La grave situazione di emergenza sanitaria a causa del Covid-19 deve mitigare il giudizio circa gli inadempimenti dei conduttori nelle locazioni commerciali

Locazioni commerciali e normativa emergenziale

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Lo shock economico senza precedenti generatosi a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, che ha di fatto impedito a una molteplicità indefinita di commercianti di liberarsi dalle obbligazioni contrattuali strumentali alla loro attività (prime fra tutte l'affitto), ha trovato una mitigazione nella normativa emergenziale ispirata, per quanto possibile, al difficile riequilibrio di posizioni opposte.

Ad esempio, il Tribunale di Palermo, richiesto di pronunciare la risoluzione contrattuale per morosità in relazione a un esercizio commerciale (bar ristorante), con ordinanza del 5 settembre 2020 ha negato la convalida, rigettando l'istanza proposta dal locatore che aveva dedotto inadempimenti sorti durante il periodo di chiusura forzata.

Rispetto delle misure di contenimento ed esclusione di responsabilità

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Il conduttore, resistendo alle opposte pretese, ha invocato l'applicazione del Decreto Cura Italia (art. 3 comma 6 bis) nella parte in cui ha previsto che "il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti".

La norma sembra infatti imporre al giudice, che abbia accertato il rispetto a cura del debitore delle misure di contenimento imposte dalla normativa di emergenza, una valutazione atta all'esclusione della responsabilità nell'adempimento delle obbligazioni a suo carico.

Negata la risoluzione del contratto

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Per il commerciante, siffatta valutazione deve portare a escludere, in punto di diritto, sia il presupposto sia la condizione dell'azione di risoluzione contrattuale, tali essendo l'imputabilità e la non scarsa importanza dell'inadempimento, secondo quanto disposto dagli articoli 1218 e 1455 Codice civile.

In accoglimento di tali tesi difensive il Tribunale, rilevando la sussistenza dei gravi motivi in contrario, ha quindi rigettato la richiesta di emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile commerciale disponendo il mutamento di rito.


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Foto: 123rf.com
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