Per la Cassazione, non c'è nessun intento discriminatorio nelle regole sull'etichettatura e il confezionamento del pane precotto, solo la volontà di tutelare il consumatore

Pane precotto e rispetto delle norme sull'etichettatura

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Con l'ordinanza n. 14712/2020 (sotto allegata) la Cassazione delinea le ragioni che differenziano la disciplina del pane fresco da quello precotto, chiarendo che le regole sull'etichettatura e il confezionamento del pane precotto non sono stabilite per discriminare chi produce questo tipo di pane rispetto al fresco, ma solo per informare il consumatore sul processo produttivo del prodotto acquistato.

Conclusioni di una vicenda processuale che ha inizio quando una S.r.l e il suo amministratore delegato si oppongono a un'ordinanza-ingiunzione, che gli ha contestato la violazione dell'art. 1 della legge n. 580/1967 e l'art. 1 del DPR n. 502/1998, perché hanno messo in vendita in un esercizio commerciale aperto al pubblico del pane precotto, ossia cotto solo in parte e poi surgelato, senza rispettare le norme sull'etichettatura.

Gli opponenti naturalmente contestano la violazione in quanto la Corte Europea e i principi comunitari e costituzionali prevedono la parità di trattamento degli operatori commerciali.

Chiedono quindi con istanze separate la remissione della questione alla Corte UE e alla Consulta, perché ritengono violati i principi di libero accesso al mercato e di pari trattamento.

In giudizio si costituisce l'Azienda sanitaria e il Tribunale respinge l'opposizione, confermando l'ordinanza ingiunzione. La S.r.l e l'amministratore delegato però ricorrono in appello, ma la Corte respinge l'impugnazione in quanto la normativa interna non viola alcun principio comunitario o costituzionale, né prevede un trattamento discriminatorio nei confronti degli operatori commerciali. La finalità delle disposizioni sull'etichettatura dei prodotti infatti è solo di tutelare il consumatore, fornendogli le informazioni necessarie sulle caratteristiche, la provenienza e la qualità dei prodotti.

Le regole sull'etichettatura discriminano chi vende il pane precotto?

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La S.r.l e l'amministratore delegato decidono di ricorrere in Cassazione per i seguenti motivi.

  • Prima di tutto rilevano che il giudice dell'impugnazione non ha ritenuto sussistente la disparità di trattamento derivante dall'imporre l'onere di preconfezionamento solo a carico di chi vende un prodotto parzialmente, esonerando da tale onere chi vende pane fresco.
    La differente tecnica di panificazione e l'esigenza di tutelare il consumatore non sono sufficienti a giustificare questa disparità di trattamento. La vera ratio del diverso trattamento, per i ricorrenti, è da rinvenirsi "nell'esigenza di eliminare elementi di concorrenza in danno della produzione artigianale." Fanno presente inoltre, producendo apposita documentazione, che il rivenditore ha rispettatola normativa in materia di etichettatura fornendo tutte le informazioni necessarie sugli scaffali e sulle etichette stampate dalla bilancia nel momento in cui il pane viene pesato.
  • Con il secondo motivo si lamentano di come la Corte non abbia ravvisato la contrarietà della norma interna sull'etichettatura ai principi comunitari, con conseguente rigetto della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
  • Con il terzo rilevano come il giudice dell'impugnazione non abbia preso in considerazione il fatto che la circolare n. 129263 del 30.5.1995, emanata di concerto dal Ministero dell'Industria e della Sanità, abbia "autorizzato la vendita del pane derivato dal completamento della cottura di prodotto precedentemente cotto e surgelato mediante inserimento in un sacchetto anche al momento della vendita."
  • Con il quarto fanno presente che la Corte ha escluso la provenienza comunitaria del prodotto senza fornire alcuna motivazione sul punto.
  • Con il quinto infine contestano l'attribuzione della responsabilità al soggetto che riveste la posizione apicale nella governance della società ricorrente, senza considerare che si tratta di una società di grandi dimensioni, ragion per cui non si può pretendere che il legale rappresentante conosca tutte le dinamiche dei vari punti vendita della rete aziendale.

L'etichettatura del pane precotto è prevista per tutelare il consumatore

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Con l'ordinanza n. 14712/2020 la Cassazione rigetta il ricorso avanzato dai ricorrenti.

Infondato il primo motivo perché la Corte, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non ha motivato la diversità di disciplina dell'etichettatura adducendo solo ragioni economiche, ma ha evidenziato come l'etichettatura risponda solo a un'esigenza di tutela del consumatore, che deve essere edotto del diverso procedimento di panificazione del pane precotto e fresco.

Non c'è quindi alcuna violazione dei principi comunitari e delle norme costituzionali che tutelano l'uguaglianza e l'iniziativa economica.

Infondata anche la seconda censura in quanto la Corte ha evidenziato che la diversità di disciplina non limita l'iniziativa economica. In ogni caso, se il limite è posto per tutelare il consumatore, deve ritenersi comunque legittima e giustificata una diversa normativa. Da qui la correttezza della decisione che ha rigettato l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

Privo di fondamento anche il terzo motivo, visto che la circolare è un atto amministrativo non vincolante, così come il quarto visto che la Corte ha puntualmente motivato le ragioni per le quali ha escluso la provenienza comunitaria del prodotto. Dopo un attento esame della documentazione relativa ai prodotti la Corte non ha rilevato nessun elemento probatorio in grado di dimostrare che il prodotto sia stato consegnato e posto in vendita nell'esercizio in cui è stata effettuata l'ispezione.

Inammissibile infine l'ultima doglianza in quanto, per esonerare il legale rappresentante da ogni responsabilità, stante la complessa organizzazione interna della società, era "onere dei ricorrenti dimostrare a quale livello di detta governance, ed in ultima analisi a quale soggetto inserito nell'organizzazione aziendale, era ascrivibile la responsabilità per il settore della distribuzione e vendita del pane realizzato mediante completamento della cottura di prodotto precotto e surgelato."

Leggi anche Cassazione: il pane precotto surgelato va confezionato

Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 14712/2020

Foto: 123rf.com
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