Per il Giudice di Pace di Frosinone manca la fede privilegiata con riguardo ai giudizi valutativi che esprime il Pubblico Ufficiale e in presenza di fatti accaduti con modalità repentine

Sorpasso non consentito

[Torna su]

Addio alla sanzione per sorpasso non consentito qualora l'ordinanza del Prefetto, di fronte a prove tali da mettere in dubbio l'avvenuta violazione delle norme del Codice della Strada, non motivi adeguatamente in ordine all'effettiva commissione dell'infrazione contestata.


Nonostante il verbale di di accertamento dell'infrazione faccia piena prova fino a querela di falso di quanto con esso attestato, la fede privilegiata non si ritiene sussistere né con riguardo ai giudizi valutativi che esprime il Pubblico Ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti che, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo e dunque abbiano potuto dare luogo a una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento.


Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Frosinone nella sentenza n. 645/2020 (qui sotto allegata) pronunciandosi su un'opposizione a sanzione amministrativa, avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto.


Ad adire il magistrato onorario è un conducente, vittoriosamente assistito dall'Avv. Roberto Iacovacci, nei confronti del quale era stato elevato dalla Polizia Stradale verbale di contestazione per violazione dell'art. 148, comma 15, del Codice della Strada. Nel dettaglio, l'uomo era stato sanzionato per aver effettuato manovra di sorpasso di altro veicolo nonostante vi fosse "segnaletica di cantiere in atto con restringimento della carreggiata e corsie canalizzate".

Difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione

[Torna su]

Il Giudice di Pace conferma il difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, come dedotto dal ricorrente. A norma dell'art. 3 della Legge n. 15/2005, rammenta il magistrato, "ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato".


La motivazione "deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell 'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria". Fanno eccezione, ovvero non richiedono motivazione, gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.


La funzione della motivazione, si legge in sentenza, è duplice: da una parte porre l'interessato in condizione di esercitare le proprie difese, ripercorrendo l'iter logico e giuridico che ha condotto l'autorità amministrativa a ritenere fondato l'accertamento e ad applicare la sanzione; dall'altro, consentire al giudice di eseguire un controllo sulla validità formale e sostanziale dell'ingiunzione stessa.


Considerazioni confortate dall'unanime giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sent. 519/2005) secondo cui, "ove l'interessato si sia avvalso della facoltà di proporre il ricorso al Prefetto ex articoli 203 e 204 del Cds, l'ordinanza ingiunzione, implicandone il rigetto, deve essere a pena di illegittimità motivata, sia pure succintamente, sia in relazione alla sussistenza della violazione, sia in relazione alla infondatezza dei motivi allegati con il ricorso".


La ratio di tale normativa, secondo la richiamata sentenza è "quella di risolvere, per quanto possibile, dette controversie in sede amministrativa, deflazionando l'accesso alla giurisdizione, scopo che resterebbe frustrato ove si negasse ogni rilievo alla mancata motivazione sulle doglianze fatte valere in tale sede, in difformità dall'esplicito dettato normativo e, comunque, dal principio generale secondo il quale la violazione delle norme procedimentali attinenti alla formazione degli atti amministrativi ne determina la illegittimità".

Verbale di accertamento: quando non sussiste la fede privilegiata

[Torna su]

Nel caso di specie, non è emersa prova dell'effettiva confutazione, da parte della Prefettura, dei motivi di ricorso allegati dall'opponente in sede amministrativa. Dalle prove prodotte, tra cui fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi e testimonianze acquisite, era emerso che la vettura non aveva effettuato manovra di sorpasso di altro veicolo. Tuttavia, l'Amministrazione opposta non ha fornito alcuna prova contraria a fronte di tali considerazioni.


Il giudice onorario rammenta che il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova fino a querela di falso di quanto con esso attestato. Tuttavia, si ritiene che la fede privilegiata non sussista né con riguardo ai giudizi valutativi che esprime il P.U., né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, come nel caso de quo, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento".


Ciò avviene, ad esempio, nell'ipotesi che quanto attestato dal Pubblico Ufficiale concerna non la percezione di una realtà statica (come la descrizione dei luoghi, senza oggetti in movimento), bensì l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante (cfr. Cass; n.3522/99, Cass. S.U. n.12545/92).


Nella fattispecie, sono emersi dall'istruttoria elementi tali da incidere negativamente sull'effettiva commissione della violazione contestata da parte del ricorrente. In virtù del principio giurisprudenziale sopra enunciato, non può escludersi che, nel caso de quo, possa pertanto esservi stato un errore di percezione da parte del verbalizzante, in difetto di prova contraria. E sul punto controverso l'ordinanza ingiunzione difetta di motivazione, da qui l'accoglimento del ricorso.


Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Giudice di Pace di Frosinone, sent. 645/2020

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: