Per il Giudice di Pace di Savona, in caso di rilevazione tramite Tutor, per individuare la percentuale di tolleranza va adottato il criterio progressivo di cui all'art. 345, comma 3, Reg. esec. C.d.s.

Limiti di velocità e margine di "tolleranza"

[Torna su]

In virtù della particolarità che caratterizza la rilevazione della velocità effettuata tramite sistema Tutor/SICVe, che tiene conto della velocità media e non di quella istantanea, per il calcolo della percentuale di tolleranza prevista dalla legge non appare idoneo il criterio previsto dal comma 2 dell'art. 345 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

Trattandosi di una rilevazione che, invece, appare del tutto assimilabile a quella effettuata tramite il controllo delle annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali, è opportuno fare riferimento, per analogia, a quanto previsto il Codice della Strada prevede per questa fattispecie per individuare la percentuale di tolleranza.

È quanto stabilito dal Giudice di Pace di Savona in una recente sentenza depositata il 30 luglio 2020 (sotto allegata) in accoglimento delle istanze della ricorrente, rappresentata da Globoconsumatori Onlus.

Al centro della vicenda c'è un verbale per violazione dei limiti di velocità (ex art. 142, comma 8, C.d.S.) rilevata a mezzo di apparecchio SICVe: il veicolo era stato pizzicato a viaggiare a una velocità media di 132 km/h, nonostante il limite di velocità di 110 km/h imposto dalla segnaletica.

Tuttavia, parte ricorrente lamenta, tra l'altro, il fatto che sia stata applicata, quale percentuale di tolleranza al fine di ridurre la misura della velocità, quella del 5% in luogo di quella del 10% stabilita dall'art. 354 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

Una doglianza che coglie nel segno, ma che non conduce all'annullamento dell'atto nel caso esaminato, bensì alla derubricazione della violazione che diviene quella di cui all'art. 142, comma 7, del Codice della Strada. E il giudicante fornisce un'articolata motivazione per comprendere come si è giunti a tale risultato.

Il funzionamento del Safety Tutor

[Torna su]

In primis, ci si sofferma sul dispositivo utilizzato nel caso di specie, ovvero il SICVe (sistema informativo per il controllo della velocità), noto anche come "Safety tutor", un sistema di misurazione della velocità media dei veicoli tra due sezioni lontane anche diversi chilometri (nel caso di specie poco meno di 5), diverso da un normale autovelox.

Da un punto di vista tecnico, infatti, il SICVe è formato da più fotocamere e conduttori "affogati" nell'asfalto, sia al punto di controllo iniziale che a quello finale della sezione di strada sottoposta al controllo, i quali sono collegati ad un sistema computerizzato gestito a distanza dalla Polizia Stradale (nella specie, come risulta dalla intestazione del verbale, dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni).

Tuttavia, evidenzia il magistrato onorario, poiché la velocità cui fa riferimento il verbale di contestazione è quella "media" tenuta dal trasgressore nel tratto percorso e soggetto a controllo, il sistema non è in grado di determinare quale sia il luogo e cui è stato superato il limite di velocità.

Pregi e difetti della rilevazione della velocità media

[Torna su]

Da un lato, dunque, emerge il rischio che la rilevazione della velocità media, tipica di questo strumento, possa talvolta condurre alla contestazione di sanzioni ingiuste o troppo gravose per l'utente della strada, ad esempio nell'evenienza che il conducente sia costretto ad accelerare e superare il limite di velocità perché tallonato da un veicolo che proviene da tergo ad elevata velocità e chiede strada lampeggiando.

La conseguenza è quella di trovarsi a rispondere di una violazione per colpa di un altro senza poterlo dimostrare. Infatti, si legge in sentenza "rilevando il passaggio in un prima e in un dopo, a distanza di qualche chilometro (4,3 Km, nella specie) il sistema non potrà mai dar contezza di una circostanza come questa, tra l'altro piuttosto frequente lungo i tratti autostradali".

Quanto, invece, ai vantaggi legati al sistema "Tutor", il giudice savonese sottolinea come il sistema appaia sicuramente più adeguato (rispetto agli strumenti fissi quali autovelox, velomatic, etc.) a garantire una maggior tutela della circolazione stradale, anzi si segnala come la sua introduzione abbia favorito una consistente e auspicata riduzione del tasso di incidentalità nei tratti autostradali in cui ne è previsto l'utilizzo.

Ancora, l'utilizzo del "Tutor" non può neppure condurre alla diffusa lamentela di essere utilizzato per "far cassa" così come accaduto, in talune occasioni, per i rilevatori della velocità istantanea collocati senza adeguata presegnalazione a presidiare limiti molto bassi lungo strade prive di oggettiva pericolosità.

La determinazione della velocità media

[Torna su]

Stante la particolarità del sistema di rilevazione, rispetto a quelli che consentono di collocare il superamento del limite di velocità in un dato istante e in un luogo preciso senza che il difetto di contestazione immediata pregiudichi l'eventuale diritto di difesa, il magistrato ritiene che la determinazione della velocità media finale debba essere individuata utilizzando la cautela già suggerita da alcuni giudici di Pace (Viterbo nel 2008, Civita Castellana nel 2011).

Le pronunce richiamate, infatti, hanno il pregio di aver intuito che la riduzione di 5 Km/h o del 5%, prevista dal comma 2 dell'art. 345 reg. esec. C.d.s. per gli strumenti di rilevazione istantanea, non si possa adattare ad una rilevazione basata sulla velocità media. Per questo, con una valutazione condivisa nella sentenza in commento, è stata rinvenuta nello stesso disposto regolamentare, ma al comma successivo, la fonte normativa per correggere questa diversità.

Poiché la rilevazione della velocità tramite sistema Tutor/SICVe "appare del tutto assimilabile a quella, pur consentita dalla legge, effettuata tramite il controllo delle annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali" dovrà farsi riferimento, per analogia, a questa fattispecie in termini di percentuale di tolleranza.

La percentuale di tolleranza

[Torna su]

La disposizione citata, infatti, stabilisce un criterio progressivo laddove "associa" alla determinazione della velocità un "errore relativo - a favore del trasgressore - pari al 5, al 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente inferiore a 70 Km/h, ovvero pari a 70 Km/h ed inferiore a 130 Km/h ovvero pari o superiore a 130 Km/ora".

Applicando tale criterio alla fattispecie in esame, la riduzione del 10% consente di pervenire a una velocità di 118,134 Km/h essendo quella effettiva media pari a 131,26. La conseguenza, dunque, è quella di una derubricazione della violazione (ex art. 142 C.d.S., comma 7) con fissazione della sanzione, tenuto conto del superamento del limite, nella misura di Euro 58,00 (al minimo di Euro 42,00 si aggiungono due euro a chilometro sopra il limite) e senza decurtazione di punti dalla patente, fatte salve le spese di notifica e accertamento.


Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Giudice di Pace Savona, sentenza 30 luglio 2020

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: