Per la Cassazione è del tutto inutile ricorrere al giudice tutelare per opporsi al divieto di accesso imposto dal supermercato a chi non indossa la mascherina

Ricorso al giudice tutelare per contestare l'obbligo della mascherina

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Fa acqua da tutte le parti il ricorso del cittadino che si rivolge al Giudice Tutelare per opporsi al divieto di accesso imposto da un supermercato perché non indossava la mascherina. Per la Cassazione, che si pronuncia con ordinanza n. 23843/2020 (sotto allegata), non regge la tesi del ricorrente che considera il Presidente del Consiglio un curatore, che con i suoi provvedimenti, ha sottoposto i cittadini a una "curatele governativa permanente." Ora però vediamo come è iniziata questa strana vicenda processuale.

Un soggetto ricorre al Giudice tutelare per manifestare il proprio dissenso nei confronti di un supermercato in cui si era recato per fare la spesa perché precludeva l'accesso a chi non indossava la mascherina. La decisione di ricorrere al Giudice tutelare era motivata dal fatto che il Giudice tutelare si occupa di persone totalmente e parzialmente incapaci, di curatele e di tutele, pertanto era nel potere di questo giudicante in particolare "emettere provvedimenti inibitori verso le attività materiali di illecita limitazione della libertà fondata su ragioni di salute." Per il ricorrente i decreti emanati nel corso del 2020, dopo aver deliberato lo stato di emergenza in data 31 gennaio 2020, hanno creato nei cittadini uno stato di soggezione assimilabile a quello dei soggetti sottoposti a tutela o curatela, in quanto l'obbligo di portare la mascherina deve considerarsi una "curatela governativa permanente". Il Giudice adito però dichiara addirittura il non luogo a provvedere e sanziona il ricorrente.

Il Presidente del Consiglio ha leso i diritti soggettivi degli italiani

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Insoddisfatto della decisione del giudice tutelare il soggetto decideva di rivolgersi alle Su della Cassazione, ma la questione veniva rimessa alla Sezione Sesta della Cassazione perché non era presente materiale che poteva essere devoluto alle Sezioni Unite U. Nel rivolgersi alla Corte Suprema di legittimità il ricorrente chiede che questo organo giudicante definisca il giudizio nella veste di "Giudice tutelare" e convochi il curatore, ossia il Presidente del Consiglio dei Ministri, autore dei suddetti decreti, per condannarlo a "eliminare il pregiudizio recato da condotte della PA, lesive dei diritti soggettivi."

Inammissibile il ricorso anche perché non è stato notificato alle controparti

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La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, nell'ordinanza n. 23843/2020 spiega prima di tutto le ragioni per le quali non sussistono gli estremi per sottoporre la questione alle Su della Cassazione.

Il ricorso, depositato per impugnare il provvedimento del Giudice tutelare è improcedibile perché il ricorrente non ha depositato tempestivamente la copia autentica del provvedimento oggetto di ricorso in Cassazione.

La Corte sottolinea inoltre come il ricorso deve considerarsi inammissibile, non solo perché è firmato dalla parte personalmente, che non risulta essere un avvocato, ma anche perché il ricorrente si è rivolto alla Cassazione per farle emettere direttamente provvedimenti in grado di inibire alla PA di adottare provvedimenti assunti con un Dpcm e di condannare quest'ultima addirittura a un facere, senza preoccuparsi di produrre la notifica del ricorso alle controparti parti: Giudice Tutelare e Presidente del Consiglio dei Ministri.

Scarica pdf Cassazione n. 23843/2020

Foto: 123rf.com
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