Non si può opporre al singolo condomino, terzo rispetto al rapporto tra impresa e Condominio la quietanza di pagamento priva di data certa

Appello del Condominio che ritiene opponibile alla condomina la quietanza

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Con la sentenza n. 14599/2020 (sotto allegata) la Cassazione enuncia un importante principio di diritto secondo cui, nel momento la quietanza di pagamento viene rilasciata senza data certa non può essere opposta al singolo condomino se il rapporto riguarda solo Condominio e impresa, rispetto al quale quindi il proprietario dell'unità condominiale è terzo.

Il titolare di un'impresa edile viene pignorato delle somme a lui dovute da un Condominio di cui la pignorante è condomina. Il Condominio terzo pignorato però rende dichiarazione negativa ritenendo di aver già pagato, esibendo una quietanza priva di data certa. La dichiarazione però viene contestata dalla creditrice procedente. Il Tribunale accerta la sussistenza del credito vantato dall'impresa verso il Condominio, ritenendo però non provata l'estinzione del debito nei confronti dell'impresa prima del pignoramento, perché la quietanza prodotta, non contenendo data certa, non può essere opposta alla creditrice pignorante.

Il Condominio appella la decisione, deducendo che la creditrice è una condomina, non estranea al rapporto tra l'impresa e il terzo pignorato. La quietanza quindi le può essere opposta anche senza data certa. La Corte d'Appello però accoglie il ricorso del Condominio.

Quietanza di pagamento senza data certa

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La condomina creditrice, soccombente in sede di merito, ricorre quindi in Cassazione contestando principalmente con il secondo motivo di ricorso la violazione degli artt. 2917 e 2704 c.c., sostenendo che, in pratica, la quietanza di pagamento

, in quanto sprovvista di data certa anteriore al pignoramento intrapreso, non può esserle opposta perché relativa a un rapporto, ovvero quello tra il Condominio e l'impresa, a cui lei è estranea.

Condomina terza: inopponibile la quietanza senza data certa

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La Cassazione con la sentenza n. 14599/2020 (sotto allegata) accoglie il motivo della ricorrente, dichiarando inammissibile il primo e assorbito il terzo, cassando la decisione solo sul motivo accolto e rinviando alla Corte d'Appello competente in diversa composizione per decidere anche sulle spese.

Gli Ermellini nell'accogliere le ragioni della ricorrente fanno presente che: "Sebbene il Condominio sia un ente di gestione con limitata soggettività e sprovvisto di un patrimonio proprio, il suo amministratore non agisce nella qualità di mandatario con rappresentanza dei singoli condomini. La circostanza che questi ultimi rispondano delle obbligazioni assunte dal condominio, in ragione dell'inesistenza di un patrimonio separato, non comporta che essi assumano pure il titolo di parte in senso tecnico (quand'anche rappresentata dall'amministratore) nei rapporti contrattuali costituiti da quest'ultimo. Gli atti giuridici posti in essere dall'amministratore vanno, infatti, riferiti comunque al condominio, quale ente di gestione di un interesse collettivo. Tant'è che, tra l'altro, quest'ultimo deve essere dotato di un proprio codice fiscale e deve, nella qualità di sostituto d'imposta, effettuare la ritenuta d'acconto sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi. Dunque, anche la quietanza del pagamento effettuato dal condominio, a valere quale dichiarazione di scienza resa dal creditore, fa stato fra le parti nell'ambito di un rapporto cui il singolo condomino resta, almeno a questi fini, terzo."

La Cassazione enuncia quindi il seguente principio di diritto: "La quietanza di pagamento sprovvista di data certa anteriore al pignoramento è inopponibile, ai sensi dell'art. 2704 cod. civ. , al condomino che sottoponga a espropriazione forzata, ex art. 543 ss. cod. proc. civ., i crediti del debitore esecutato verso il proprio condominio, in quanto egli è terzo al rapporto contrattuale da cui origina l'oggetto del pignoramento."

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Foto: 123rf.com
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