Il Giudice di Pace di Verona rammenta gli obblighi formali indispensabili per la legittimità dell'accertamento dello stato di ebbrezza eseguito attraverso etilometro

Etilometro e accertamento dello stato di ebbrezza

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La legittimità dell'accertamento dello stato di ebbrezza eseguito attraverso l'etilometro è strettamente correlata a una serie di obblighi formali, tra cui l'attestazione dell'avvenuta preventiva sottoposizione dell'apparecchio all'omologazione e alla corretta calibratura.

Il mancato rispetto di tali accorgimenti, necessari per garantire il buon funzionamento dell'apparecchio e la piena attendibilità del risultato, incide sulla validità dell'accertamento stesso. Il verbale di accertamento, dunque, dovrà attestare i dati relativi allo svolgimento dei suddetti adempimenti.

Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Verona nella sentenza n. 377/2020 (sotto allegata) pronunciandosi in una causa di opposizione a verbale di accertamento introdotta con ricorso da un conducete sanzionato per guida in stato di ebbrezza ex art. 186, lett a), del Codice della Strada.

Sorpreso alla guida in stato di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche, oltre alla multa, il ricorrente si era visto ritirare al momento dell'accertamento anche la patente di guida. Innanzi al magistrato onorario, tuttavia, il trasgressore lamenta la mancanza di calibratura dell'apparecchio utilizzato per l'accertamento e solleva altresì dubbi sul suo coretto funzionamento e sulla sua affidabilità, stante l'incertezza della misurazione. Rimane contumace il Comune convenuto.

Il giudicante, nell'accogliere il ricorso, sottolinea come gli agenti accertatori non abbiano documentato che l'apparecchiatura alcool-test in uso fosse stato debitamente omologata. Sul punto, la Corte di Cassazione ha recentemente precisato, nel provvedimento n. 1921/2019, che ogni etilometro deve essere accompagnato dal libretto metrologico che contiene i dati identificativi dell'apparecchio misuratore (costruttore, matricola, conformità, omologazione) e la registrazione delle operazioni di controllo subite dall'apparecchio presso il Centro prove del Ministero dei trasporti.

Omologazione e calibratura dell'etilometro

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In sostanza, prima della loro immissione in uso e periodicamente, gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove. I dispositivi di regolazione degli etilometri, si legge in sentenza, con particolare riferimento a quelli di taratura dello zero e di calibrazione, non possono essere accessibili agli utilizzatori e vanno protetti mediante sigilli o sistemi equivalenti.

Ancora, "la effettiva legittimità dell'esecuzione dell'accertamento mediante etilometro non può prescindere dall'osservanza di appositi obblighi formali, dalla cui violazione può discendere l'invalidità dell'accertamento stesso quali, in particolare, l'attestazione all'atto del controllo dell'avvenuta preventiva sottoposizione dell'apparecchio alla prescritta e aggiornata omologazione oltre che alla indispensabile corretta calibratura (da riportare sul libretto di accompagnamenti". Si tratta di accorgimenti "tali da garantire il buon funzionamento dell'apparecchio e quindi la piena attendibilità del risultato conseguito attraverso la sua regolare utilizzazione".

Mentre la taratura è un'operazione che permette di definire le caratteristiche metrologiche di uno strumento e viene solitamente effettuata una volta all'anno da un ente certificato, obiettivo della calibrazione, che va effettuata tutte le vole che si usa lo strumento, è quello di rendere quest'ultimo più accurato.

Verbale di accertamento e onere della prova

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Ciò, ovviamente, incide anche sul contenuto del verbale di accertamento. Il provvedimento in commento rammenta che questo dovrà contenere, anche per garantire l'effettività di trasparenza dell'attività compiuta dai pubblici ufficiali, l'attestazione dei dati relativi allo svolgimento dei suddetti adempimenti, affinché sia possibile la controllabilità della legittimità della complessiva operazione di accertamento.

Quanto all'onere della prova circa il completo espletamento della evidenziata attività preventiva strumentale ai fini della legittimità dell'accertamento, ovvero della piena attendibilità dello stesso, non può che competere alla Pubblica Amministrazione e nel caso specifico questa è mancata del tutto. Residuando dubbi sulla responsabilità del trasgressore, dunque, il ricorso viene accolto e il verbale di accertamento annullato.


Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento

Scarica pdf sentenza Gdp Verona n. 377/2020

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