La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 37400/2007) ha stabilito che i genitori hanno il dovere di assicurarsi che i propri figli frequentino regolarmente la scuola e che, in caso di violazione di tale dovere, è lecito applicare loro delle multe.
Gli Ermellini hanno infatti precisato che i genitori hanno l'obbligo (tra l'altro sancito penalmente) di vigilare sui figli minori e di impartirgli quanto meno l'istruzione elementare e, in caso di assenze ingiustificate a scuola dei propri figli, i genitori non possono invocare a loro discolpa il fatto di non essere stati informati delle assenze.
La Corte ha quindi precisato che solo in determinate e ben definite circostanze è possibile, per i genitori, non attuare l'obbligo di istruzione, come ad esempio quando vi sia la mancanza di scuole e/o insegnanti, in caso di malattia dei figli, quando vi sia il rifiuto volontario ed assoluto del minore non superabile con l'intervento dei genitori e dei servizi sociali ecc.
Con questa decisione la Corte ha annullato la sentenza di un Giudice di Pace che aveva assolto un genitore 'reo' di non essersi accorto delle numerose assenze a scuola del proprio figlio.
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