Per il Tar Campania, il Comune deve intervenire, pronunciandosi espressamente sull'istanza della condomina che lamenta lo sversamento di rifiuti sul marciapiede antistante la sua abitazione

Rifiuti sul marciapiede antistante l'abitazione in condominio

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Una donna agisce innanzi al Tar Campania, sez. V, per chiedere che venga dichiarata l'illegittimità del silenzio dell'amministrazione comunale a cui ha notificato via pec la sua istanza propulsiva finalizzata a ottenere un provvedimento di tipo inibitorio o sanzionatorio nei confronti di alcuni condomini avvezzi a rovesciare sul marciapiede antistante la sua proprietà rifiuti solidi urbani.

La donna fa presente che lo stesso Comune convenuto nel 2016 ha emanato un'ordinanza che ha definito le modalità di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, per una migliore gestione dei rifiuti urbani e per la tutela del decoro e dell'igiene urbana.

In relazione all'istanza presentata al Comune, la ricorrente fa presente in dettaglio che i condomini che abitano nel Condominio adiacente alla sua proprietà (in palese violazione delle suddette disposizioni, che impongono di raccogliere i rifiuti in appositi sacchetti forniti dall'ente e di riporli negli appositi contenitori posti di fronte alle loro abitazioni) sono soliti gettare i sacchetti dell'immondizia sul marciapiede posto di fronte a un complesso edilizio in cui si trova anche la sua abitazione. Condotta che, non solo viola l'ordinanza del Comune, ma crea anche grave disagio per le immissioni di odori che si propagano a suo danno.

Obbligo del comune di provvedimento espresso

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Per la ricorrente il silenzio serbato dal Comune sulle sue istanze configura violazione dell'art. 2 della legge n. 241/90, il cui comma 1 prevede che: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso". Obbligo di concludere il procedimento previsto per ragioni di giustizia, equità, correttezza e buona amministrazione.

Rifiuti davanti casa: al comune spetta intervenire

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Il Tar Campania con la sentenza n. 1024/2020 (sotto allegata) accoglie il ricorso, condividendo pienamente la tesi della ricorrente.

Richiamando un precedente del Tar del Lazio, il Giudice amministrativo procedente precisa che: "la parte pubblica è tenuta a provvedere espressamente tutte le volte in cui, anche a prescindere dall' esistenza di un puntuale obbligo fissato dalla legge, da un regolamento o da un atto amministrativo, vi siano ragioni di giustizia ed equità di per sé idonee a radicare la legittima aspettativa del privato a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni dell'amministrazione."

Tanto più, precisa il Tar, che dopo le modifiche introdotte alla legge n. 241/1990 con la legge n. 190/2012, meglio nota come legge Severino, la PA è obbligata a provvedere, anche con motivazione in forma semplificata "persino nei casi in cui l'istanza non sia assentibile per la "manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda", superando l'impostazione tradizionale che riteneva, per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, che in tali ipotesi fosse del tutto inutile provvedere."

Nel caso di specie il Tar ritiene pertanto che era obbligo del Comune, nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza e buona amministrazione, fornire una risposta espressa, anche se negativa, alla richiesta della ricorrente, visto che la stessa è titolare di una posizione sostanziale e qualificata rinvenibile nel collegamento tra la sua proprietà e il marciapiede interessato dall'illecito sversamento dei rifiuti da parte dei condomini vicini.

Il Tar Campania dispone quindi che il Comune prenda una decisione espressa, nel contraddittorio tra le parti interessate, disponendo altresì la nomina a Commissario del Prefetto di Caserta, che in caso di perdurante inerzia dell'amministrazione locale, sarà tenuto a sostituire il Comune inadempiente.

Scarica pdf sentenza TAR Campania Sez. V n. 1024/2020

Foto: 123rf.com
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