La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 10761/2002, ha stabilito che per procedere alla cessione dell'azienda non c'è bisogno del consenso dei lavoratori trasferiti.
Non sono infatti applicabili a tali fattispecie le norme civilistiche in tema di cessione del contratto che richiedono invece il consenso del contraente ceduto.
Nella cessione d'azienda, secondo quanto precisa la Corte, va data priorità, alle esigenze dei processi di ristrutturazione aziendale e di delocalizzazione delle imprese. La funzione socio economica cui deve assolvere il trasferimento d'azienda, spiega la Corte, contrasta con la possibilità di applicare a detto trasferimento la disciplina degli artt. 1406 e ss. c.c., “risultando di palmare evidenza come gli adempienti richiesti da tale disciplina e la necessità del consenso del contraente ceduto concretizzano un complesso di disposizioni che, per la propria articolazione e la propria rigidità, si presentano come poco permeabili alle esigenze dei processi di ristrutturazione aziendale di riconversione industriale e di delocalizzazione delle imprese. Esigenze queste alla cui soddisfazione è funzionalizzata invece la normativa dettata dall'art. 2112 c.c., volta a coniugare le ragioni dell'economia con quelle della tutela del lavoro”.
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