Avv. Cristina Matricardi |

Cassazione: i figli non vanno a scuola? La colpa non è sempre dei genitori

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 32359/2006) ha stabilito che in presenza di un “rifiuto categorico, cosciente e volontario” dei figli di andare a scuola, la mancata partecipazione alla cd. istruzione obbligatoria non può essere addebitata al genitore. I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che i genitori non sono responsabili solo quando il rifiuto “permanga dopo che i genitori abbiano usato ogni argomento persuasivo ed ogni altro espediente educativo di cui siano capaci secondo il proprio livello socio- economico e culturale ed abbiano fatto ricorso, se le circostanze ambientali lo consentano, agli organi di assistenza sociale”. Con questa decisione la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva condannato due genitori ritenuti colpevoli di aver omesso di fare impartire alla figlia minore l'istruzione della scuola media.

Leggi la motivazione della sentenza

Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, Sentenza n. 32359/2006

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato essendo la sentenza impugnata errata sotto un duplice profilo.

Innanzitutto, infatti, l’art. 8, co. 3, della legge 31 dic. 1962, n.- 1859, dispone che l’alunno che non abbia conseguito il diploma di licenza di scuola media, è comunque prosciolto dall’obbligo scolastico se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di aver osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico.

Nel caso in esame gli imputati sostenevano appunto che la figlia aveva già raggiunto i quindici anni e che aveva già adempiuto all’obbligo scolastico.

Il giudice del merito avrebbe quindi dovuto accertare se davvero la ragazza avesse già compiuto i quindici anni e se gli imputati avessero provato che la figlia aveva osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico.

Sul punto manca invece qualsiasi accertamento e qualsiasi motivazione.

In secondo luogo, il giudice di pace ha errato nel ritenere irrilevanti le giustificazioni addotte dagli imputati ed in particolare l’eventuale rifiuto della ragazza di andare a scuola, osservando che il rifiuto della minore di frequentare la scuola non potrebbe in nessun caso considerarsi giusto motivo di esclusione di responsabilità dei soggetti preposti alla vigilanza sulla stessa.

Con ciò, invero, il giudice di pace ha disatteso la giurisprudenza di questa Corte sul punto, secondo la quale deve invece ammettersi che la volontà del minore, contraria a ricevere l’istruzione obbligatoria, costituisca giusto motivo idoneo ad escludere l’antigiuridicità dell’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 731 cod. pen. ascritta al genitore, sempre che si tratti di rifiuto categorico ed assoluto, cosciente e volontario, dell’obbligo, e che il rifiuto permanga dopo che i genitori abbiano usato ogni argomento persuasivo ed ogni altro espediente educativo di cui siano capaci secondo il proprio livello socio- economico e culturale ed abbiano fatto ricorso, se le circostanze ambientali lo consentano, agli organi di assistenza sociale (cfr. sez. III, 23 nov. 1987, Gentilezza, m. 178.226).

Nel caso di specie gli imputati avevano appunto eccepito l’esistenza di un giusto motivo costituito dal fatto che la figlia, essendo stata respinta diverse volte e frequentando ancora la seconda media all’età di quindici anni, si trovava a disagio e rifiutava categoricamente di entrare a scuola, nonostante che essi facessero il possibile per condurcela, accompagnarla a scuola e tentare di convincerla, anche minacciandola di ricorrere alle maniere forti.

Il giudice di pace avrebbe quindi dovuto accertare se veramente sussisteva un categorico rifiuto della ragazza di frequentare la scuola e se questo rifiuto avesse le caratteristiche delineate dalla giurisprudenza prima ricordata.

La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio al giudice di pace di Reggio Emilia, diverso soggetto giudicante, affinché, uniformandosi ai principi di diritto dianzi indicati, compia gli evidenziati accertamenti di fatto, motivando adeguatamente in proposito.

Il terzo motivo resta di conseguenza assorbito.

Ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen., poiché il ricorso proposto dal R. non si basa su motivi esclusivamente personali, esso giova alla coimputata non ricorrente C.F.

Il giudice del rinvio, pertanto, dovrà estendere a quest’ultima gli effetti di una eventuale pronuncia di proscioglimento o di estinzione del reato.

P.Q.M.

La Corte suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Reggio Emilia.

Roma, 7 giu. 2006.

Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2006.



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