Per la Corte non deve ritenersi incostituzionale la sospensione della prescrizione per i reati commessi prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 18/2020

Prescrizione ferma anche per i "vecchi" reati

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La sospensione della prescrizione durante l'emergenza sanitaria da coronavirus può anche comportare la condanna di un evasore fiscale che ha commesso il reato prima dell'emanazione del decreto legge n. 83/2020, che, se tale sospensione non avesse operato, avrebbe potuto contare proprio sulla prescrizione per "salvarsi": la Corte di cassazione, in proposito, non ha dubbi e, in tal senso, basta leggere la sentenza n. 25433/2020 qui sotto allegata.

Stop alla prescrizione: a prevederlo è l'art. 159 c.p.

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Più precisamente, per i giudici non deve ritenersi fondata la proposta questione di legittimità costituzionale dell'articolo 83 del decreto legge n. 18/2020 e ciò in quanto il meccanismo sospensivo della prescrizione non va individuato in tale norma, quanto, piuttosto, nell'articolo 159 del codice penale, che stabilisce che la prescrizione rimane sospesa ogniqualvolta intervenga una particolare disposizione di legge a imporre la sospensione del procedimento e del processo penale.

L'articolo 159, quindi, rappresenta la regola generale e astratta alla quale di volta in volta singole norme possono dare contenuto attraverso il meccanismo del rinvio mobile.

Come valutare il principio di irretroattività

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Per verificare il rispetto del principio della irretroattività della disposizione favorevole (che era quello messo in ballo dalle parti nel procedimento conclusosi con la sentenza

in commento), occorre quindi prendere come riferimento non la data di entrata in vigore della norma che stabilisce un'ipotesi di sospensione del procedimento o del processo, ma quella dell'entrata in vigore della norma che stabilisce che, a processo sospeso, opera la sospensione della prescrizione. Ovverosia: l'entrata in vigore dell'articolo 159 del codice penale nel testo attualmente vigente.

Coronavirus: la sospensione è del processo

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Nel caso di specie, l'articolo 83 del decreto legge n. 18/2020, per la Corte, nel disporre che tutte le udienze sono rinviate d'ufficio a un periodo successivo a una certa data e che nel frattempo è sospeso il decorso dei termini per compiere un qualsiasi atto dei relativi procedimenti, introduce, di fatto, una sospensione dell'intero procedimento.

Quindi, la sospensione del corso della prescrizione non deriva da una disposizione sostanziale introdotta successivamente alla commissione del reato, ma altro non è che la conseguenza della sospensione del processo derivante dall'entrata in vigore del decreto legge n. 83/2020 e, quindi, l'effetto dell'applicazione ordinaria dell'articolo 159, comma 1, del codice penale.

Scarica pdf sentenza Cassazione n. 25433/2020
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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