La Motorizzazione fornisce chiarimenti su nuove scadenze e proroghe di patenti, fogli rosa e licenze professionali alla luce dell'attuale normativa emergenziale

Patente, foglio rosa e licenza professionale: le nuove scadenze

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Le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio al 30 dicembre 2020 sono prorogata fino al 31 dicembre 2020. Proroga di 7 mesi per le patenti per condurre fuori dai confini nazionali. La proroga investe anche il foglio rosa: quelli già rilasciati e in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020 saranno prorogati fino al 13 gennaio 2021.

Sono alcuni dei chiarimenti forniti dalla Direzione Generale della Motorizzazione nella Circolare prot. n. 22208 del 13/08/2020 (qui sotto allegata) che si occupa della proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 del D.L. 18/2020.


Con una precedente circolare del 12 giugno 2020 erano già stati forniti chiarimenti sulle proroghe di validità delle abilitazioni alla guida. Tuttavia alla luce delle norme sopravvenute, si rende necessario un aggiornamento della stessa che viene integralmente sostituita dal provvedimento in commento.

La Motorizzazione, infatti, ritiene doveroso tener conto dell'emanazione della legge di conversione del D.L. Rilancio, che all'art. 157, comma 7, ha previsto la proroga di validità dei documenti d'identità scaduti dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, nonché della delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020.

Patenti di guida

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Per quanto riguarda le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 30 dicembre 2020, la Motorizzazione precisa che queste saranno prorogate fino al 31 dicembre 2020 sul territorio nazionale (art. 104 del d.l. 18/2020).

Per condurre al di fuori dei confini nazionali, invece, occorrerà tener conto della disposizione di cui all'art. 2 del regolamento UE 2020/698, ai sensi del quale la patenti scadute dal 1° febbraio al 31 agosto 2020 sono prorogate di validità per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza su di esse indicata.

Revisione patenti

Il documento rammenta anche la sospensione (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. 18/2020, in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020) dei termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.

Foglio rosa

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L'art. 122, comma 1, del Codice della Strada si occupa del c.d. "foglio rosa", ovvero l'autorizzazione per esercitarsi alla guida che viene rilasciata a chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli.

L'autorizzazione viene rilasciata, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. La Circolare chiarisce che tale termine, decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida, viene prorogato al 13 gennaio 2021 qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020 (d.d. 268 del 12 agosto 2020).

E per quanto riguarda i "fogli" rosa già rilasciati e in scadenza? Anche le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020 saranno prorogate fino al 13 gennaio 2021.

Inoltre, non si terrà conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020 per quanto riguarda il computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida. Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo, il cui "foglio rosa" è scaduto nel periodo suddetto, avranno 2 mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria a decorrere dal 29 ottobre 2020.

Mezzi pesanti: carta di qualificazione del conducente

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Per quanto riguarda le carte di qualificazioni del conducente (CQC), invece, occorre coordinare due disposizioni vigenti: da un lato, la previsione di cui all'art. 2 del regolamento UE 2020/698 che, per le CQC in scadenza dal 1 febbraio al 31 agosto 2020, proroga la validità per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza su di esse indicata, dall'altra la norma di cui all'art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020 per effetto della quale le CQC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza (al momento, dunque, fino al 29 ottobre 2020).

Alla luce di tali disposizioni, sentito anche il Ministero dell'interno, la Motorizzazione chiarisce che su tutto il territorio dell'UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE con scadenza compresa nel periodo dal 1 febbraio al 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione.


Per quanto riguarda, invece, le CQC rilasciate in Italia è necessario operare una ulteriore distinzione. Quelle con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio al 29 marzo 2020 manterranno la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 ottobre 2020, secondo le disposizioni più favorevoli del decreto legge 18/2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell'UE fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento.

Per quanto riguarda le CQC in scadenza dal 30 marzo 2020 al 31 agosto 2020, invece, la proroga di validità di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione si applica, oltre che a tutti gli altri Stati membri, anche al territorio nazionale in quanto il termine ultimo sarà successivo alla data del 29 ottobre 2020.

Infine, la Circolare precisa che sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.

Certificati di abilitazione professionale e formazione professionale

Anche i certificati di abilitazione professionale e gli attestati dei corsi per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conserveranno la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Attestazioni sanitarie

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Per quanto riguarda gli attestati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, rilasciati ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni per guidare mezzi pesanti (autotreni e autoarticolati con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t), questi conserveranno la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo

anno di età successivamente al 31 gennaio, potranno condurre i suddetti mezzi pesanti senza necessità dell'attestazione della commissione medica locale.

Conserveranno validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza anche gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone e in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020. Fino a tale data i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE potranno condurre i mezzi suddetti senza necessità dell'attestazione della commissione medica locale.

Certificati medici per conseguimento patente

Conservano validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza anche i certificati medici rilasciati dai sanitari per il conseguimento della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale, se emesso da una commissione medica locale) per poter essere allegato ad una istanza di conseguimento della patente di guida, cade tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

Stessa sorte anche per i permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'art. 59 della legge 120/2010 ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.



Scarica pdf Motorizzazione, Circolare prot. 22208/2020

Foto: 123rf.com
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