Avv. Cristina Matricardi |

Cassazione: figli non vanno a scuola? Multa ai genitori

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 37400/2007) ha stabilito che i genitori hanno il dovere di assicurarsi che i propri figli frequentino regolarmente la scuola e che, in caso di violazione di tale dovere, è lecito applicare loro delle multe.
Gli Ermellini hanno infatti precisato che i genitori hanno l'obbligo (tra l'altro sancito penalmente) di vigilare sui figli minori e di impartirgli quanto meno l'istruzione elementare e, in caso di assenze ingiustificate a scuola dei propri figli, i genitori non possono invocare a loro discolpa il fatto di non essere stati informati delle assenze.
La Corte ha quindi precisato che solo in determinate e ben definite circostanze è possibile, per i genitori, non attuare l'obbligo di istruzione, come ad esempio quando vi sia la mancanza di scuole e/o insegnanti, in caso di malattia dei figli, quando vi sia il rifiuto volontario ed assoluto del minore non superabile con l'intervento dei genitori e dei servizi sociali ecc.
Con questa decisione la Corte ha annullato la sentenza di un Giudice di Pace che aveva assolto un genitore 'reo' di non essersi accorto delle numerose assenze a scuola del proprio figlio.

Leggi la motivazione della sentenza

Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, Sentenza n. 37400/2007

Motivi della decisione

Con sentenza 19 gennaio 2007, il giudice di Pace di Staiti B. ha assolto M. R. dal reato previsto dall'art. 731 c.p. [1] (perché, nella qualità di genitore esercente la potestà sulle minori V.e S. , ometteva senza giusto motivo di fare loro impartire la istruzione obbligatoria) con la formula «perché il fatto non costituisce reato». In sunto, il giudice ha evidenziato la impossibilità di addebitare il comportamento antigiuridico all'imputato in quanto mancava la certezza che lo stesso fosse edotto dalle assenze scolastiche delle figlie.

Per l'annullamento della sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della repubblica deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:

= che le assenze non potevano sfuggire ad un genitore attento ai suoi doveri di esercente la potestà delle figlie;

= che le dichiarazioni del Dirigente scolastico ed i prospetti delle assenze non giustificano la declaratoria di assoluzione.

Le censure sono fondate in quanto le conclusioni della impugnata sentenza non sono sorrette la logico e congruo apparato argomentativi.

E' certa la sussistenza dello elemento materiale del reato, che non è stata messa in discussione dallo imputato, e risulta dai documenti scolastici.

Non sono emersi giusti motivi che rendono inattuabile l'adempimento dell'obbligo di istruzione (quali: la mancanza assoluta di scuole o di insegnanti; lo stato di salute dell'alunno; la disagiata distanza tra scuola ed abitazione se mancano mezzi di trasporto e le condizioni economiche dell'obbligo non consentono l'utilizzo di mezzi privati;

Il rifiuto volontario, categorico ed assoluto del minore non superabile con l'intervento dei genitivo e dei servizi sociali).

Neppure l'imputato ha dedotto di avere compiuto quanto era nelle sue possibilità per adempiere al precetto contenuto nella norma violata.

In tal contesto, il giudice ha ritenuto la mancanza dello elemento psicologico del reato sotto il profilo che non risultava con certezza provato se il Direttore scolastico avesse provveduto a dare notizia al M. delle assenze delle figlie; in tal modo, il giudice ha ritenuto che, in mancanza di una comunicazione ufficiale, l'imputato non avesse la capacità e gli strumenti per rendersi conto che le minori non frequentavano la scuola.

Ora si possono prospettare due alternative; o il M. era edotto del comportamento delle minori per cui si procede o era venuto meno al suo dovere, morale e giuridico, di controllare ed educare le figlie.

In entrambi i casi, non è condivisibile la conclusione del giudice tenuto conto che l'elemento psicologico della contravvenzione in esame può essere indifferentemente il dolo o la colpa.

P.Q.M.

La corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di Pace di S. B.




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