarciti all'interno della collocazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019).

Alla stregua di quanto preliminarmente esposto, gli Ermellini tacciano come erronea in punto di diritto la sentenza impugnata ove ha fondato la personalizzazione su circostanze fattuali del tutto assimilabili alle conseguenze normali e più comuni derivanti dall'evento lesivo. E così, l'impossibilità di compiere determinati atti fisici a causa dell'invalidità derivante dal sinistro - in quanto esso stesso elemento costituente il danno biologico - non giustifica il riconoscimento della personalizzazione.

La Corte di Cassazione rileva, dunque, l'avvenuta duplicazione della liquidazione del medesimo pregiudizio alla capacità lavorativa, prima nella sua natura generica e, poi, in quella specifica, pur senza l'indicazione di circostanze eccezionali e specifiche.

Confine tra personalizzazione del danno alla salute e liquidazione pregiudizi morali

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Il ricorrente lamenta l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello nell'aver liquidato il danno morale seppur non ne ricorressero i presupposti individuati dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità. Invero, sostiene la difesa ricorrente che le Tabelle di Milano utilizzate dal giudice di merito per la liquidazione del danno, incorporando nel valore monetario del singolo punto di invalidità anche il pregiudizio morale, escludono che quest'ultimo possa essere ritenuto una voce autonoma, salvo incorrere in una sua duplicazione in termini risarcitori.

La Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sulla delicata tematica sollevata nei motivi di ricorso procede col collocarla all'interno dei confini per essa disegnati nei suoi precedenti pronunciamenti. Ed invero, gli Ermellini nel ritenere solo parzialmente fondata la censura proposta affermano che la voce di danno morale è autonoma e non assimilabile al danno biologico, in quanto sofferenza interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo rispetto a quello tabellare, al di là anche della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (cfr. Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019).

I giudici di legittimità descrivono inoltre il corretto iter che i giudici devono seguire nel riconoscere e liquidare il danno morale, ossia subordinandolo alla previa liquidazione del danno biologico eventualmente personalizzato, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati.

In altre parole, deve farsi rientrare nel danno biologico la lesione temporanea o permanente all'integrità psico -fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica anche un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità fisica (art. 138 Codice Assicurazioni private, punto 2, lett. a) ed e). Così componendo il punto percentuale riferito alle tabelle nazionali con il danno alla salute, personalizzato a seconda dell'impatto di questo sulla psiche del danneggiato.

Voce estranea a siffatto schema è quella del danno morale il quale non è suscettibile di valutazione medico legale e non attiene all'ambito della capacità dinamico relazionale dell'individuo.

Ciò stante, la Corte prosegue sintetizzando i possibili esiti che la valutazione della casistica, come quella in esame, può produrre.

In primo luogo, ove ricorrano sia il danno dinamico - relazionale che il danno morale, nelle accezioni sopra individuate, il giudice di merito deve procedere applicando le Tabelle di Milano, le quali comprendono entrambe le voci di danno ed effettuano la somma algebrica dei rispettivi valori monetari.

Al contrario, nel caso in cui manchi la prova della sofferenza del danno morale, da valutarsi sempre in concreto, il quantum risarcitorio deve essere ridotto della relativa voce, ossia limitato al valore del solo danno biologico e ove provato a quello, in quest'ultimo ricompreso, del dinamico - relazionale. Al ricorrere di tale ultima ipotesi, il valore del danno biologico deve essere aumentato per la personalizzazione del danno fino al 30%.

Risarcimento pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale

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Quanto al tema della prova del danno alla persona, ossia del danno non patrimoniale, occorre in primo luogo evidenziare che la stessa si articola ed assume caratteristiche differenti a seconda della voce di danno valutata. Tanto è sfaccettato il danno alla persona, tenuto conto dei molteplici diritti di cui questa è titolare, quanto è articolato l'onere di allegazione dei fatti che ne sono espressione.

In merito alla prova del danno morale, la Corte di Cassazione ribadisce che la stessa può essere fornita anche solo attraverso presunzioni, quale unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato allegare "tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)".

Ma più che ai fatti notori, nel prevedere che il giudizio possa fondarsi su presunzioni, occorre far riferimento alle massime di esperienza. Ed infatti, i fatti notori sono di per sé incontrovertibili in quanto circostanze storiche e, pertanto, non soggette a prova ed allegazione e quindi alla valutazione del giudice.

Diversamente, invece, le massime di esperienza sono una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico-ambientale, e può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante nella valutazione dei fatti.

Più in generale, però, i fatti allegati devono essere primari, ossia costitutivi del diritto al risarcimento del danno, nonché afferenti al pregiudizio lamentato causalmente riconducibile alla condotta, oltre ad essere descrittivi di tutte le sofferenze patite.

In ogni caso, la Corte di Cassazione sottolinea come nell'ambito della prova del danno morale sia particolarmente appropriato ammettere la prova per presunzioni fondata sulle massime di esperienza per rendere meno gravoso l'onere di prova in capo al danneggiato che al contrario comporterebbe estenuanti allegazioni di capitoli di prova, peraltro, su fatti difficilmente esternabili quali sono gli stati d'animo provati.

Tanto più è grave il danno alla salute, tanto più sarà possibile presumere l'esistenza di un danno morale, morfologicamente diverso da quello dinamico - relazionale.

D'altro canto, anche il danno standard c.d. tabellato si fa derivare da un sistema presuntivo fondato su massime di esperienza ove ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali, per così dire, ordinarie.

È evidente che il regime di allegazione dei fatti di cui si sostanzia la prova è informato alla necessità di garantire il diritto di difesa della controparte, tanto più ove si tratti di fatti per loro natura contestabili mediante allegazione contraria e per i quali vale, dunque, un onere probatorio più gravoso; al contrario, ove si tratti di danno morale che, attenendo alla sfera più intima del danneggiato, rende non solo più complesso fornirne la prova, ma sfugge anche alla percezione della controparte e quindi alla relativa contestazione.

Concludono, dunque, gli Ermellini cassando la sentenza impugnata per la parte in cui ha liquidato il danno morale con un importo ulteriore rispetto a quello tabellare, nonostante sia in questo ricompreso, così duplicando i relativi importi.


Avv. Silvia Cermaria

Studio Legale Cermaria

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