Alla stregua dei principi contenuti nell'art. 37, 1. co. della Costituzione, nell'art. 15 L. n. 300/70, nella L. n. 903/77 e nella L. n. 125/91, il datore di lavoro ha il dovere di astenersi dal discriminare i lavoratori (o aspiranti tali) per ragioni di sesso, sia nella fase di formazione e conclusione dei contratti di lavoro, sia dopo l'assunzione.
Lo ha affermato la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (sent. n. 13942/02), precisando che tale dovere “ha natura di obbligazione in senso tecnico, di fonte esclusivamente legale nel caso in cui riguardi la fase di formazione del contratto, di fonte contrattuale dopo l'assunzione”. Ne consegue che, in virtù del principio del concorso tra responsabilità extracontrattuale e responsabilità contrattuale, il lavoratore discriminato può scegliere di azionare l'una o l'altra forma di responsabilità. Nel primo caso farà valere il diritto alla riparazione del pregiudizio arrecatogli dall'illecito, assumendo l'onere di fornire la prova della colpa o del dolo dell'autore della condotta lesiva; nel secondo caso, farà valere la violazione del diritto (fondato sulla presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 cod. civ.), a non essere discriminato e la conseguente responsabilità per danni, limitatamente a quelli prevedibili al momento della nascita dell'obbligazione.
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