L'Inps fornisce ai lavoratori privati le indicazioni necessarie per presentare le domande per il congedo Covid-19

Fruizione congedo Covid-19 per dipendenti settore privato

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Il messaggio Inps n. 3105/2020 (sotto allegato) riepiloga gli interventi normativi che si sono succeduti da marzo a luglio 2020 in materia di congedo indennizzato, noto come "congedo Covid-19" per i lavoratori dipendenti del settore privato e fornisce le indicazioni necessarie per la presentazione delle relative domande.

Congedo Covid-19 lavoratori settore privato

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Il congedo Covid-19 è un congedo indennizzato introdotto dall'art. 23 del dl. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modifiche dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, per i genitori lavoratori che, a causa della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività scolastiche di ogni ordine e grado, si sono trovati a dover gestire le attività dei figli a casa e a dover conciliare quindi, con grandi difficoltà, la vita familiare con quella lavorativa.

Ricordiamo brevemente che l'art. 23 del dl n. 18/2020 ha disposto in particolare che, a partire dal 5 marzo 2020, per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e per un periodo continuativo o frazionato in ogni caso non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50 % della retribuzione. Il congedo può essere fruito alternativamente da entrambi i genitori, per un totale di quindici giorni, a condizione che nel nucleo familiare

non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il predetto limite di età dei figli non si applica se costoro sono affetti da disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/1992 e iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

In seguito, la legge n. 77 del 17 luglio 2020, che ha convertito con modifiche il Decreto Rilancio n. 34/2020, ha esteso il periodo all'interno del quale è possibile fruire del suddetto congedo al 31 agosto 2020 e ha previsto, solo per il lavoratori dipendenti, la possibilità di fruire del congedo in modalità oraria dal 19 luglio 2020 fino al 31 agosto 2020.

Come fare domanda per la fruizione oraria del congedo Covid-19

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La domanda per poter fruire del congedo Covid-19 in modalità oraria, come quella a giornata intera, può essere presentata per periodi di fruizione anteriori alla presentazione della stessa, a condizione che ricadano nel periodo compreso tra il 19 luglio e il 31 agosto 2020.

La domanda deve essere inoltrata telematicamente dal sito dell'Inps selezionando l'opzione "Covid-19" e dichiarando i seguenti dati:

  • il numero di ore che si intendono fruire;
  • il periodo di tempo di fruizione oraria del congedo

Se l'intervallo di tempo in cui si desidera fruire del congedo in modalità oraria è compreso tra luglio e agosto 2020 allora si devono presentare due domande distinte, perché ogni periodo deve essere compreso all'interno di un mese solare.

Il messaggio precisa infine che la fruizione oraria va ricondotta a una intera giornata di congedo, per cui se le ore che formano un giorno di congedo sono fruite in più giorni, nella domanda si deve dichiarare la fruizione di 1 giorno di congedo all'interno di un intervallo temporale specifico nello stesso mese solare.

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Scarica pdf Messaggio Inps n. 3105 del 11-08-2020

Foto: 123rf.com
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