La voltura in ritardo legittima il risarcimento del danno nei confronti dell'utente perché gli è stato impedito di fruire della fornitura del gas

Voltura del contratto di somministrazione del gas e risarcimento del danno

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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17688/2020 (sotto allegata) conferma la decisione dei giudici di merito e rigetta il ricorso della società che ha provveduto tardivamente ad eseguire la voltura del gas. Ma vediamo in che modo gli Ermellini sono giunti a una simile conclusione.

Un soggetto agisce dinnanzi al Giudice di Pace per chiedere la condanna di una S.p.a alla voltura del contratto di somministrazione del gas e al risarcimento del danno. Il Gdp accoglie solo la domanda risarcitoria ai sensi dell'art 2043 c.c. riconoscendo in via equitativa la somma di 3000 euro oltre spese e interessi.

L'appello della società viene respinto in quanto anche l'utente finale è cliente nei confronti del quale la convenuta è tenuta ad adempiere agli obblighi contrattuali di stipula e di attivazione al fine di garantire l'allaccio dell'utenza.

La società che si occupa della distribuzione è tenuta a fare la voltura?

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Ricorre in Cassazione la società succeduta alla precedente S.p.a sollevando quattro motivi di doglianza:

- omesso esame del fatto che la società si occupa solo di distribuzione, ragion per cui la stessa non è gravata da alcun obbligo di effettuare la voltura;
- omesso esame della circostanza secondo la quale la voltura in realtà era già stata eseguita dal venditore in data anteriore alla proposizione della domanda in giudizio;
- violazione delle seguenti disposizioni del dlgs n. 164/2000, noto anche come "Decreto Letta" che ha dato attuazione alla direttiva n. 98/30/CE che contiene le norme comuni per il mercato interno del gas naturale:

  • Art. 2 comma 1: che contiene le definizioni utilizzate nel testo del decreto.
  • Art. 14 comma 1: "L'attività di distribuzione di gas naturale e' attività di servizio pubblico. Il servizio e' affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto
    tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."
  • Art. 17 comma 1: "A decorrere dall'1° gennaio 2012 e' operativo presso il Ministero dello sviluppo economico un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, relativo anche alla vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di carri bombolai, nonché di biogas."
  • Art. 22: che stabilisce gli obblighi relativi al servizio pubblico e alla tutela dei consumatori e fornisce le definizioni di clienti protetti e vulnerabili.

- Violazione dell'art 2043 c.c che disciplina il risarcimento per il fatto illecito altrui.

Confermato il risarcimento per la voltura tardiva del gas

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La Cassazione con l'ordinanza n. 17688/2020 dichiara il ricorso inammissibili per i motivi che si vanno a esporre.

Per quanto riguarda il primo motivo la Corte rileva come lo stesso esorbiti "dal paradigma della norma richiamata" omettendo altresì "una precisa indicazione del contenuto dell'atto di appello in cui il fatto sarebbe stato prospettato come da esaminarsi".

Sul secondo invece rileva come i fatti di cui la ricorrente lamenta l'omesso esame sono in realtà stati presi in considerazione dal giudice dell'Appello, anche se in modo sintetico, rilevando altresì che "comunque i danni da mancata riattivazione sono stati infine riconosciuti, pure a seguito della reiezione del gravame, solo ed appunto fino ad aprile 2012 (e quindi prima della stessa instaurazione della lite)."

In relazione al terzo motivo gli Ermellini evidenziano il mancato disconoscimento dei numerosi contatti intercorsi tra la società e "l'utente" prima che questi instaurasse la lite. Contatti che sono giustificabili dal ruolo diretto assunto e giocato dalla società del tutto liberamente.

Irrilevante infine il quarto motivo perché difetta della doverosa illustrazione di come e perché il risarcimento sia stato riconosciuto a titolo extracontrattuale e "non prospetta il pregiudizio che deriverebbe dal mutamento del titolo rispetto a quello rivendicato come corretto."Il motivo in sostanza mira a contestare qualsiasi addebito di responsabilità, adducendo l'assenza di titolarità passiva dell'obbligazione che prevede l'allaccio e la voltura, per dare la possibilità al consumatore di fruire della fornitura del gas. Doglianza che però non risulta apprezzabile.

Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 17688/2020

Foto: 123rf.com
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