Il Giudice di Pace di Terracina rammenta come, per la notifica ex art. 143 c.p.c., sia necessario dimostrare una ricerca fattiva del domicilio, attività che andrà attestata o documentata

Notifica all'irreperibile: necessaria una ricerca fattiva

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È nulla la notifica della multa ex art. 143 c.p.c. qualora sia mancata una ricerca fattiva del domicilio del destinatario, secondo canoni di normale diligenza e buona fede, e neppure tale attività sia stata attestata o documentata. Ciò impedisce di cristallizzare il verbale in titolo esecutivo. Il notificante, infatti, è tenuto a conformare la propria condotta all'ordinaria diligenza per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando.

Lo ha rammentato il Giudice di Pace di Terracina nella sentenza n. 80/2020 (sotto allegata) pronunciandosi sull'opposizione contro una cartella esattoriale di pagamento. L'opponente, vittoriosamente assistito dall'avv. Roberto Iacovacci, riteneva non si fosse legittimamente cristallizzato in titolo esecutivo il verbale elevato dalla Polizia locale in quanto la notifica ex art. 143 c.p.c. sarebbe stata nulla.

Ricerca del domicilio attestata o documentata

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Una doglianza condivisa dal magistrato onorario il quale precisa che, per notificare un atto ai sensi dell'art. 143 c.p.c. è necessario che sia dimostrata una ricerca fattiva del domicilio e che tale attività di ricerca sia attestata o documentata.

Nel caso di specie, evidenzia il giudice, sarebbe stata sufficiente una semplice e rapida consultazione dei dati dell'ufficio anagrafe del comune di residenza risultante per venire a conoscenza dell'indirizzo di trasferimento dell'opponente.

In pratica, il Comune opposto non ha conformato la propria condotta all'ordinaria diligenza (cfr. Cass. ord. n. 19012/2017) e da ciò consegue un abuso della procedura di notificazione che risulta illegittima e affetta dal vizio della nullità. Questo rappresenta un ostacolo insormontabile al mutamento in titolo esecutivo del verbale oggetto della notifica viziata.

Assenza del destinatario e necessità di ulteriori indagini

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Si tratta di una decisione che si conforma a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in diverse occasioni. Per i giudici del Palazzaccio, in tema di notificazione ex art. 143 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca e indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione (cfr. Cass., ord. n. 9793/2019).

Alla stregua di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto nulla la notificazione ex art. 143 c.p.c. che l'ufficiale giudiziario abbia completato limitandosi al riscontro dell'assenza del destinatario nel luogo risultante dal certificato anagrafico senza fornire indicazione di alcuna ulteriore ricerca svolta (cfr. Cass. n. 8638/2017). Indagini e ricerche che possono sostanziarsi in verifiche presso l'ufficio anagrafe o, addirittura, semplicemente nella raccolta, da parte di altri residenti o vicini di casa di informazioni negative circa la reperibilità in quel luogo del destinatario dell'atto.

Tra l'altro, la Suprema Corte ha chiarito che "la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione".

Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Giudice di Pace Terracina, sentenza n. 80/2020

Foto: 123rf.com
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